Registrazione degli atti privati: i codici tributo per il versamento delle somme dovute

Con la Risoluzione n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per consentire il versamento delle somme di cui sopra, tramite modello F24, sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
  • “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
  • “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
  • “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
  • “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.

Con la stessa risoluzione sono stati inoltre ridenominati i vigenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta dei seguenti codici:

  • “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

CORONAVIRUS – COVID 19 – NESSUN CONTAGIO A CUNEO – ORDINANZA REGIONE PIEMONTE

24.02.2020 h. 7.30 = Nessun contagio a Cuneo, i 3 sospetti casi si sono rivelati non riconducibili al covid 19.

Per tenersi informati: sito della Regione Piemonte

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte

sul quale si possono consultare le disposizioni impartite con ordinanza del Presidente della Regione e del Ministero della Salute

Decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità https://www.iss.it/?p=5108

 

 

 

Realizzazione componenti in ceramica per navicella spaziale: sì al regime di non imponibilità Iva

Rientrano nel regime di non imponibilità Iva la progettazione e lo sviluppo di componenti ceramici di una “navicella spaziale”, con la realizzazione dei relativi prototipi necessari per il test di prova, eseguite da una società nei confronti della committente a seguito di un contratto di appalto.

Queste prestazioni sono assimilabili alle cessioni alle esportazioni aventi ad oggetto gli “aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica”.
Nella categoria degli “aeromobili” e dei “satelliti”, infatti, può essere ricompresa anche la “navicella spaziale”, in quanto trattasi di un bene simile per funzione e destinazione. La navicella spaziale, al pari del satellite, è infatti destinata ad andare in orbita per precise funzioni scientifiche.

Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 61 del 19 febbraio 2020.

Occultamento o distruzione di fatture ricevute da terzi: il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 2002 del 20 gennaio 2020 ha chiarito che, anche l’occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. fatture passive) integra il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di introiti a carico del soggetto emittente.

CNDCEC – Antiriciclaggio: nuova proroga termini di compilazione del questionario attività di vigilanza sugli iscritti

Con l’Informativa n. 13/2020 del 18 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ha informato della nuova proroga, al 10 marzo 2020, del termine per la compilazione del questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali.
Le decisione è stata presa, spiega il CNDCEC, a seguito delle istanze pervenute da numerosi Ordini territoriali che intendono avvalersi della piattaforma "Concerto" ai fini della somministrazione del suddetto questionario in merito all’osservanza nella normativa antiriciclaggio.

Plastic Tax: chiarimenti nella Circolare di Assonime

Assonime ha pubblicato la Circolare n. 2/2020 con la quale affronta in prima analisi il nuovo tributo istituito dalla Legge di bilancio 2020, denominato imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e aventi la funzione di "contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari" (c.d. plastic tax).

Nel documento sono elencate le principali caratteristiche e criticità della misura tra cui, in particolare, la definizione dell’oggetto del tributo, la sua esigibilità, il procedimento di applicazione, e la sua compatibilità con le direttive comunitarie che stabiliscono i limiti entro i quali gli Stati membri possono istituire imposte sul consumo diverse dall’IVA e dalle accise armonizzate.

Capitale sociale – Riduzione in caso di mancata esecuzione dei conferimenti in seguito ad una delibera di aumento

1) Nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota.

2) Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476 Codice civile, comma 2, sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.

Il socio moroso, invero, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione non cessa di essere socio (ad es., egli è computato nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, come si desume dall’art. 2368, comma 3, C.C.).

Mentre, dunque, il voto resta “sospeso” per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell’adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all’art. 2476, comma 2, C.C., che resta a presidiare la trasparenza dell’andamento societario.

Sono questi i due principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020.

Per scaricare il testo della sentenza 1185/2020 clicca qui.

Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-02-2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
E’ erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

Per richiedere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Clicca qui per leggere il Decreto.

Il terreno non è più edificabile: per il Registro conta la data dell’atto

Legittimo il comportamento dell’ufficio, che ha determinato il valore sulla base della sua natura con riferimento al momento in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi.

Il valore degli immobili da considerare ai fini del pagamento dell’imposta di registro deve essere determinato tenendo conto della natura del bene alla data dell’atto, senza che abbiano rilievo le successive vicende giudiziarie relative al medesimo bene.
Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 561 del 15 gennaio 2020.

Riduzione delle detrazioni fiscali e interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che la riduzione delle detrazioni fiscali prevista dal 2020 per i redditi superiori a 120.000 euro, introdotta dalla recente legge di bilancio, non riguarda le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, né quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La riduzione della detrazione, infatti, riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’art. 15 del Dpr 917/1986, con esclusione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.

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