Ritenute fiscali negli appalti: approvato il certificato di regolarità

Con il Provvedimento del 6 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 (art. 17-bis, comma 5, del Dlgs n. 241/1997), che permette alle imprese committenti di verificare il possesso di tali requisiti da parte delle imprese appaltatrici in materia di ritenute negli appalti over 200mila euro.
Il certificato, esente da imposta di bollo e dai tributi speciali, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Le app per ordinare cibo e bevande non esonerate dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi

Con il Principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce "servizio elettronico" l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia).

Di conseguenza il suo utilizzo, con relativi (eventuali) costi addebitati ai consumatori, non può beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi ma ricade nelle regole generali, e deve quindi essere documentato tramite fattura ex articolo 21 del decreto IVA (se richiesta dall’utente) o tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Società di fatto – L’esistenza si prova mediante presunzioni semplici – Nuova sentenza della Cassazione

La prova della sussistenza di una società di fatto può essere fornita dall’Ufficio con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici. Il giudice deve valutare l’esteriorizzazione del vincolo sociale, cioè se i comportamenti posti in essere creino il ragionevole affidamento nei terzi dell’esistenza di una società.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 896, depositata il 17 gennaio 2020. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, in tema di prova dell’esistenza di una società di fatto, nonostante nei rapporti interni, la costituzione del fondo comune e la c.d. affectio societatis, cioè la volontà di esercitare in comune una determinata attività economica, siano da considerarsi elementi essenziali ai sensi dell’art. 2247 cod. civ., nei rapporti esterni, l’esistenza del vincolo sociale può desumersi dalla sua mera esteriorizzazione.

In particolare – si legge nella sentenza – in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell’azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed "affectio societatis"), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l’esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni.

Per scaricare il testo della sentenza n. 896/202 clicca qui.

Privacy e salute: ammonita la provincia per invio di email in chiaro

In tema di privacy e salute è necessario inviare e mail personalizzate od utilizzado la funzione CCN (copia nascosta). In tema generalizzato di privacy, salute esclusa, è opportuno che talune informazioni (ad esempio l’indirizzo e mail del destinatario nell’invio di newsletter od informative) avvenga attraverso la funzione CNN.

Testo pubblicato sulla newsletter 7/2020 dek Garante:

Il Garante per la privacy richiama l’attenzione sulle regole di una corretta comunicazione attraverso la posta elettronica. Con un provvedimento ha dichiarato illecito l’invio da parte di un’articolazione della Provincia di Trento di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli indirizzi in chiaro, a sedici genitori di bambini non in regola con l’obbligo delle vaccinazioni.

In prossimità dell’avvio dell’anno scolastico, l’e-mail della Provincia informava le famiglie dell’impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell’infanzia, in assenza della regolarità vaccinale.

Il Garante ha precisato che le informazioni contenute nella comunicazione della Provincia sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori. Tali dati possono essere trattati solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati  rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L’e-mail andava dunque inviata a ciascun genitore separatamente, in modo personalizzato, o utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni indirizzo riservato.
Di conseguenza l’Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, ha ammonito la Provincia a conformare l’invio di comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati personali.

Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l’illecito è stato un primo e isolato evento, dovuto alla disattenzione di una dipendente.

L’Autorità ha inoltre tenuto conto che la violazione gli è stata notificata dalla Provincia stessa, che, a seguito dell’accaduto, ha informato del fatto gli interessati, scusandosi e adottando atti e iniziative volte a sensibilizzare il personale al rispetto della disciplina dei dati personali.

L’accertamento parziale non è uno metodo di accertamento autonomo: ordinanza Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’ordinanza n. 34518 del 27 dicembre 2019, ha chiarito che l’accertamento parziale è uno strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.p.r. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. 28/10/2015, n. 21984).

Niente trasmissione telematica dei corrispettivi per le agenzie di viaggio

Con Decreto del 10 maggio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi conferma quindi che le agenzie di viaggio non sono tenute a trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai propri clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.

Detrazioni per oneri dal 2020 se pagate con strumenti tracciabili

L’obbligo di pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per oneri (spese sanitarie etc.) con sistemi tracciabili verrà probabilmente prorogato alle spese sostenute e/o pagate dal 1° aprile 2020.
Informiamo quindi che l’approfondimento pubblicato lo scorso 7 gennaio è stato aggiornato in base a quanto sopra.

Società quotate: pubblicato il nuovo Codice di Corporate Governance

E’ stato approvato dal Comitato per la Corporate Governance, composto da esponenti di vertice delle società quotate e delle società di gestione del risparmio e da rappresentanti degli enti promotori (ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana e Confindustria), il nuovo Codice di Corporate Governance.

Ne dà notizia Assonime sul proprio sito internet, che spiega che la nuova edizione nasce da un’approfondita analisi delle evoluzioni internazionali in materia di governo societario e dagli esiti del monitoraggio sull’applicazione del Codice condotta dal Comitato.

Le novità del codice seguono quattro direttrici principali, che sono:

Sostenibilità – il Codice intende stimolare le società quotate ad adottare strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell’attività d’impresa: compito prioritario dell’organo di amministrazione è perseguire il successo sostenibile dell’impresa, definito quale obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la sua attività;

Engagement – il Codice raccomanda alle società quotate di sviluppare il dialogo con il mercato attraverso l’adozione di politiche di engagement complementari a quelle degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi;

Proporzionalità – l’applicazione del nuovo Codice è improntata a principi di flessibilità e di proporzionalità, al fine di favorire l’accesso alla quotazione delle società medio-piccole e di quelle a forte concentrazione proprietaria;

Semplificazione – il Codice presenta una struttura più snella, basata su princìpi che definiscono gli obiettivi di un buon governo societario, e raccomandazioni soggette alla regola del "comply or explain", mentre sono stati eliminati i commenti. Per agevolarne l’applicazione il Comitato intende avviare l’elaborazione di Q&A, da aggiornare periodicamente anche su istanza delle società aderenti.

Controlli automatizzati: istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute

Con la Risoluzione n. 4/E del 4 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dall’Agenzia stessa per effetto di procedure automatizzate, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr. n. 600/1973.

Per agevolare i contribuenti, spiegano le Entrate, nella tabella contenuta nella risoluzione, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

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