Tirocini formativi retribuiti esclusi dal regime speciale per lavoratori impatriati

Con Risposta n. 152 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme generate da attività di studio o da tirocini, anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale per lavoratori impatriati, in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

Dunque, non può usufruire del regime speciale previsto dall’articolo 16 del Dlgs n.147/2015 il lavoratore italiano che rientra in Italia per proseguire la sua formazione con un master, che include un tirocinio presso un’azienda italiana e per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione.

Fatture elettroniche da controllare

La ditta che chiameremo FORNITORE emette nei confronti della ditta XY s.r.l. (Cliente) una fattura elettronica, per la vendita del prodotto.  La ditta XY comunica al Fornitore i suoi dati per l’emissione della fattura, incluso il codice SDI, ma indica al Fornitore un numero di partita iva errato (basta l’ultimo numero), che corrisponde al mio cliente Mario Rossi, ditta individuale che peraltro ha un altro codice SDI. 
Ora nel cassetto della ditta Mario Rossi mi trovo una fattura intestata alla ditta XY s.r.l. e ciò in quanto presumo che l’Agenzia delle Entrate proceda alla memorizzazione in funzione unicamente del numero di partita iva. 

Per risolvere il problema abbiamo quindi ritenuto opportuno mettere in  atto la seguente procedura:

  • il fornitore emette una nota di credito nei confronti della XY s.r.l. indicando il numero di partita iva errato (quello di Mario Rossi) che dovrebbe andare a finire nell’archivio di Mario Rossi dell’agenzia delle entrate e quindi stornare la fattura erroneamente ricevuta
  • il fornitore emette una fattura nei confronti della XY s.r.l. con i dati corretti di quest’ultima.

Può capitare anche questo…

Fondo straordinario edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato il Decreto del capo del dipartimento dell’11 luglio con in quale è approvato l’elenco dei beneficiari del contributo alle edicole, per le spese sostenute nel 2022, previsto dal Fondo straordinario – anno 2023.

Ciascun beneficiario potrà essere individuato nell’elenco attraverso il codice identificativo della domanda, rilasciato al momento della presentazione della stessa.

I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES o IRPEF, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande di accesso all’agevolazione.

8 per mille: online le scelte dei contribuenti per il 2020

Sul sito internet del Dipartimento delle finanze sono stati pubblicati i dati statistici sulle scelte dei contribuenti e sugli importi erogati relativi all’otto per mille dell’Irpef nell’anno 2024, riferiti all’anno di imposta 2020
Sono resi disponibili anche i dati provvisori delle scelte relative agli anni di imposta 2021 e 2022.

Clicc qui per accedere ai dati.

Operatori UE: no al recupero eccedenza Iva oltre i termini prescritti

Con Risposta n. 147/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico”, disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto Iva (ovvero il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), decade la possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi – ­previa attribuzione “retroattiva” della partita IVA, a valere dal 2017 (quindi a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultra­tardive per gli anni dal 2017 al 2022 – del rimedio del “rimborso anomalo” al fine di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.
D’altronde, precisano le Entrate, l’attribuzione con effetto retroattivo della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un “termine ragionevole” dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

Atti immobiliari: pronti nuovi codici per trascrizione, iscrizione ed annotazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento dell’11 luglio 2024, di adozione delle tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari, denominate rispettivamente:

  • “Tabella degli atti soggetti a trascrizione” (allegato 1);
  • “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni” (allegato 2);
  • “Tabella dei tipi di annotazione” (allegato 3).

Le nuove codifiche indicate nell’allegato 4 al decreto potranno essere adottate a decorrere dal 30 settembre 2024.

Le tabelle allegate al provvedimento, precisano le Entrate, codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi (come ad es. il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche del Codice di procedura civile effettuate con la “Riforma Cartabia”). 
Al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una definizione più dettagliata  di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

Registrazione atti: pronti i codici tributo per il versamento delle somme che seguono i controlli

Con Risoluzione n. 35/E dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti, differenziati per tipologia di definizione

Al fine di agevolare i contribuenti all’adempimento, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

I nuovi codici tributo, che potranno essere indicati nel modello F24 a partire dal prossimo 22 luglio, trovano posto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Attenzione alle comunicazioni di presunti rimborsi fiscali

E’ in atto una nuova campagna di “phishing”, a danno dei contribuenti, realizzata tramite false comunicazioni via email, o anche via PEC, relative a rimborsi fiscali a nome dell’Agenzia delle Entrate. Queste comunicazioni tentano di attirare l’attenzione della vittima, invogliandola a compilare un modulo web per ottenere un presunto rimborso fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail di questo genere, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni. 

Le false e-mail si caratterizzano per:

  • Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate
  • Oggetto “Rimborso fiscale ITXXXXXXXXXX” dove XXXXXXXXXX è variabile e casuale
  • Riferimento nel corpo del messaggio ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale
  • Presenza di un link “Modulo di rimborso” che rimanda ad un modulo pubblicato su un portale contraffatto sotto il controllo dell’hacker
  • Errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni nel testo
  • Firma “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale”
  • Senso d’urgenza generale

Clicca qui per vedere un esempio.

Applicazione dell’imposta di registro ai contratti di locazione di immobili strumentali: conformità con il diritto dell’Unione

Con Ordinanza n. 16109 del 10 giugno 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha richiamato il principio, già espresso in una precedente pronuncia (n. 734 del 12 gennaio 2022), secondo il quale l’imposta di registro si applica in misura proporzionale anche se relativa a contratti di locazione di immobili strumentali, indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad Iva, non ponendosi tale previsione in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, dal momento che il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l’Iva.

La pronuncia in questione ha, in particolare, richiamato un’ordinanza della Corte di Giustizia UE che, nel riproporre la nozione eurounitaria dell’imposta sul volume d’affari, ha specificamente osservato che “… l’imposta di registro di cui al procedimento principale non costituisce un’imposta generale. Infatti detta imposta, in quanto si applica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali, concerne solamente una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato”.
“Il requisito relativo all’applicazione generalizzata alle operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi”, ha concluso la Cassazione, “non è pertanto soddisfatto, e ciò è sufficiente per concludere che l’imposta di registro in parola non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA e non è quindi interessata dal divieto previsto all’articolo 401 della direttiva IVA”.

Limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell’Unione europea in vigore da luglio 2027

Lo scorso 9 luglio è entrato in vigore il regolamento europeo relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che fissa una soglia massima europea all’uso del contante
Il Regolamento (UE) 2024/1624 individua in 10mila euro il limite massimo per il pagamento in contanti in tutta l’Unione Europea nelle transazioni commerciali di beni e servizi, salvo limiti inferiori nazionali più bassi che gli Stati membri possono adottare previa consultazione della Banca centrale europea.
Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall’introduzione della misura a livello nazionale.
I limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri devono notificare tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

Il limite di 10.000 euro non si applica:

  • ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione;
  • ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

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