Affitti brevi: pubblicato l’avviso di entrata in funzione della banca dati e del portale per l’assegnazione del CIN

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre è stato pubblicato l’Avviso che attesta l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, il codice identificativo nazionale che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Le disposizioni entrano in vigore il 2 novembre 2024.

Corte UE: la domanda di rimborso dell’Iva indebitamente fatturata e pagata ‘direttamente’ al Fisco è un’eccezione

Con sentenza del 5 settembre 2024 (causa C-83/23), la Corte di Giustizia UE ha affermato che il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria dello Stato membro in cui è stabilito, la restituzione dell’Iva che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale  aveva erroneamente fatturato l’Iva nazionale di tale Stato membro (invece dell’Iva dovuta per legge in un altro Stato membro) e l’aveva riversata alle autorità tributarie del primo Stato, nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l’Iva al fornitore della prestazione sottoposto a procedura di liquidazione.

La controversia ha riguardato sei operazioni di vendita con patto di locazione effettuate da una società, in favore di un’altra, entrambe con sede in Germania, negli anni 2007, 2008, 2010 e 2012.

La Corte Ue ha ricordato che la possibilità per l’acquirente o il destinatario di presentare la sua domanda di rimborso dell’Iva indebitamente fatturata e pagata “direttamente” all’amministrazione tributaria è un’eccezione, esperibile unicamente se il recupero di tale Iva presso il fornitore o il prestatore è impossibile o eccessivamente difficile, il che presuppone che l’acquirente o il destinatario non abbia trascurato alcuna possibilità di far valere i propri diritti al di fuori di tale situazione.

Nel caso di specie, invece, il fornitore, non ancora registrato nello Stato membro nel quale l’Iva è dovuta per legge, aveva la possibilità di registrarsi ai fini dell’Iva in tale Stato membro, in modo da poter poi, indicando un numero di identificazione fiscale di detto Stato membro, inviare al destinatario della prestazione una fattura che indicasse l’imposta del medesimo Stato membro, che avrebbe consentito al destinatario della prestazione di detrarre in quello Stato l’Iva versata a monte.
Di conseguenza, conclude la Corte UE, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto, per non dover sostenere il costo dell’Iva in questione, avviare un’azione civile contro il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dell’Iva italiana, azione che invece non ha intentato.

Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre il Decreto 8 agosto 2024 del Mimit che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.

Il Decreto, attuativo della Legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana e per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

In cosa consiste il “Voucher 3I”
Con l’incentivo sarà possibile acquisire alcuni servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, quali:

  • la verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • il deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di:

  • 1.000 euro + IVA, i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
  • 3.000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • 4.000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto. 

Il termine per l’invio delle domande ad Invitalia, gestore della misura, sarà definito con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: novità!

Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024 n. 186, cd. Decreto Omnibus ha aumentato da 100.000 a 200.00 euro, l’importo previsto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, dell’articolo 24-bis, del DPR 917/1986.

Il nuovo limite si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 10 agosto 2024).

‘Redditometro’ ammesso solo con limite di scostamento a 70.000 euro (69.473,30 euro per la precisione)

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”).

Il nuovo comma 6 dell’art. 38, come introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”.

Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

  • superiore a 69.473,30 euro
  • ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.

Modalità di erogazione del contributo per il Superbonus 2024: pubblicato il Decreto MEF

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il Decreto MEF del 6 agosto 2024, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70% ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus).

L’Agenzia delle Entrate provvederà ad accreditare l’importo riconosciuto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella domanda di accesso all’agevolazione.

Clicca qui per tutti i dettagli.

Dal 1° settembre 2024 ‘autofattura denuncia’ sostituita da una comunicazione all’Agenzia Entrate

L’art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevino una irregolare.

Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, che non sono al momento disponibili.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre

L’Articolo 4 del Decreto Omnibus, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del presente decreto) fino al 15 novembre 2024.
Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024.

In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. 
Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. 
Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lavoro occasionale in agricoltura: focus dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura”, che analizza la nuova forma semplificata di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotta dalla Legge di bilancio 2023 per il biennio 2023-2024 con lo scopo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Il documento, dopo un’analisi delle finalità e caratteristiche del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (tra cui i requisiti soggettivi per la stipula del contratto LOAgri e il compenso al lavoratore), fonsice chiarimenti in merito agli obblighi in capo al datore di lavoro e al sistema di convenienze economiche e incentivi in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori fino all’analisi del sistema sanzionatorio previsto dalla legge di bilancio 2023.

Aliquota Iva al 4% per la composizione tipografica e digitale di libri

Nella Consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari delle pubblicazioni su supporti fisici.

La conclusione a cui è giunta l’Agenzia Entrate ha tenuto conto della volontà del legislatore unionale e nazionale ­di agevolare la produzione e la vendita dei libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico” e anche “in via elettronica”, ritenendo ragionevole l’adozione di un’interpretazione evolutiva delle norme in materia, peraltro non preclusa dalla Corte di Cassazione, sia in ambito tributario, che in ambito penale.

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