Agevolazione prima casa salva per chi non trasferisce la residenza nei 18 mesi ma rivende e ricompra

Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l’agevolazione “prima casa” applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo “prima casa” nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.

Regime lavoratori impatriati e incentivo all’esodo

Con Risoluzione n. 40 del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all’applicabilità del “regime speciale per lavoratori impatriati” alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo.

Secondo la normativa, ricorda l’Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente, come le suddette indennità.

Dunque, il dipendente che ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal “regime speciale per lavoratori impatriati”, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Con particolare riferimento alla vicenda dell’interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all’importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.
Pertanto, fino al suddetto importo, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata.

No alle agevolazioni ‘prima casa’ in caso di acquisto di fabbricato collabente

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, aderendo ad un precedente orientamento della Corte di cassazione e dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di acquisto di un fabbricato collabente (categoria catastale “F2”), non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto lo stato di degrado che lo caratterizza è tale da non poter essere abitato o utilizzato.

Legittima, quindi, la  richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro relativa all’atto di compravendita.
Questo tipo di immobile, secondo i giudici della CGT, è del tutto inidoneo a soddisfare esigenze abitative, né può essere equiparato al fabbricato in corso di costruzione e/o definizione accatastato nelle categorie “F/3” ed “F/4” al fine di godere delle agevolazioni fiscali.

UIF – Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette 1° semestre 2024

L’UIF ha pubblicato il quaderno antiriciclaggio relativo alla segnalazione delle operazioni sospette del 1° semestre 2024

Nel corso di tale periodo l’UIF ha ricevuto 70.085 segnalazioni (7.522 in meno rispetto al 1° semestre 2023), mentre le segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo nel periodo sono pari a 189 rispetto alle 141 del 2° semestre 2023; le segnalazioni da parte di professionisti aumentano del 45,90% e risultano trasmesse quasi esclusivamente da Notai e Consiglio Nazionale del Notariato;  le segnalazioni da parte di Dottori Commercialisti, esperti contabili e Consulenti del Lavoro passano dalle 84 del 1° semestre 2023 alle 118 del 1° semestre 2024 e rappresentano lo 0,2% del totale delle segnalazioni. 

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, dal confronto tra gli stessi periodi 2023/2024 risulta che vi sono state variazioni in diminuzione di rilievo per quanto riguarda la Calabria (1967/1541), il Lazio (8290/7190), Lombardia (13025/14379), Piemonte (4715/3816).

Complessivamente gli importi delle operazioni segnalate sfiorano i 49 miliardi di euro, contro i 52 miliardi del 1° semestre 2023; le operazioni segnalate da Banche e Poste ammontano ad oltre 37.336 milioni di euro, quelle segnalate da professionisti a 3.041 milioni di euro. 

Bonus investimenti Zes Unica: percentuale fruibile e codice tributo per l’F24

E’ pari al 17,6668% del bonus richiesto la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. 
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 22 luglio.

Parliamo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese che effettuano nuovi investimenti a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sempre in data 22 luglio l’Agenzia Entrate:

  • con la Risoluzione n. 38/E ha istituito il codice tributo “2022” per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES);
  • con la Risoluzione n. 39/E ha istituito il codice tributo “7034” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Versamento imposta sostitutiva per straordinari personale sanitario: pronti i codici tributo

L’articolo 7, commi 1 e 2, del Dl n. 73/2024, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Il comma 5 del citato articolo prevede che, tale imposta, sia applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. 
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.

Con Risoluzione n. 36/E del 22 luglio l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
  • “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
  • “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
  • “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
  • “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73” .

Con la stessa Risoluzione l’Agenzia Entrate ha istituito altri tre codici tributo (“171E”, “173E” e “173E”) per consentire ai sostituti d’imposta il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

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Il Governo approva il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 89 del 22 luglio 2024 ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, finalizzato:

  • all’individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche tramite l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • al coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie:

  • i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione;
  • le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai;
  • le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Residenza fiscale delle persone fisiche ante 2024: gli interessi economici prevalgono su quelli personali

Con la recente sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi “fiscale” va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi nelle controversie relative ai periodi d’imposta fino al 2023. In particolare la Corte richiama l’art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d’impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ricordiamo che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del DLgs. 209/2023 all’art. 2 del TUIR, applicabili dal 1° gennaio 2024, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, salvo prova contraria, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Tali condizioni devono verificarsi, alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta.

Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 2024 non hanno valore retroattivo.

Comuni interessati dal sisma del 2016: tempo fino al 16 settembre per riavere il mancato CUP

I Comuni interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016, che non hanno ancora inviato i dati per il ristoro delle minori entrate del CUP per gli anni 2023 e 2024, possono provvedervi entro il 16 settembre 2024.

Lo ha segnalato il Dipartimento delle Finanze, nel Comunicato dello scorso 19 luglio.

Si tratta, in particolare, dei dati che sono necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 751 della L. n. 197/2022 e l’art. 1, comma 427 della L. n. 213/2023.
Tali dati devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente l’apposito modello, unitamente alle istruzioni, che deve essere debitamente compilato in formato elaborabile, e trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it

Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati dagli ENC: i chiarimenti del Ministero delle Finanze

Con Circolare n. 2, pubblicata il 16 luglio, il Dipartimento delle Finanze ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di bilancio per l’anno 2024 in materia di IMU relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela.

I chiarimenti forniti nella Circolare, in particolare, hanno lo scopo di assicurare la massima diffusione degli aspetti applicativi delle nuove disposizioni tributarie in tema di:

  • immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  • permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.

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