Contratti di rete tra professionisti: parere MISE su ammissibilità e pubblicità

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere 28 gennaio 2020 n. 23331 fornito ad uno Studio professionale, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di contratti di rete tra professionisti e reti miste.

Il Mise precisa che al momento appare possibile, a fini pubblicitari, la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”) dotati di soggettività giuridica.
Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.

Di conseguenza, chiarisce infine il Ministero, reti pure tra professionisti possono essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
Infine, qualora il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

Fatture per operazioni inesistenti: se l’Amministrazione fornisce elementi di prova della falsità delle fatture è del contribuente il compito di dimostrare il contrario

Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi di prova, anche indiziari, della falsità delle fatture passive contabilizzate, è onere del contribuente dimostrare, avvalendosi a sua volta anche di presunzioni, la sussistenza di elementi idonei a vincere la rilevanza probatoria degli elementi indicati dall’Ufficio e la conseguente effettività della operazione rappresentate in fattura; fermo restando che il mero dato formale della registrazione della fattura non costituisce di per sé prova della reale esistenza del costo ivi rappresentato che deve invece essere documentato.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 1213 del 21 gennaio 2020.

Dichiarazioni 2020: pronti 6 modelli in versione definitiva

Con il Comunicato Stampa del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate informa che sono disponibili online i modelli da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa (periodo d’imposta 2019): si tratta di Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni.

Alcune delle novità presenti nei modelli di quest’anno sono:

  • il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, elevato a 4.000 euro;
  • il nuovo sport bonus;
  • il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia.

Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

Cessazione attività commerciale – Indennizzo esteso agli anni 2017 e 2018 – Chiarimenti dall’INPS

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’INPS recepisce quanto disposto dall’articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, riguardo l’indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l’attività commerciale, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A partire dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:

a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Possono fruire dell’indennizzo coloro che esercitano:
attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell’attività commerciale;
b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.

L’INPS precisa inoltre che le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.
Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO – in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.
In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 4/2020 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2019 clicca qui.

Attuazione novità Iva in materia di commercio elettronico: primo via libera del CdM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE in tema di obblighi Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, hanno il fine di ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

Contribuenti forfetari: i corrispettivi telematici sostituibili con l’emissione della fattura cartacea

Il 30 gennaio scorso l’Agenzia delle entrate, nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco, ha fornito alcuni chiarimenti su alcuni aspetti relativi regime forfettario 2020. Uno di questi ha riguardato la possibilità, per i forfetari, di sostituire i corrispettivi telematici con fattura cartacea.

L’Agenzia ha infatti chiarito che i contribuenti forfettari possono emettere la semplice fattura cartacea, in sostituzione dell’emissione dello scontrino elettronico, evitando così gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, posto che questi soggetti non sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Esenzione canone Tv per gli over 75: pronti i modelli per la richiesta e il rimborso

Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva (e relative istruzioni) da presentare, da parte di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
L’articolo 1, comma 355, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilizzato ad 8.000 euro, a decorrere dall’anno 2020, la soglia reddituale ai fini dell’esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei suddetti soggetti.

Con lo stesso Provvedimento è stata disposta l’approvazione del modello e relative istruzioni per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione indebitamente versato, da parte degli over 75, e sono chiarite le modalità di presentazione di entrambi i modelli.

Finanziamenti agevolati per danni da calamità: pubblicate le specifiche tecniche per l’invio dei dati

La legge di stabilità per il 2016 stabilisce che, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi, siano concessi contributi a favore dei soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento agevolato.

Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica alla stessa Agenzia, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Regime forfettario e flat-tax per avvocati e lavoratori autonomi: l’istanza di CNF, OCF e Cassa forense

Il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense e Cassa Forense hanno formalizzato un’istanza, datata 24 gennaio 2020 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente osservazioni e richieste di modifica della legge di bilancio sul regime forfettario e flat-tax per avvocati e lavoratori autonomi.

Nel documento si sottolinea come “gli interventi, così come emergono dal corpo della finanziaria, abbiano il fine di “erodere le risorse destinate ai lavoratori autonomi per incrementare quelle a favore dei lavoratori dipendenti”. Per Cnf, Ocf e Cassa Forense, dunque, “non appare equilibrato il non reimpiego di quelle risorse a favore del mondo dei professionisti che costituiscono una parte importante dell’economia del paese”.

Gli Avvocati, in particolare, si soffermano su due aspetti importanti, chiedendo, in particolare, “l’estensione della flat tax anche a professionisti e imprese che operano in forma associata“, così da creare “un criterio più omogeneo e meno penalizzante per la classe media di professionisti che costituiscono una parte importante dell’economia del paese”, e “di intervenire con emendamento abrogativo sulla normativa che esclude dal regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro”.

La norma, viene poi precisato nel documento, “incide sullo status dei contribuenti esponendoli a nuovi e impegnativi adempimenti, ed è in contrasto con lo Statuto del Contribuente”, che fissa in 60 giorni il periodo temporale minimo, non rispettato in questo caso, che deve intercorrere tra un adempimento fiscale e la noma volta a modificarlo.
Questo comporta, spiegano i tre organismi, un “comprensibile disorientamento degli iscritti che, in conseguenza delle modificazioni introdotte, ignorano quale regime fiscale applicare alle fatture emesse o da emettere”, e le ricadute economiche e sociali su categorie di professionisti già pesantemente colpiti dalla crisi “sono notevoli e colpiscono soprattutto le fasce più deboli, come i giovani avvocati e quelli più anziani, titolari di trattamenti pensionistici”.

Lotta alle frodi finanziarie nell’Unione Europea: approvato un decreto di attuazione della direttiva UE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

In particolare, il decreto va a modificare la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Ecco alcune novità:

si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;

viene ampliato il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendo i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;

viene estesa la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro;

viene ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio;

relativamente ad altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendo anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

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