Chiarimenti in tema di regime di vantaggio per Associazioni sportive dilettantistiche

"In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI".
Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, "si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto".

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza 31427 del 2 dicembre 2019.

Pubblicato il modello Iva 2020 in bozza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello Iva 2020 con le relative istruzioni, da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2019.
Nella nuova versione, il modello prevede un restyling del frontespizio, una revisione del quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri, l’istituzione del nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, ed un apposito rigo (VO35) riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

E-fattura: i dati ad un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo

Nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) ha superato i 2 miliardi, con una media di 5,5 milioni di file inviati al giorno.
Lo ha segnalato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ricorda anche che, nel corso del 2019, è diventato obbligatorio per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, emettere lo scontrino elettronico, obbligo che a partire dal primo gennaio 2020 sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Per coloro che non fossero riusciti a dotarsi in tempo di un registratore telematico o adattare il registratore di cassa già in uso, è prevista una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi (fino al 1° luglio 2020).

Clicca qui per visualizzare la scheda informativa sui dati aggiornati al 23 dicembre 2019.

Carta acquisti: in vigore gli aggiornamenti Istat per gli importi di reddito e l’indicatore ISEE

Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al citato contributo, per il 2020, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT.

Dal 1 gennaio 2020, dunque, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono determinati come segue:

  • per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54
  • per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54;
  • per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.288,72.

Il MEF ricorda che, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, a partire dal 1 gennaio 2020 dovrà essere utilizzata la nuova modulistica (disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste Italiane, MEF e Min. Lavoro) con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati.

Bonus pubblicità: tempo fino al 31 gennaio 2020 per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019

Si ricorda che, dal 1° al 31 gennaio 2020, i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019.

Per farlo è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (da menù "Servizi per" alla voce "Comunicare") utilizzando le credenziali Spid, Entrate e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi.

Interessi legali di usufrutto

Il tasso di interesse legale 2020 è stabilito nella misura dello 0,05% in ragione d’anno dal Decreto MEF del 12.12.2019 pubblicato sulla GU 293 del 14.12.2019. La variazione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e provocherà le conseguenti ripercussioni in tutti i casi in cui gli interessi vengono calcolati al tasso legale (ad esempio nel caso di ravvedimento operoso per il pagamento di imposte etc.).

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. 30.12.2019 n. 204 sono stati adeguati i coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto nel 2020. (allegato).

Mercato immobiliare: pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’Osservatorio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo numero dei "Quaderni dell’Osservatorio", l’approfondimento tematico annuale dell’Agenzia sul mercato immobiliare in Italia, che mette a disposizione degli utenti le ricerche ed analisi sul mercato immobiliare italiano svolte dall’Osservatorio e non divulgate nelle consuete pubblicazioni (Rapporti Immobiliari, Note Trimestrali, Statistiche Catastali, Note Territoriali).

Nella pubblicazione viene dato spazio alle analisi dei dati sul mercato immobiliare realizzate da esperti del settore.

Nel nuovo numero del 2019:

  • I fabbricati collabenti: stock e distribuzione territoriale, di Gianni Guerrieri e Arturo Angelini;
  • Una metodologia per l’analisi del mercato delle nuove costruzioni: il caso di Udine, di Elisa Cartapati, Francesco Pizzirani e Francesca Tassotto;
  • Costruzione di un modello di valutazione del rischio immobiliare: fondamenti teorici e prime evidenze empiriche, di Giovanni Caravella, Gaetano Lisi e Francesco Pizzirani;
  • Omi Mobile: un’applicazione per la consultazione delle quotazioni immobiliari, di Fabio Papa e Alessandro Tinelli.

Il lavoro si conclude con un’intervista a Lorenzo Bellicini (Cresme) a cura di Gianni Guerrieri.

Sostegno alla nascita e lo sviluppo di start-up innovative: al via Smart&Start Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare con la quale definisce i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia, che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di startup innovative.

Le principali novità introdotte riguardano, in particolare:

  • la semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione
  • l’introduzione di nuove premialità
  • l’incremento del finanziamento agevolato fino al 90%
  • un fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud
  • un periodo di ammortamento fino a 10 anni.

A partire dal 20 gennaio 2020, informa il MISE, le domande con i nuovi criteri per la richiesta dell’agevolazione potranno essere inviate a Invitalia, soggetto gestore della misura.

Clicca qui per maggiori informazioni.

Online il portale e la piattaforma delle consultazioni pubbliche

Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il portale e la piattaforma dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche amministrazioni. Sono infatti online il portale Consultazione.gov.it, che costituisce il punto unico di accesso per gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la piattaforma ParteciPA, una piattaforma open source dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica.

La consultazione pubblica è uno strumento essenziale di partecipazione e di trasparenza, che permette alle amministrazioni di raccogliere il contributo di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni nell’elaborazione e per il miglioramento delle decisioni pubbliche. Grazie alle consultazioni, le amministrazioni possono arricchire le informazioni a propria disposizione per prendere nuove decisione o per verificare gli effetti di quelle già prese.
Le consultazioni, inoltre, rendono più trasparenti i percorsi con cui le amministrazioni prendono decisioni e contribuiscono a migliorare la loro qualità.

Licenza detenzione alcoolici: ultima nota dell’Agenzia delle Dogane

Sulla reintroduzione della licenza per la vendita di prodotti alcoolici si richiama quanto già pubblicato qui.

Il 18 dicembre 2019 è intervenuta ancora l’Agenzia delle Dogane, con la nota 220911/RU con la quale viene chiarito che la licenza fiscale di vendita va acquisita dall’esercente prima dell’avvio dell’attività e che in assenza di tale licenza non si può dare avvio all’attività di vendita o somministrazione di prodotti alcoolici.

Ed inoltre:

“Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.”

“Avendo la licenza fiscale validità illimitata (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.”

“Salvi i casi per i quali si deve procedere alla voltura della licenza di esercizio, l’esercente intestatario dell’atto è tenuto in via ordinaria a dare tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d’esercizio.”

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