Separazione legale: sono detraibili dall’Irpef le spese in sostituzione dell’assegno di mantenimento?

In caso di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, gli assegni periodici che vengono corrisposti all’ex coniuge, escludendo quelli per il mantenimento dei figli, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).

In particolare, i contributi per le spese di alloggio, affitto e spese condominiali, quando disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, vengono considerati, al pari dell’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Nel caso in cui tali somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità riguarda la metà delle spese pagate.

In un Decreto MEF le regole per i rimborsi di imposte automatizzate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce le modalità di esecuzione dei rimborsi per tasse e imposte dirette ed indirette che, da gennaio 2020, sono automatizzati.

Considerato che lo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento, si legge nel Decreto, si rende necessario modificare i termini e le modalità di esecuzione dei rimborsi alle persone fisiche, oggetto di procedure automatizzate di pagamento.

Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
Il beneficiario, quindi, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
Il pagamento dei rimborsi sarà eseguito dalla Banca d’Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate.

Clicca qui per leggere il Decreto.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

L’articolo 15 della Legge. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si tratta delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. In particolare:

  • viene prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);
  • a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

Pubblicati i modelli definitivi di 730, Certificazione unica, Iva e 770

Con il Comunicato Stampa del 15 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate informa di aver pubblicato i modelli 2020 in versione definitiva e le istruzioni di 730, Certificazione unica, Iva e 770.

Le principali novità riguardano:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede;
  • l’ingresso dello sport bonus nel 730;
  • l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti;
  • l’inserimento, nel modello Iva/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

Difficoltà economica non dimostrata: norme antielusive non disapplicabili

Errata la conclusione che la non operatività dell’istante non era ascrivibile allo stesso ma alla tempistica dell’iter amministrativo per l’ottenimento delle relative concessioni edilizie.

La controversia portata all’attenzione della suprema Corte rinviene da un ricorso, articolato su tre motivi, proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 186/34/2016 della Ctr della Campania, a sua volta relativa al ricorso, avanzato da un contribuente, al fine di impugnare il provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione della normativa antielusiva, presentata dalla società ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994 e relativa all’anno d’imposta 2012.

Clicca qui per continuare a leggere l’articolo pubblicato su FiscoOggi.

Non prorogata la cedolare secca sui negozi

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il 31 dicembre scorso è scaduto il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali, introdotta con la legge di bilancio 2019, e che riguardava unità immobiliari della categoria catastale C1 con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri.
Di conseguenza, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul canone di locazione annuo l’imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.
Dal 2020, quindi, il regime della cedolare secca si applica solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) locati per finalità abitative.

Importazioni: detrazione o rimborso IVA assolta in dogana

Con la Risposta n. 4 del 13 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito di una ditta Svizzera di commercio all’ingrosso che vendeva merce in Italia tramite il proprio rappresentante fiscale nel nostro Paese ed ha chiarito che l’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione è il destinatario delle merci impiegate nell’esercizio della propria attivita? che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA, può detrarre l’imposta assolta.

Considerato che la vendita ha luogo direttamente tra l’istante soggetto estero e la società italiana, agli effetti IVA il debitore dell’imposta è l’acquirente italiano, da cui lo spedizioniere avrebbe dovuto recuperare l’IVA assolta in dogana, posto che la vendita ha luogo direttamente tra l’istante soggetto estero e la società italiana e non più per il tramite del rappresentante fiscale che, quale primo acquirente, correttamente assolveva l’IVA in dogana e ne chiedeva e otteneva il rimborso.

Legge di bilancio 2020 – Le nuove imposte introdotte dal 2020 – Al via anche l’imposta sui servizi digitali (Web tax)

Queste le nuove imposte introdotte dal 2020:

1. Nuova tassa sulle auto aziendali

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Nel dettaglio, fringe benefit scende al 25% per i veicoli meno inquinanti e sale dal 40% al 60% nel 2021 per le auto meno «green».

Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.

Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:

– per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; – per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;

– per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); – per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%) (commi 632 – 633).

2. Plastic tax

Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “MACSI”) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica.

Dunque, nessuna tassazione per i prodotti compostabili (cioè, per i prodotti che in seguito alla loro degradazione, naturale o industriale, si trasformano in compost; il prodotto deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non deve essere più visibile.).

La nuova imposta si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma, e quindi dal 1° luglio 2020.

Alle imprese produttrici di MACSI spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (commi 634 – 658).

3. Sugar tax

A partire dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la riscossione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti.

Si pagherà:

– 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti;
– 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma (commi 661 – 676).

4. Robin tax – Redditi da attività in concessione

Per il triennio 2019 – 2021, la “Robin tax”, cioè l’addizionale IRES, sale del 3,5% sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione (e quindi: per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie), passando quindi dal 24 al 27,5% (commi 716 – 718).

5. Tassa sulla «fortuna»

Tale tassa è stata introdotta per recuperare il minor gettito dovuto ai ritocchi a plastic e sugar tax.

Dal 15 gennaio 2020, scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 200,00 euro alle slot machine.

A decorrere, invece, dal 1° marzo del 2020 scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 500,00 ai giochi pubblici con vincita in denaro, comprese le lotterie istantanee (come i Gratta e Vinci).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite (commi 733 – 734).

6. Web tax” o “Imposta sui servizi digitali

Prelievo del 3% per le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni. E’ questo il cuore della “Web tax” o “Imposta sui servizi digitali”, introdotta con la legge di bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), poi riscritta con la legge di bilancio del 2019 (L. n. 145/2018).

Tale tassa è rimasta fino ad oggi inapplicata a seguito della mancata emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto dettarne le disposizioni attuative, previsto dal comma 45, dell’art. 1 della L. n. 145/2018.

Con il comma 678 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) viene prevista, tra l’altro, l’abrogazione del comma 45 (non viene quindi più prevista l’emanazione di norme attuative) e la sostituzione del comma 47, dove viene espressamente disposto che “Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020“.

Viene infime inserito un nuovo comma, il 49-bis nel quale si stabilisce che «I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale».

Detrazione delle spese sanitarie: dal 1 gennaio il pagamento solo con sistemi tracciabili

L’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprendono le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento viene effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Rimane comunque la possibilità di utilizzare il contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dichiarazione ISEE precompilata: istruzioni dall’Inps

In materia di ISEE l’articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede un’importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto, al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata (DSU precompilata), caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati).

Con il Messaggio n. 96 del 13 gennaio scorso l’Inps ha fornito istruzioni in merito alle omdalità di accesso alla DSU precompilata, che è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

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