Contratti di lavoro e incarichi professionali senza imposta bollo, anche se riconducibili ad appalti di servizi

Nella Risposta n. 40 del 20 febbraio l’Agenzia delle Entrate si occupa del caso di un Comune, non dotato di una propria avvocatura interna per la difesa in giudizio, che fruisce dei servizi legali offerti da professionisti esterni per promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio. A tal fine, è solito sottoscrivere con il professionista incaricato un disciplinare per il conferimento dell’incarico nel quale sono definiti in modo dettagliato doveri e prestazioni delle parti, e chiede quindi se tale disciplinare sia soggetto all’imposta di bollo o se sia invece applicabile l’esenzione di cui all’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.

Nel caso di specie, spiegano le Entrate, attese le modalità di conferimento dell’incarico al professionista così come dal disciplinare di affidamento dell’incarico allegato dall’istante, la fattispecie in esame è inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale.
Tale contratto, dunque, rientrante tra i “Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi” di cui al citato articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, non sconta l’imposta di bollo.
L’Agenzia Entrate evidenzia inoltre che, ove il contratto stipulato tra l’amministrazione e il professionista fosse riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Procreazione assistita: con fattura cointestata, ciascuno detrae il 50%

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è fruibile al 19% per l’importo eccedente 129,11 euro (art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir) per entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura.
Nel caso in cui la fattura sia cointestata, la detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno.

A chiarirlo l’Agenzia Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, dove precisa anche che, qualora la prestazione non sia resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre che il pagamento sia effettuato con sistemi “tracciabili”.

Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica: PACCHETTO SOFTWARE

Abbiamo pubblicato un pacchetto software, in versione MS Excel ed in versione Cloud, per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.

Il software consente di calcolare con precisione il credito spettante, tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa vigente, in particolare l’Art. 1, commi 198-209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e le successive modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Le agevolazioni si basano sul Piano Transizione 4.0, che prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di attività e delle spese ammissibili.

I software possono essere acquistati singolarmente o all’interno di un conveniente pacchetto.

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Dal 2025 i rimborsi per il distacco del personale soggetti a Iva

Con Risposta n. 38 del 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA relativo ai distacchi e/o prestiti tra imprese, in seguito all’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988, avvenuta con l’art. 16-ter del Decreto Legge 131/2024.

In base alla nuova disposizione devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Le nuove disposizioni prevedono anche una clausola di salvaguardia per i comportamenti posti in essere anteriormente alla predetta data. 
In particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell’impresa che non ha addebitato l’IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell’impresa che ha addebitato l’IVA su dette prestazioni in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.

Nel caso in esame, chiarisce l’Agenzia Entrate, è riscontrabile un nesso diretto, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, tra la prestazione della richiedente, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso altro ente, e la controprestazione di quest’ultimo, in quanto gli importi versati alla società e il distacco di personale si condizionano reciprocamente.

Dunque, gli importi erogati dall’ente alla società, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno essere assoggettati ad imposta.

Concordato fallimentare con terzo assuntore e imposta di registro: nuovo orientamento delle Entrate

Chiarimenti in merito all’imposta di registro dovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore.

Con Risoluzione n. 13 del 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va applicata la tassazione prevista dall’articolo 21, comma 3, del Tur secondo cui “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni”. L’imposta di registro, quindi, è applicata in misura proporzionale su una base imponibile corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti. L’Agenzia recepisce quindi il consolidato orientamento della Corte di cassazione e ritiene superati i chiarimenti forniti in materia con la Circolare n. 27/E del 2012.

Le Entrate precisano inoltre che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. 
Le stesse conclusioni valgono anche ai fini dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (articoli 240-253), in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente “concordato fallimentare”.

Il nuovo modello F24/770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità “semplificata” di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.
La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025 dispone le modalità attuative dell’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24.

La scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno d’imposta.

Recupero record dell’evasione fiscale nel 2024

A seguito dell’attività di recupero dell’evasione svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nel 2024 sono confluiti complessivamente nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, di cui 7,1 miliardi conseguiti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Si tratta, quindi, di 2 miliardi in più rispetto al 2023.
In aumento anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%). 

In particolare, dei 26,3 miliardi di euro di recupero dell’evasione fiscale dell’Agenzia delle Entrate, l’87% proviene da attività ordinarie, di cui 12,6 miliardi sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate, 5,7 miliardi a seguito di una cartella e 4,5 miliardi sono frutto delle attività di promozione della compliance.
In flessione, invece, del 30% gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all’Agenzia delle Entrate (rottamazione delle cartelle, liti pendenti e “pace fiscale”).
Dei 16 miliardi di euro di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, 10,6 provengono da attività ordinarie e 5,4 da misure straordinarie. 
Relativamente agli enti affidatari, 8,9 miliardi sono stati riscossi per conto dell’Agenzia delle Entrate, 3,8 miliardi per l’Inps, 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Ministeri, Inail, ecc). 
Rispetto invece alle fasce di debito, il 57% delle somme (oltre 9 miliardi) sono state versate da contribuenti con debiti superiori a 100mila euro.

Dalle attività anti-frode svolte dal Fisco (analisi di rischio e controlli preventivi) l’Agenzia delle Entrate ha assicurato minori spese a carico del bilancio dello Stato per 5,8 miliardi di euro tra crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. Infine, in attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia ne ha cessate d’ufficio quasi 6mila. 

Clicca qui per accedere alle slide pubblicate dall’Agenzia Entrate con i dati del 2024 in dettaglio. 

Bonus investimenti Mezzogiorno: istruzioni sulla rideterminazione del credito d’imposta

Nella Risposta n. 37 del 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una società che, a seguito di investimenti effettuati nel 2022 nel Mezzogiorno, ha venduto parte dei macchinari acquistati e deve rettificare gli importi dell’investimento realizzato, chiarisce come correggere gli importi degli investimenti precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17, in caso di restituzione parziale dei beni acquisiti.
L’Agenzia precisa innanzitutto che, dato che la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce “automaticamente”, senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.

In merito alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia fornisce chiarimenti in linea con le indicazioni fornite con la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, dove è stato chiarito che, “il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione”.

Nel rigo RU5, in particolare, va indicato: ­

  • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi
    sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione
    è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della
    presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle
    colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

In considerazione delle indicazioni di cui sopra, chiarisce l’Agenzia Entrate, il credito in parola va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di “maturazione” dello stesso, ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, purché ne sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di
presentazione del Modello Redditi ­ Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l’importo
del credito spettante ­ ”maturato” nell’anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 ­ risultava già ”rideterminato” per
effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato
l’importo già ridotto e non anche quello originario.

La correzione del dato erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” nei termini di cui all’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322-1998.

Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari

Il D.L. n. 202/2024, c.d Decreto Milleproroghe, post approvazione del ddl di conversione in legge da parte del Senato, ha rimandato dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.

Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O in alternativa in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E 2019.

Nello specifico, il divieto è previsto:

  • dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
  • dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.

Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.
L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

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