Bonus videogiochi: pubblicato il decreto di approvazione delle richieste definitive del credito d’imposta

Sul sito internet del MiC (Direzione generale Cinema e Audiovisivo) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 16 luglio 2024 contenente l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

La pubblicazione, che contiene l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta definitivi, costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto, viene precisato dalla Direzione generale, non si procederà all’invio a mezzo Pec di notifiche individuali.
Il Decreto non contiene le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Tutti i servizi dell’Agenzia Entrate in una guida

E” online la nuova guida, aggiornata a luglio 2024, sui servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i contribuenti, che spiega come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Grazie anche ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse, è possibile individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze.

La guida inoltre illustra con esempi pratici la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile. 

Clicca qui per accedere al documento.

Contabilità complessivamente ‘inattendibile’: possibile l’accertamento analitico-induttivo

L’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili preclude, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, escludendo con ciò la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo “puro”.

Con due diverse sentenze datate 13 giugno 2024 (n. 16498 e n. 16528) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, accogliendo il ricordo dell’Agenzia Entrate ha chiarito che la contabilità di una società che risulti complessivamente o intrinsecamente inattendibile, anche se formalmente corretta, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti, richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit.

Pensioni da Monaco: ma dove vanno indicate nel modello Redditi?

La legge di bilancio 2023 ha esteso il trattamento fiscale prima riservato alle sole pensioni Svizzere anche alle pensioni erogate dalla Cassa di Previdenza di Monaco. 

In precedenza le pensioni Svizzere (e dal 2023 quelle monegasche) corrisposte in Italia erano soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% solo ed esclusivamente nel caso di intervento di un intermediario residente (cioè, in pratica, erogazione della pensione con accredito sul conto corrente bancario, l’intermediario quindi era da individuarsi nella maggioranza dei casi nella banca). Dal 1° gennaio 2023 è stata eliminata la necessità che la tassazione a titolo di imposta si applichi solo subordinatamente all’intervento dell’intermediario, cioè volendo semplificare al massimo, il pagamento della pensione avviene direttamente da parte della previdenza svizzera o di quella monegasca nei confronti del pensionato residente in Italia, il quale può assoggettare quindi la pensione alla tassazione sostitutiva dell’Irpef con pagamento del 5%. 

Il problema di fondo che mi nasce è: in che quadro si indica la pensione per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva? 

Aggiornato il software CPB anche per i forfettari

Nella tarda serata del 15 luglio l’Agenzia Entrate ha pubblicato il software per il calcolo del CPB per i contribuenti forfettari.

Al pari dei soggetti ISA, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Nel dettaglio,  dalle prime simulazioni emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato  nel 2023 (sezione III del quadro LM).

Chi deciderà di accedere dovrà compilare la Sez. VI del quadro LM del mod. Redditi PF 2024 (anno d’imposta 2023).

Ai fini della proposta di CPB l’Agenzia delle Entrate considera anche i dati informativi dichiarati ai righi RS371 a RS381 del Modello Redditi PF 2024 (anno d’imposta 2023). Si tratta dei dati obbligatori da indicare ai sensi dei commi 69 e 73 , Legge n. 190/2014.

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2024.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

Ferie e altre sospensioni attività per oltre 12 giorni: Registro Telematico corrispettivi

Ricordiamo che in relazione all’interruzione dell’attività del registratore telematico dei corrispettivi, è previsto che : “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”.

La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l’Agenzia Entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente con la richiesta di chiarimenti. Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, (…)), periodo che coinciderà al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.

Al via il concordato preventivo biennale per i forfettari. L’accettazione della proposta entro il 15 ottobre

Imprenditori e professionisti forfettari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024, ossia il 15 ottobre 2024.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, introdotto dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024. 

Per avvalersi del concordato preventivo i contribuenti forfettari interessati possono calcolare la propria proposta compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite la dichiarazione precompilata. La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. 
L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfettari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Imprenditori e professionisti che applicano gli Isa possono invece aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025.

Requisiti per poter accedere al CPB
Possono ora accedere all’istituto anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfettario, a condizione che abbiano iniziato l’attività prima del 2023
Altro requisito richiesto è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni).
I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un video esplicativo della misura sul proprio canale YouTube.

5 per mille 2024: pubblicato l’elenco delle Onlus con domanda oltre il termine

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco, aggiornato al 15 luglio 2024, con i dati delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza, quindi entro il 10 aprile 2024.

I soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il suddetto termine, sempreché non siano presenti nell’elenco permanente degli iscritti, possono, infatti, ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE con codice tributo 8115.

L’elenco pubblicato verrà periodicamente aggiornato.

Anomalie dati Iva 2021: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia entrate, finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, che segnalano a quest’ultimi le eventuali differenze tra i dati fiscali delle fatture elettroniche, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all stessa Agenzia Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021
Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, e sono anche consultabili nel “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Con il Provvedimento del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le suddette informazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015. 
Questi elementi permettono al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta.
Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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