Addebito in conto dell’I24 con scadenze future: modalità e criteri

Con Provvedimento del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici della stessa agenzia.

Le entrate, alle singole scadenze, procedono all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24”, che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

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Depositari scritture contabili: al via il servizio per comunicare la cessazione dell’incarico

Attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come ad esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell’incarico, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 35 del decreto Iva, introdotto dal Decreto “Adempimenti”. 
Lo ha segnalato l’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 29 luglio.

Attraverso la nuova procedura è possibile trasmettere il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.  

L’Agenzia ricorda che, prima di avviare la procedura, il professionista è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia; pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni – Anagrafica. 
Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati; la comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

Associazione di medici: esenzione Iva per le spese comuni di gestione

Con Risposta n. 161/E del 26 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità dell’esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale ed ha chiarito che, alla luce della normativa europea e nazionale, anche il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.) può rientrate nell’ambito applicativo del regime di esenzione dall’Iva (art. 10, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972).

Agenzia Entrate-Riscossione: guida ai servizi online

L’Agenzia Entrate-Riscossione (AdeR), in un’ottica di semplificazione e velocizzazione degli adempimenti tributari, ha nel corso del tempo ampliato sempre di più i servizi online o “telematici”, accessibili via web e App, che permettono quindi di non dover recarsi fisicamente allo sportello.
Con lo scopo di venire incontro ai cittadini che ancora non hanno un’identità digitale (SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi), AdeR ha messo a disposizione molti servizi anche nell’area pubblica del sito internet, che non necessita di autenticazione, insieme a canali alternativi – per esempio, indirizzi di posta elettronica dedicati – per la presentazione di istanze o richieste.

Nella guida “I servizi di AdeR a portata di click”, aggiornata a luglio 2024, l’Agenzia fornisce un pratico vademecum dove sono raccolti tutti i servizi resi a distanza, dal sito internet all’App con e senza registrazione, passando dalla PEC e dal contact center.
Il Vademecum spiega, ad esempio, come verificare la situazione debitoria, pagare e rateizzare una cartella e prenotare un appuntamento direttamente online sul sito di AdeR.

Prelevamenti soci eccedenti gli utili nelle società di persone

Il Codice Civile stabilisce chiaramente che i soci non possono ripartire somme che non rappresentano utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.). Questa disposizione, dettata specificamente per le S.N.C., si estende anche alle S.A.S. mediante il rinvio previsto dall’art. 2305 c.c.. Eventuali prelievi ad altro titolo devono essere documentati e regolarmente contabilizzati.

Con l’ordinanza N. 15919/2024 pubblicata il 6 giugno 2024 la Cassazione ha confermato la riqualificazione operata dall’amministrazione finanziaria di prelevamenti effettuati sul conto corrente di una Società in accomandita semplice (s.a.s.) in compensi di lavoro autonomo occasionale e la relativa tassazione in capo ai soci, non essendo tali prelevamenti giustificabili come finanziamenti fatti dalla società, in assenza di proventi contabilizzati a titolo e di una reale capacità reddituale dei soci di restituirli.

La Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia Entrate, ma ha sottolineato che è fondamentale analizzare il caso concreto per determinare se tali somme debbano essere considerate un prestito della società ai soci o prelevamenti di natura reddituale. In particolare, fin quando le somme prelevate dai soci non eccedono gli utili conseguiti dalla società, tali prelevamenti sono considerati rappresentativi di utili. Quando invece le somme prelevate eccedono gli utili, l’eccedenza non può essere considerata utile e richiede un diverso inquadramento fiscale. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza, la mancanza di corresponsione degli interessi e l’assenza di capacità reddituale dei soci per restituire le somme prelevate ha permesso di escludere che tali somme fossero un prestito.

Il decalogo sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella PA

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha pubblicato il decalogo dell’IA, nel quale fornisce, in modo chiaro e sintetico, indicazioni pratiche per l’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Si tratta dei principi fondamentali a cui la PA deve attenersi nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale all’interno degli ambiti nei quali la stessa opera, quindi:

  • miglioramento dei servizi e riduzione dei costi;
  • analisi del rischio;
  • trasparenza, responsabilità e informazione;
  • accessibilità e inclusività;
  • privacy e sicurezza;
  • formazione e sviluppo delle competenze;
  • standardizzazione;
  • sostenibilità;
  • foundation models;
  • dati.

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Corte Costituzionale: il convivente di fatto come un ‘familiare’

Diritti al lavoro e alla giusta retribuzione estesi anche ai ‘conviventi di fatto’.
Con Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del Codice Civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”.
La Consulta ha esteso, conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del Codice Civile, in quanto limitava significativamente i diritti del convivente di fatto.

Differimento al 31 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi

Il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si applica anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ del 26 luglio scorso.

L’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede il differimento per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Dato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, l’Agenzia Entrate ritiene che, anche in relazione a tali versamenti, trovi applicazione il differimento al 31 luglio

Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dello stesso articolo 37, che estende lo spostamento del termine “anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986”, l’Agenzia ritiene che la disposizione in commento interessi questi soggetti a prescindere dall’applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale
Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.

Bonus gasolio per autotrasporto: c’è il codice tributo per l’F24

Con Risoluzione n. 41 del 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Si tratta del codice tributo “7060”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Il credito d’imposta, ricordiamo, e stato istituito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del Dl n. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-ter”), in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di autotrasporto merci conto terzi, per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli utilizzati per l’esercizio delle attività di categoria euro 5 o superiore.

L’agevolazione, inizialmente prevista per gli acquisti del II trimestre del 2022, è stato esteso dalla Legge di Bilancio 2024 anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022.

Estensione quinquennale del regime ‘impatriati’ anche per gli ex ‘neo-residenti’

L’articolo 16 del Dl n. 147/2015 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, che è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’articolo 5, comma 2-bis,  del Dl n. 34/2019 (“Decreto Crescita”) ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del suddetto regime alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’opzione stessa hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido, o hanno acquistato un’abitazione in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • al  5% dei  redditi  di lavoro dipendente  e  di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se i figli sono almeno tre e hanno acquistato un’abitazione in Italia.

L’Agenzia Entrate nella Risposta n. 159 del 22 luglio ha chiarito che il cittadino italiano che è stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni, che è rientrato in Italia nel 2019 usufruendo del regime per neo­residenti nel triennio 2019-2021, e che, revocando l’opzione per il predetto regime, ha fruito del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023, può fruire dell’estensione quinquennale riconosciuta agli impatriati dall’articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita.

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