Aliquota Iva ordinaria per gli sciroppi non classificabili come ‘integratori alimentari’

Con Risposta ad interpello n. 175 del 21 agosto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, che chide di conoscere l’aliquota IVA applicabile alla cessione di 24 dispositivi medici di nuova produzione che la stessa intende commercializzare.
La società ha provveduto a richiedere i pareri tecnici di classificazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Ag. Entrate con la Circolare 32/E del 2010.

La società, tenuto conto dei pareri ricevuti dall’ADM, ritiene le cessioni dei 24 prodotti descritti nel quesito debbano essere assoggettate a IVA con applicazione dell’aliquota del 10%.

Parere diverso quello dell’Agenzia delle Entrate, in particolare relativamente a 4 prodotti qualificati dall’ADM all’interno della categoria merceologica degli sciroppi, in considerazione dell’alta concentrazione di zuccheri presenti in essi, e classificati alla voce 2106 della nomenclatura combinata della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

In base alla norma di interpretazione autentica, spiegano le Entrate, possono fruire dell’aliquota ridotta i prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, sempre che gli stessi siano classificati nella voce 3004.
Diversamente, se tali prodotti non sono riconducibili in nessun’altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all’aliquota IVA ordinaria (22%).

La classificazione doganale nella voce 2106 dei 4 prodotti non consente, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella, in quanto gli stessi sono costituiti, come rappresentato dalla Società istante, da una soluzione liquida, quindi hanno la natura di sciroppi espressamente esclusi dall’ambito applicativo della previsione di cui al n. 80), a meno che tali prodotti non siano classificabili come integratori alimentari, ai sensi del d.lgs. n. 169/2024, di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.

Privilegio processuale del creditore fondiario nelle procedure di liquidazione controllata e giudiziale

Con la recente Sentenza n. 22914 del 19 agosto la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha enunciato il seguente principio di diritto: “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.

I fattori ESG nella valutazione d’azienda: focus dei Commercialisti

La Commissione di studio “Valutazione d’azienda” del Consiglio nazionale dei commercialisti ha realizzato una guida operativa a supporto dei professionisti lungo il processo estimativo delle PMI italiane che intraprendono percorsi di implementazione dei fattori ESG (environmental, social e governance) su base volontaria.

La crescente attenzione che è stata data negli ultimi decenni alle tematiche ambientali e sociali ha infatti portato ad un progressivo approfondimento dell’analisi degli impatti che le attività imprenditoriali possono avere sull’ambiente e sulle persone, ed il fenomeno dei fattori ESG sta quindi assumendo, a livello trasversale, una portata costantemente più rilevante e permeante.
In questo contesto, si legge nella premessa della guida operativa, l’attività del valutatore d’azienda non può esimersi dall’approfondire e considerare questa dinamica nelle proprie funzioni professionali, ponendo particolare attenzione all’enfasi da assegnare ai fattori ESG nelle stime del valore dell’impresa.

Il documento approfondisce e definisce le modalità operative per giungere a raccogliere e collezionare in maniera organica il set documentale necessario e prodromico al successivo processo valutativo.

“I fattori ESG – ha affermato il presidente Elbano de Nuccio – hanno una rilevanza trasversale, che partendo dagli obiettivi sostanziali che perseguono, caratterizzano il modello di business delle imprese e, conseguentemente, anche il processo tecnico professionale finalizzato a determinarne il loro valore. Gran parte del tratto caratteristico del processo valutativo afferente l’apprezzamento dell’impatto dei fattori ESG sul valore dell’azienda, pur non discostandosi dalle ordinarie impostazioni e tecniche sviluppate e costituenti basi consolidate nelle attività di stima, richiede all’esperto di sviluppare una spiccata sensibilità di natura qualitativa verso queste tematiche al fine di poterne apprezzare, e di conseguenza valorizzare, i possibili effetti e impatti sui fattori caratterizzanti il modello di business dell’impresa che più o meno direttamente incidono sulle logiche di creazione di valore”.

CLICCA QUI per leggere la guida operativa.

Adeguamento di magazzino: versamento prima rata al 30 settembre

Il Decreto “Omnibus” (DL n. 113/2024) introduce modifiche alle due opzioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 riguardanti l’adeguamento delle rimanenze di magazzino per l’anno fiscale al 30 settembre 2023 e la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2024.

Il Decreto stabilisce che la prima delle due rate per l’adeguamento del magazzino debba essere versata entro il 30 settembre 2024
In origine, la scadenza per il pagamento della prima rata coincideva con quella del saldo delle imposte sui redditi per l’anno fiscale in corso al 30 settembre 2023, con la seconda rata prevista entro il termine per il pagamento dell’acconto delle imposte per l’anno successivo. Il Decreto rinvia il pagamento della prima rata per i soggetti con scadenza entro il 29 settembre 2024, posticipando eventualmente anche la seconda rata nel caso in cui, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata scadesse successivamente a quello previsto per il versamento della seconda.

Infine, il Decreto consente a coloro che hanno l’obbligo di approvazione del bilancio entro il 29 settembre 2024, di adeguare le rimanenze iniziali nei registri contabili entro il 30 settembre 2024.

Interessi passivi su conciliazioni e accertamenti: deducibilità fiscale

Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente Risposta a interpello (n. 541 del 2022) nell’ambito della quale, relativamente al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, ha statuito che “la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.

Anche con precedente Risoluzione (n. 178 del 9 novembre 2021), in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, l’Agenzia Entrate aveva affermato che: “l’articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell’interpello, afferma che “rientrano nell’accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, ­ tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ­ in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta. “In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili”.

Agevolazioni ‘prima casa’: l’immobile in donazione da vendere entro un anno dalla data del nuovo acquisto

Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, al fine di poter richiedere le agevolazioni “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare, al momento dell’acquisto, di rispettare determinate condizioni, tra cui quella di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni prima casa.

Dunque, nel caso in cui si abbia auto in donazione la nuda proprietà della casa in cui si vive, e si volesse procedere all’acquisto di una nuova abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, lo si può fare a patto che la nuda proprietà non sia stata acquisita usufruendo delle stesse agevolazioni. In caso contrario, per richiedere le agevolazioni  “prima casa” è necessario vendere l’immobile ricevuto in donazione entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Il contribuente può sempre dimostrare crediti non dichiarati

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 4017/11 del 21 giugno 2024) ha accolto l’appello di un contribuente, annullando una cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria relativa ad un credito d’imposta che il contribuente non aveva dichiarato ma che, secondo la legge, era comunque valido.

Secondo i giudici campani, infatti, ed in base anche a precedenti sentenze della Corte di Cassazione, il contribuente può sempre dimostrare, mediante produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza di un credito non dichiarato atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall’altro, egli può sempre opporsi in sede contenziosa ad una maggior pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.

Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo

Con Messaggio n. 2844 del 13 agosto l’Inps fornisce chiarimenti in merito:

  • alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro;
  • al differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto, in particolare, illustra i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo. 
Relativamente alla compilazione della domanda, la stessa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Inoltre, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.
Per accedere all’esonero le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

Nella Circolare pubblicata l’Inps chiarisce inoltre che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.
La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2024.

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Bonus Transizione 5.0: arrivano i chiarimenti tecnici del Mimit

Con la Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione del bonus Transizione 5.0, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. 

Con Decreto del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE già dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

La Circolare, in particolare, è suddivisa in 9 capitoli e affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva. 

Con successiva circolare il Mimit fornirà chiarimenti in merito ad alcuni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre

Il decreto-legge “Omnibus”, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l’adeguamento delle esistenze di magazzino.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva del 16% fino al 30 novembre 2024, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l’adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute. 

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