Cassazione: il condebitore solidale non può contestare l’operatività del raddoppio dei termini in sede di impugnazione della cartella

Con Sentenza n. 21870 del 20 agosto 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, esprimendosi in tema di accertamento tributario ha sancito che il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all’accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

Fissato il suddetto principio di diritto relativamente al procedimento amministrativo, spiega la Cassazione, la motivazione espressa dal giudice nella sentenza impugnata dev’essere corretta nel senso che la contribuente non può, in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento, utilmente contestare l’operatività o meno del raddoppio del raddoppio del termine ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli avvisi di accertamento sottostanti. 
Viene così fissato anche il seguente, ulteriore principio di diritto relativo al processo, derivandone l’inammissibilità della censura:

In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare in sede di impugnazione della cartella di pagamento l’operatività o meno del raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell’avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell’accertamento nei confronti del debitore principale.

Mese dell’educazione finanziaria 2024: al via le candidature. Entro il 18 ottobre l’invio delle proposte

Sono aperte le candidature per la partecipazione alla settima edizione del Mese dell’educazione finanziaria 2024, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EDUFIN).
L’iniziativa, che si terrà nel mese di novembre, prevede un programma di seminari, lezioni, webinar, giochi, laboratori didattici e spettacoli gratuiti, in presenza e online in tutta l’Italia, sul tema della gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Possono presentare la propria candidatura associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione che intenda impegnarsi nel campo dell’educazione finanziaria tramite l’organizzazione di eventi di qualità che rispettino i criteri di partecipazione stabiliti dalle Linee Guida del Mese del Comitato Edufin.

Per partecipare è possibile compilare l’apposito form online disponibile sul sito www.quellocheconta.gov.it e presentare la propria iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo e l’apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: il 18 ottobre 2024.

Le iniziative approvate dal Comitato, saranno pubblicate all’interno del calendario del “Mese dell’Educazione Finanziaria 2024” sul sito del Comitato www.quellocheconta.gov.it.

Fertilizzanti: l’aliquota Iva al 4% ad ampio raggio

Applicabile l’aliquota Iva del 4% ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti e introdotti nel mercato a seguito di mutuo riconoscimento, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 4 del 30 agosto, a fronte della richiesta di una Associazione che opera con il gruppo di lavoro per la protezione delle piante presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e che svolge, tra l’altro, attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo.

Nuovi obblighi di trasparenza informativa per l’emissione di cripto attività

Il Consiglio dei Ministri, nella prima seduta dopo la pausa estiva (n. 92 del 30 agosto), ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività.

Lo schema di decreto legislativo, si legge nel Comunicato stampa del Governo, intende adeguare il diritto nazionale al regolamento UE 2023/1114 (MICAR Markets In Crypto Asset Regulation), che introduce una regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività.

Le misure introdotte, in particolare, riguardano:

  • gli obblighi di trasparenza informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto attività su una piattaforma di negoziazione;
  • l’autorità e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica;
  • il funzionamento, l’organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto attività;
  • la tutela dei possessori di cripto attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
  • le misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Richieste di pagamento imposte per recupero fondi: è phishing

È in corso l’ennesima campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate, questa volta riguardanti la richiesta di pagare imposte per poter recuperare fondi, dove il malcapitato viene indotto con l’inganno a versare fondi per fantomatici investimenti. Successivamente, gli viene richiesto di versare delle imposte al fine di  ottenerne la parziale restituzione; in questa seconda fase della truffa, viene inviato un falso documento contenente il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta a nome del Direttore di un ufficio dell’Agenzia, anche realmente esistente. Clicca qui per un esempio.

L’Agenzia Entrate, come di consueto, raccomanda di prestare la massima attenzione in caso si ricevessero email con allegato di questo tipo, di non ricontattare in alcun modo il mittente e di non dare seguito alle richieste di versamenti di somme di denaro per investimenti o per imposte da essi derivanti.
E’ sempre disponibile, sul sito dell’Agenzia Entrate, la sezione “Focus sul phishing”, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia. In alternativa, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul portale istituzionale o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

Precompilata 2024: la guida delle Entrate aggiornata con la nuova scadenza per l’invio del modello Redditi Pf

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida dedicata alla Dichiarazione precompilata 2024, recependo lo slittamento, dal 15 al 31 ottobre, del termine per l’invio del modello Redditi Persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo n. 108/2024 del 5 agosto scorso.

Al 31 ottobre anche i termini per l’invio dei modelli “Redditi aggiuntivo” e “Redditi correttivo”, utili per i contribuenti che hanno già inviato un modello 730 e hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione. 

Minore eccedenza del triennio: no al rimborso Iva se non in regola con le dichiarazioni

In caso di minore eccedenza detraibile del triennio, il requisito richiesto dalla legge ai fini della presentazione della richiesta di rimborso Iva è l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi di imposta interessati.

Con l’assolvimento dei suddetti obblighi dichiarativi viene infatti “cristallizzato” il riporto dell’eccedenza risultante dal periodo precedente. Questo consente di verificare sia l’esistenza dell’eccedenza di imposta, sia rispetto a quale eccedenza del triennio sia maturato il diritto al rimborso in alternativa all’esercizio del diritto a detrazione. 

La presentazione della dichiarazione dei tre periodi di imposta e del relativo riporto (a nuovo), dunque, costituisce il requisito per l’esercizio della domanda di rimborso (art. 30, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972), in assenza del quale la domanda non può essere presentata.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nella Sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa

L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, ha ricordato che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

Ma cosa accade se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento?
In questo caso, chiariscono le Entrate, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Trascrizione accettazione eredità: tassazione in misura ordinaria

Si tratta di un atto antecedente rispetto a quello che trasferisce il bene ricevuto per successione, e, quindi, non può essere considerato come una formalità che consegue alla vendita.

La formalità relativa alla trascrizione di un’accettazione tacita di eredità non rientra nel principio di assorbimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 e, di conseguenza, è soggetta a tassazione nella misura ordinaria. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20520 del 24 luglio 2024.

Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale

Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Avviso, entrerà in funzione, sull’intero territorio nazionale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

La BDSR è stata istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del Dl n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si concluderà entro il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare degli esercizi ricettivi su scala nazionale.
La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco.

Con la BDSR viene inoltre attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Maggiori dettagli nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo.

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