Obblighi ed adempimenti fiscali: nella Circolare della Fondazione Commercialisti proposte per una migliore gestione

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica “Fiscalità”, che riassume le principali novità in materia.
Il documento è suddiviso in 4 sezioni principali:

  • nella prima (Attività del CNDCEC) sono contenute le proposte normative recepite. Il CNDCEC ha infatti presentato alcune proposte di legge e/o emendamenti su tematiche di interesse per la professione del Commercialista, al fine di semplificare e migliorare la gestione degli obblighi e degli adempimenti in materia fiscale per tutti i contribuenti. Tra queste l’unificazione Imu-Tasi, l’estensione del ravvedimento lungo anche ai tributi locali, Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, Periodicità trimestrale dell’esterometro.
    E’ presente inoltre un approfondimento sulle diverse proposte normative non ancora recepite.

  • la seconda sezione è dedicata ai documenti di ricerca, tra cui: Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo, La fiscalità delle imprese OIC Adopter, La tassazione dell’economia digitale, Proposte migliorative dei servizi telematici CIVIS, Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte della UE, Gli ISA, Imprese e commercialisti per un fisco più semplice elaborato in collaborazione con Confindustria, Il finanziamento delle società a responsabilità limitata, I titoli di debito, Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

L’informativa termina con una sezione dedicata ai progetti e agli eventi.

Tariffe 28 giorni – Il Consiglio di Stato impone i rimborsi automatici

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 febbraio 2020, n. 879, ha statuito che il rimborso per le bollette a 28 giorni deve avvenire in modo automatico e non devono essere gli utenti a farne istanza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con la citata sentenza, ha respinto l’appello proposto dalla compagnia telefonica Vodafone Italia, contro l’AGCOM, con l’intervento di alcune associazioni di consumatori (Unione per la difesa dei consumatori, l’Associazione Codici, il Codacons, l’Austel Onlus, l’Associazione Movimento Consumatori).
Il ricorso era teso alla riforma di due sentenze del TAR Lazio (Sez. III, n. 11304/2018 e n. 12481/2018).

Per il Consiglio di Stato i rimborsi per le tariffe a 28 giorni devono avvenire in modo automatico, mentre la pratica finora attuata ha visto le compagnie rimborsare unicamente coloro che, in modo esplicito, avevano inoltrato.

Per scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 879/2020 clicca qui.

Fallimento – adempimenti iva e obblighi dichiarativi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 34 del 7 febbraio 2020, si è espressa in merito al soggetto legittimato agli adempimenti fiscali connessi alla chiusura della procedura di concordato fallimentare con assuntore.

Nell’interpello, il curatore fallimentare di una società chiede, infatti, all’Amministrazione finanziaria di conoscere:

– il soggetto legittimato ad ottenere o a far ottenere il rimborso del credito Iva maturato nella procedura concorsuale;

– nel caso tale soggetto fosse il curatore fallimentare, se questi possa richiedere il rimborso del credito anche, eventualmente, a favore del terzo cessionario.

Per scaricare il testo della risposta n. 34/2020 clicca qui.

“Le attestazioni della Direzione”: nuovo documento di ricerca Assirevi

Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 230R, che va a sostituire il precedente n. 230 del luglio 2019, aggiornato per tenere conto delle modifiche necessarie in conseguenza dell’introduzione dell’art. 123-ter, comma 8-bis del D.Lgs. 58/98 relativo alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

In particolare il documento vuole fornire indicazioni applicative delle regole e linee guida contenute nel Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 in merito al contenuto delle attestazioni scritte da parte della Direzione, acquisite dal revisore quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione contabile finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio e/o sul bilancio consolidato.

Allegati al documento vengono forniti alcuni modelli di lettera di attestazione che potranno essere utilizzati dal revisore nelle diverse circostanze e che tengono conto del contenuto dell’esempio di lettera di attestazione presentato nell’Appendice 2 all’ISA Italia n. 580 e di quanto previsto dal paragrafo 13 dello stesso principio con riferimento alle ulteriori attestazioni scritte che il revisore può ritenere necessario richiedere.

Torna il Bonus cultura: modalità di attribuzione ed utilizzo nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2020 è stato pubblicato il Decreto 24 dicembre 2019 n. 177 del Ministero per i beni e le attività culturali e peri turismo, che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (il cosiddetto “Bonus cultura”), dedicato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2019.

La carta elettronica, del valore di 500 euro è realizzata in forma di applicazione informatica denominata “18app” e, per ottenerla, i beneficiari dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, all’indirizzo https://www.18app.italia.it. La registrazione e’ consentita fino al 31 agosto 2020 e la Carta sarà utilizzabile da parte dei beneficiari, entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

A ciascun beneficiario registrato sarà attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell’editoria audiovisiva.

