Il CdM approva il Ddl annuale sulla concorrenza: le regole per i dehors

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 90 del 26 luglio, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che si inserisce nel quadro degli interventi di attuazione del PNRR.

Il Disegno di legge prevede misure:

  • in materia di concessioni autostradali;
  • in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio;
  • in materia di start up.

Nel testo, inoltre, vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. Vengono anche introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

Relativamente a quest’ultime, la norma contenuta nel Ddl che riforma i dehors si basa su quattro pilastri: più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Stabilisce regole certe per il settore e incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.

Viene prevista, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, l’emanazione di un decreto legislativo per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività.
Inoltre, i Comuni dovranno adeguare i propri Regolamenti per garantire adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.
Vengono infine prorogate, fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.

Rottamazione: ok proroga rata al 15 settembre, ma nessuna riapertura termini

Con Comunicato Stampa n. 96 del 5 agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che il Decreto correttivo, approvato in via definitiva dal CdM il 26 luglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto,  recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Nel comunicato il MEF conferma il differimento al 15 settembre 2024, del termine di pagamento della rata della c.d. “Rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024. 
Non sono previste, invece, contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa, misure volte a riaprire i termini della Rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023.

Guida sulle locazioni brevi: le novità su tassazione, regole e adempimenti

Il Dl n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”, ovvero quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”, con tutte le novità sulla tassazione di questa tipologia di contratti di affitto, le regole e gli adempimenti a carico degli intermediari immobiliari.
La guida è aggiornata ad agosto 2024.

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Registro, ok alla valutazione tramite capitalizzazione del canone

Il metodo consiste nel calcolare il valore del bene in base al prezzo di locazione versato al precedente proprietario, rapportandolo agli affitti applicati per la stessa tipologia di locali.

È legittimo il ricorso al criterio della “capitalizzazione del canone annuo” per la rettifica del valore dei beni e diritti oggetto di trasferimento ai fini dell’imposta di registro.
È questo il principio affermato dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Emilia Romagna, n. 629/09/24, del 3 luglio 2024.

Navi, galleggianti e unità da diporto: aggiornate le regole di comunicazione dati all’anagrafe tributaria

Con Provvedimento del 31 luglio l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi, come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).

Per le unità da diporto, i dati saranno acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità che saranno definite con convenzione tra le parti.

Per le navi maggiori e i galleggianti le comunicazioni dai dati sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 
Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni devono utilizzare, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli stessi soggetti, per la trasmissione dei dati, possono avvalersi degli intermediari.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. La scadenza è invece fissata al 30 giugno 2025 per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi 2024.

Scissione societaria: responsabilità solidale della beneficiaria per i danni accertati

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-713/22 del 29 luglio 2024, si è espressa in merito alla responsabilità solidale delle società beneficiarie di una scissione, per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti alla scissione.

Secondo la Corte di Giustizia UE l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE] e relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che “la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione”.

Precompilata 2024: l’Agenzia Entrate avvia il sondaggio sul 730

Al via la rilevazione del livello di gradimento del modello 730 precompilato 2024, sia in modalità ordinaria che semplificata. L’Agenzia Entrate, dallo scorso 31 luglio, ha avviato un’indagine customer satisfaction per la valutazione del servizio.

Dopo l’invio del 730 tramite l’applicativo web, agli utenti sarà proposto un breve questionario, accessibile dal link disponibile nella pagina dedicata e con partecipazione facoltativa e anonima, attraverso il quale gli utenti potranno esprimere il proprio gradimento sulla dichiarazione precompilata.

L’indagine proseguirà fino al raggiungimento del campione necessario a garantire la rappresentatività statistica.

Sospensione estiva dei termini fiscali

L’articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’articolo 10, comma 1, del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

ENPAIA: nuove causali per il versamento dei contributi

Con Risoluzione n. 43/E del 30 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito delle causali contributo per il versamento, tramite F24, dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

Si tratta delle seguenti 5 causali:

  • “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”
  • “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”
  • “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”
  • “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”
  • “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”

che saranno operative a partire dal 15 settembre 2024.

In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
  • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Ritardato pagamento imposta sul consumo di prodotti diversi da nicotina: codici tributo per il versamento

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “5503” e “5504” per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina.

Nella Risoluzione n. 42/E del 30 luglio viene specificato che i suddetti codici, in sede di compilazione del modello F24 accise, devono essere esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante/depositario/rappresentante fiscale;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.

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