Tax credit edicole: pronto il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con la Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (TAX CREDIT EDICOLE), parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI.

Si tratta del codice tributo “6913”, denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, precisano le Entrate, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

FISCO – Voucher manager: sono 3.615 le domande presentate da PMI e reti d’impresa

Con una notizia pubblicata sul proprio sito internet il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato di aver disposto, in data 13 dicembre, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per richiedere il Voucher per l’Innovation manager, che era stato aperto il 12 dicembre e sono in tutto 3.615 le domande presentate per richiederlo.

La misura, si ricorda, ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, sono state presentate 3.063 domande dalle piccole imprese, 537 da quelle di medie dimensioni e 15 dalle reti d’impresa, per un costo totale dei progetti pari a 205.410.202,42 milioni di euro.

Nei prossimi giorni il MISE, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute. Al termine delle verifiche si procederà con la concessione del Voucher.

Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa

Si rompe il registratore di cassa e non riesco ad emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino).

Cosa debbo fare? Il cliente “deve uscire” con un qualche documento? No, occorre risalire all’articolo 11 del vecchio “D.M. 23.3.1983 su GU 24.3.1983 n. 82 – art. 11” e cioè istituire un registro di emergenza per il caso specifico, nel quale annotare, prima dell’uscita del cliente dal negozio, il singolo incasso.
Quindi tale registro avrà il seguente aspetto, volendo può essere stampato e numerato il fac simile che segue (azzerando i dati) ed essere utilizzato come “registro di emergenza”.

Data Ora Corrisp. incassato (aliquota iva 22%) Corrisp. incassato (aliquota iva 10%) Corrisp. incassato (aliquota iva 4%)
20.12.2019
10:30
22,50
   
20.12.2019
11:40
12,70
   
20.12.2019
15:45
10,40
   
20.12.2019
19:30
8,70
   
Totale del giorno
54,30
   

Oltre che l’adozione del registro di cui sopra è necessario per i registratori di cassa telematici adottare una procedura particolare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, procedura illustrata in un separato documento: vedi la procedura attraverso il seguente link.

In precedenza la circolare 97/E del 4.4.1997 indicava che nel caso di malfunzionamento del registratore di cassa non era necessario il registro di “emergenza” qualora venissero rilasciate le ricevute fiscali (al posto dello scontrino fiscale), ma sta di fatto che le ricevute fiscali sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Note: art. 11 del D.M. 24.3.1983
.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.

Detrazione Irpef per spese attività sportiva dilettantistica: precisazioni in merito al requisito dell’età

L’Agenzia delle Entrate, tramite la rivista telematica FiscoOggi, affronta il tema della detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per l’attività sportiva dei ragazzi e chiarisce che, la stessa, è pari al 19% della spesa, da calcolare su un ammontare massimo di 210 euro, e spetta per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

In considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta, precisa ancora l’Agenzia delle Entrate, se il ragazzo ha compiuto 18 anni a luglio del 2019, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute successivamente al compimento dell’età.

Versamento tasse scolastiche con F24: istituiti quattro codici tributo

L’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al fine di consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24 l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
  • “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
  • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
  • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

Bonus Tv: pronto il codice tributo

Con la Risoluzione n. 105/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6912” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di televisori nuovi di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, già dal 18 dicembre e fino al 31 dicembre, i cittadini potranno effettuare gli acquisti agevolati autocertificando il proprio ISEE e l’unicità della fruizione, ossia che nessun altro componente della famiglia abbia già sfruttato il contributo.

Invio corrispettivi: quando i distributori automatici si possono definire “vending machine”

Con il principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti gli apparecchi automatici privi delle caratteristiche contenute nei due distinti provvedimenti dell’Agenzia Entrate (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) e nel successivo, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018, al momento non possono essere definiti "vending machine", ed agli stessi non si applica la disciplina di memorizzazione ed ivnio dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

Dai citati provvedimenti, infatti, è possibile trarre una serie di indicazioni, tra cui:

a) la definizione di distributore automatico (c.d. "vending machine"), ossia qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente o indirettamente – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi;

b) il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;

c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:

  • al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate;
  • al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta;

d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

Più tempo per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture: il termine posticipato al 29 febbraio 2020

Al fine di completare gli interventi tecnici necessari al recepimento delle modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) e per consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato il termine per effettuare la scelta al 29 febbraio 2020.

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino a questo nuovo termine. Gli operatori Iva possono accedere alla funzionalità tramite il portale Fatture e corrispettivi, mentre i consumatori finali attraverso Fisconline.

Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17 dicembre 2019.

Odontoiatri: l’apparecchio correttivo al 4% o al 22%?

Nell’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 223 del 1° luglio 2019, con il quale viene indicato che l’apparecchio “correttivo” per i denti, fornito di batteria (attiva un micro massaggio) è da considerarsi soggetto ad iva ad aliquota del 22%, mentre i “tradizionali” apparecchi sono soggetti ad aliquota iva del 4% (almeno questa è la conclusione cui siamo giunti, poi invitiamo a leggere la risposta all’interpello).

Può sembrare un problema che investe unicamente la società che cede tali apparecchi agli studi odontoiatrici, ma così non è: nella cerchia dei nostri assistiti nel campo dell’odontoiatria risulta che più di un odontoiatra riceva fatture di tali “apparecchi” da società estere, con obbligo quindi di “reverse charge” ed essendo l’odontoiatra con pro rata di detraibilità pari a zero, è l’odontoiatra che in tale caso deve versare l’iva sulla fattura estera di acquisto, il che sta a significare che l’odontoiatra per versare correttamente l’iva dovrà indicare allo studio del consulente se l’apparecchio acquistato all’estero sia dotato o meno di batteria.

Per conservare l’agevolazione prima casa il secondo immobile deve essere adibito ad abitazione principale

La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 29392 del 13 novembre 2019 ha riaffermato il principio secondo cui il contribuente che, venduto l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici "prima casa" prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisce la propria residenza nel nuovo immobile, giustificandosi la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, attesa l’intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative.

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