Mancata memorizzazione o trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri: chiarimenti sulle sanzioni

Nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o ancora l’invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni pari al 100% dell’imposta
corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, precisa ancora l’Agenzia, non si applicano le sanzioni nel caso in cui l’operatore, liquidata correttamente l’imposta, proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.
Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Nella Circolare viene inoltre precisato che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.

Coronavirus: i Commercialisti chiedono la sospensione degli adempimenti tributari nelle zone colpite

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti e per i professionisti che abbiano la sede dell’attività oppure la residenza di titolari, soci, professionisti, associati, amministratori esecutivi, collaboratori o dipendenti nelle aree interessate dalle misure di quarantena introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus.

In una nota del CNDCEC si legge: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede al Ministro dell’Economia di assumere con urgenza un provvedimento di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a norma dell’art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché nelle aree dove sono applicate misure di quarantena contro il coronavirus il tempestivo adempimento di obblighi tributari è oggettivamente impedito da cause di forza maggiore”.

E ancora: “L’art. 9 della legge 212 del 2000 prevede che in questi casi il Ministro dell’Economia, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimetta in termini i contribuenti interessati. I provvedimenti di quarantena collettiva, con chiusura di attivitá pubbliche e private disposti ai fini sanitari per scongiurare il diffondersi del coronavirus, impongono l’immediata adozione del decreto”.

Solo il 27,6% delle S.r.l. sono in regola con la nomina dell’organo di revisione

In ritardo le nomine degli organismi di verifica per le Srl: solo 1 su 4 si è dotata nei tempi previsti di un collegio sindacale, sindaco o revisore, con grandi disparità tra Nord e Sud.

Delle 104.000 società di capitale (escluse immobiliari e finanziarie) obbligate a dotarsi di organi di controllo, cioè sindaci, revisori dei conti o collegi sindacali, sono circa 3.800 quelle che potrebbero venire segnalate agli OCRI (Organismi di Composizione delle Crisi d’Impresa) nel 2020 per aver superato gli indici di allerta relativi al patrimonio netto o ai cinque indicatori settoriali individuati dal CNDCEC.

Nel 2021, quando potranno essere indicate anche le altre società, il numero è destinato a salire significativamente.

Sono le stime a cui sono pervenuti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il partner scientifico Cerved, applicando la nuova normativa alle società di capitale che hanno depositato i bilanci nel 2017 e nel 2018.

Le società che, stando ai bilanci 2017 o 2018 presenti nel database Cerved, hanno tale obbligo sono 104.570, un cluster rilevante se si considera che, dal prossimo agosto gli organi di controllo dovranno segnalare lo stato di crisi agli OCRI, gli Organismi di Composizione delle Crisi d’Impresa e, in base ai bilanci, il numero di società che potrebbero venire segnalate, con patrimonio netto negativo oppure con il superamento di tutti e cinque gli indici, è pari a 3.830, cioè il 3,7% del campione.

Lo studio ha analizzato altresì le 67.000 S.r.l. obbligate alla nomina dell’organo di controllo e ha evidenziato che solo il 27,6% è in regola, con una netta differenza tra Nord e Sud d’Italia: si va dal 34,8% dell’Emilia Romagna o al 34,7% del Friuli, al 16,4% della Campania e al 14,6% della Puglia.

Nello specifico, la percentuale più bassa riguarda le società più piccole (meno di 50 addetti), che arrivano al 26,5%; le medie (tra 50 e 250 addetti) si fermano al 36,2%, quelle grandi (più di 250 addetti) arrivano al 55,4%.

Si registrano, inoltre, grosse differenze a livello territoriale.

Le Regioni con le percentuali più alte di imprese che si sono adeguate al nuovo obbligo sono tutte quelle del Nord. Ai primi posti della classifica, infatti, ci sono Emilia Romagna (34,8%), Friuli Venezia Giulia (34,7), Lombardia (33,9), Toscana (30,9) e Piemonte (30,6).

In fondo alla classifica, invece, le Regioni del Sud Italia: Sicilia (19,6%), Sardegna (19), Molise (18,3), Campania (16,4) e Puglia (14,6).

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Registrazione degli atti privati: i codici tributo per il versamento delle somme dovute

Con la Risoluzione n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per consentire il versamento delle somme di cui sopra, tramite modello F24, sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
  • “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
  • “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
  • “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
  • “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.

Con la stessa risoluzione sono stati inoltre ridenominati i vigenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta dei seguenti codici:

  • “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

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