Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

Il Piano Transizione 5.0 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Con Decreto del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

Nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit.
Qui una guida all’utilizzo della piattaforma.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Comuni colpiti del sisma del 2016: tempo fino al 16 settembre per ristoro minori entrate CUP

Ricordiamo che i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che non hanno ancora inviato i dati per il ristoro delle minori entrate del CUP per gli anni 2023 e 2024, hanno tempo fino al 16 settembre 2024.
L’ulteriore proroga del termine è stata resa nota dal MEF (Dipartimento delle Finanze) in un Comunicato del 19 luglio scorso.

I dati devono essere trasmetti tramite l’apposito modello, debitamente compilato in formato elaborabile, e trasmesso esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it. Qui le istruzioni per la compilazione.

Soggette all’imposta di donazione le liberalità indirette da voluntary disclosure

Con Sentenza n. 18724 del 9 luglio la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha statuito che, nel caso in cui ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 56-bis del Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs. n. 346/1990), le liberalità indirette che risultano dalla procedura di collaborazione volontaria, stabilite dalla legge n. 186/2014, sono soggette all’imposta di donazione.
L’Amministrazione finanziaria può richiedere la relativa imposta a partire dalla data in cui il contribuente rende l’autodichiarazione in sede di voluntary disclosure. 

La CGT di Venezia sull’ammissibilità della prova testimoniale

A discrezione del giudice l’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992, nel caso in cui questo la ritenga “necessaria ai fini della decisione”
La prova testimoniale, inoltre, deve essere specifica e idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato.

A stabilirlo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia (sentenza n. 507/2 del 10/07/2024) che, sulla base di quanto affermato sopra, ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato l’indebita percezione di utili extra-bilancio da società a ristretta base azionaria.
Secondo i giudici veneziani, in particolare, la dichiarazione rilasciata dalla suocera del ricorrente era superflua, in quanto generica e non idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato. 

Legittimo il recupero dell’Iva sui compensi se il medico del SSN svolge altra attività di lavoro autonomo

Con l’Ordinanza n. 18364 del 4 luglio la Corte di Cassazione si è espressa in merito al caso di un medico del Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti del quale era stato emesso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’Iva sui compensi da lui percepiti in relazione ad alcune consulenze tecniche fornite.

La Suprema Corte ha dichiarato legittimo l’accertamento emesso dall’Ufficio, sulla base del principio secondo il quale i compensi erogati per prestazioni rese da consulenti tecnici devono essere assoggettati a Iva nel caso in cui il soggetto che li percepisce, svolga altra attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Percentuale di detrazione per lavori condominiali: chiarimenti dalle Entrate

Come noto, a meno di una nuova proroga, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici scenderà, dal 1° gennaio 2025, dal 50% al 36%.
Relativamente alle spese per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, l’agevolazione spetta con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli condòmini versano le proprie quote al condominio.

Di conseguenza i condòmini, in caso di somme versate nel 2024 ma fatturate nel 2025, potranno usufruire della detrazione del 50% per i bonifici che l’amministratore del condominio effettuerà nel corso del 2024.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, in una risposta del 31 luglio pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.

Ddl concorrenza: novità per le start-up innovative

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 90 del 26 luglio, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che si inserisce nel quadro degli interventi di attuazione del PNRR.

Il Disegno di legge prevede, tra l’altro, misure in materia di start-up innovative.

In particolare, come si legge nel Comunicato del Mimit:

  • è implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. 
    Particolare attenzione viene data alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60);
  • sono ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup;
  • sono previste disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

Sponsorizzazioni sportive: entro il 10 agosto le richieste per il credito d’imposta

Ricordiamo che sabato 10 agosto scade il termine per la presentazione delle richieste per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023.
Il contributo è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023. 

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti: 

  • che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
  • che svolgano attività sportiva giovanile;
  • soggetti beneficiari i cui ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
  • l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

CLICCA QUI per accedere alla piattaforma.

Definizione agevolata controversie tributarie: calcolo interessi versamento rateale

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione della stessa.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 168 del 5 agosto 2024.
I chiarimenti fornit rsono elativi ad un dubbio interpretativo sorto alla luce della  pubblicazione del Decreto MEF del 29 novembre 2023 che, come noto, ha determinato un abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024. A seguito di tale decreto, infatti, non era chiaro se il contribuente, che aveva presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata esercitando l’opzione del versamento rateale delle somme dovute, e versato la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%, potesse applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Rottamazione: ok proroga rata al 15 settembre, ma nessuna riapertura termini

Con Comunicato Stampa n. 96 del 5 agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che il Decreto correttivo, approvato in via definitiva dal CdM il 26 luglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto,  recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Nel comunicato il MEF conferma il differimento al 15 settembre 2024, del termine di pagamento della rata della c.d. “Rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024. 
Non sono previste, invece, contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa, misure volte a riaprire i termini della Rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023.

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