Registrazione marchi: attenzione alle fatture ingannevoli

Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che in questi giorni stanno arrivando, a cittadini ed operatori interessati alla registrazione di un marchio, richieste di pagamenti su un IBAN polacco. Le richieste, trasmesse tramite posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo (errato) e i contatti del MiSE e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oltre al nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Il MISE si dichiara estraneo a tutto questo e informa che si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MiSE né dall’UIBM.
In caso di ricezione di queste comunicazioni gli utenti sono invitati a verificare attentamente il contenuto della richiesta (un caso concreto è stato pubblicato sul sito www.uibm.mise.gov.it), a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it.

Srl semplificata – Il socio risponde dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione? – Sentenza del Tribunale delle imprese di Milano

Il socio di Società a responsabilità limitata “semplificata” non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della “manifesta sottocapitalizzazione della società”, e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro”.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.

La regola dell’obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio – si legge nella sentenza – “non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tuta l’attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il “rischio d’impresa””.

L’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale di cui all’art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell’art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l’ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura “simbolica” e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica ex ante dell’attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Per consultare il testo della sentenza clicca qui.

Nonostante la crisi economica più di 700 aziende hanno fatto crescere i propri ricavi: un’analisi Cerved

L’Osservatorio Cerved ha condotto un’indagine per individuare, nel periodo più nero della crisi economica che va dal 2007 al 2018, la presenza di aziende capaci comunque di crescere e far crescere ininterrottamente i propri ricavi durante questo lungo periodo temporale.
Delle 771 aziende individuate, la maggioranza risiede al Nord e nei settori meno soggetti al ciclo economico ma, precisa Cerved, non mancano le eccezioni.
Le regioni con più alto tasso di crescita sono Lombardia, Veneto ed emilia-Romagna, ma il Trentino Alto-Adige, la Valle d’Aosta e le Marche vantano più imprese resilienti.

Clicca qui per leggere l’analisi.

Versamento somme dovute per la registrazione di atti privati con F24

Con il provvedimento del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’utilizzo del modello F24 per il versamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione degli atti privati.

Il modello sarà utilizzabile dal 2 marzo prossimo ma, fino al 31 agosto 2020, potrà ancora essere utilizzato l’F23, secondo le attuali modalità. Dal 1° settembre 2020, invece, i suddetti versamenti saranno da effettuarsi esclusivamente con il modello F24.

In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, precisano le Entrate nel Provvedimento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Un massimario di giurisprudenza fiscale europea a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

Con il Comunicato Stampa del 24 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha informato che la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna ha concesso in uso gratuito alla stessa Agenzia un sofisticato strumento di consultazione della giurisprudenza fiscale europea, sviluppato nel corso degli anni.

Si tratta di una raccolta delle massime (circa 4mila) di tutte le sentenze in materia tributaria pronunciate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal 2004 ai giorni nostri, che riguardano un ampio panorama fiscale: le imposte indirette (IVA, imposte di fabbricazione), quelle dirette (imposte sui redditi e sulle società), le imposte locali (IMU, raccolta rifiuti) e le imposte doganali.

Il punto di forza del massimario è la molteplicità dei criteri di consultazione che facilita e velocizza l’attività del uffici finanziari, dei giudici tributari e di chiunque si occupi della giurisprudenza fiscale europea. Lo strumento, semplice e intuitivo, permette il ravvicinamento e il confronto dei principi e degli orientamenti di diritto espressi nelle sentenze europee in materia fiscale.

Chiarimenti su fatture tax-free e corrispettivi telematici

Con la Risposta n. 13 del 24 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito agli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free. In particolare, la risposta fornita riguarda cessioni di beni a privati non residenti nella Ue, per le quali va emessa fattura elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui il corrispettivo sia certificato tramite l’emissione della fattura tax free, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all’emissione del documento commerciale. I due documenti, infatti, sono tra loro alternativi e non concorrenti.
Tuttavia, qualora il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile:

  • conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione;
  • tenere memoria del citato documento in un apposito registro.

L. N. 157/2019 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore

L’articolo 18 della L. N. 157/2019 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), che definisce i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:

– la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e

– la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nell’ambito delle misure contro l’evasione, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;

dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro (comma 1, lett. a)).

La novella in esame integrando l’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l’aggiunta del comma 1-ter apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1:

– per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;

– per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).

Ricordiamo che il citato comma 1 dell’articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, in materia di limitazione all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

Patent Box – L’opzione ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021 – Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Nell’ambito del Patent Box e dei marchi d’impresa, l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent box.
L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. “grandfathering rule” – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017 è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell’opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d’imposta terminano successivamente.
Si evidenzia, inoltre, che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:
– la durata dell’opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d’imposta scadono successivamente;
– l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.

Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Tale tesi, ricorda l’Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.
In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent box nel 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
In conclusione, “l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021”.

Per scaricare il principio di diritto n. 28/2019 clicca qui.
Per scaricare il principio di diritto n. 11/2019 clicca qui.

Il CdM approva un decreto per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

In particolare il decreto interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”:

  • dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi;
  • coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga;
  • per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi;
  • oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori.

Esenzione canone Tv: la richiesta entro il 31 gennaio

Si ricorda che, i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro il 31 gennaio, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando in modalità telematica l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online. La comunicazione ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2020.

In particolare, la dichiarazione dovrà essere effettuata dagli intestatari dell’utenza elettrica per uso residenziale. Con l’apposito modello gli stessi potranno segnalare, sotto la propria responsabilità:

  • che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente una Tv propria o di un familiare;
  • che non detengono un altro apparecchio Tv, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Le istruzioni del modello di dichiarazione sostitutiva sono disponibili qui.

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