CNDCEC: dopo la check list arrivano le linee guida per gli Ordini territoriali in materia di privacy

A sei anni dall’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il bilancio del percorso di compliance degli Ordini professionali ha evidenziato risultati variabili e, nonostante gli sforzi, non sempre rivela una conformità sostanziale.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con lo scopo di fornire soluzioni specifiche a problematiche ricorrenti nella gestione degli adempimenti privacy da parte degli Ordini, ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”, corredate da apposita modulistica riportata nell’appendice del documento, che va dal fac-simile del registro dei trattamenti alle informative privacy, fino ai moduli per l’esercizio dei diritti degli interessati e per le nomine dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

La Consigliera Nazionale, Eliana Quintili, ha ricordato che, fin dal suo insediamento, “il Consiglio Nazionale ha manifestato la volontà di fornire un supporto operativo agli Ordini territoriali: a tal scopo, verso la fine del 2022 è stata predisposta una check list, al fine di ottenere un primo riscontro in merito al grado di conformità degli Ordini territoriali alla normativa privacy”. L’analisi delle informazioni ricevute ha consentito di “individuare e calibrare le più efficaci attività di supporto da fornire agli Ordini territoriali per consentire il corretto assolvimento degli obblighi privacy, tra cui l’elaborazione di Linee Guida finalizzate ad agevolare l’implementazione, all’interno degli Ordini, di un vero e proprio modello organizzativo privacy”.

Al via la trasmissione delle attestazioni per il Tax credit Ricerca e Sviluppo

Con il decreto del 4 luglio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica. 
Lo scorso 8 luglio si è aperta la piattaforma dedicata, che i certificatori possono quindi utilizzare per inviare le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Tutti i dettagli sul sito internet del Mimit.

Riscossione importi dal GSE per impianto fotovoltaico: come indicarli in dichiarazione

Rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto, devono essere riportati nella precompilata con il codice 1, nel rigo D5 del modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno. 
Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare tali redditi è RL14 (colonna 2).

I contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, infatti, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. 

Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, che per approfondimenti rimanda alla propria Circolare n. 46/E del 2007.

La CTR di secondo grado del Piemonte sull’indebito utilizzo del c.d. bonus ‘Formazione 4.0’

L’onere di provare il diritto ad ottenere un credito d’imposta, sulla base alla regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c., ricade sul contribuente che ne fa richiesta

In linea con questo principio e con l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. 23228/2017), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza n. 287/2 del 10 giugno, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la legittimità dell’atto di recupero impugnato. Tale atto era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’utilizzo indebito del cosiddetto bonus “Formazione 4.0” destinato ai dipendenti.

Secondo i giudici piemontesi, i documenti presentati dalla società contribuente mostravano incongruenze tali da dimostrare l’inadeguatezza degli stessi a provare lo svolgimento effettivo dell’attività formativa e, conseguentemente, la legittimità del diritto a beneficiare dell’incentivo fiscale.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall’art. 1 della L. n. 205/2017, infatti, sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione e la riconducibilità di quei corsi a quelli ritenuti ammissibili.

Più in dettaglio la società deve:

  • dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, risultante da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Inoltre:

  • devono essere conservati i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Benefici fiscali Asd: decadono se non documentati

L’associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali tramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.

Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una Asd i benefici di cui all’articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture, né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.

Credito d’imposta Zes unica: scade domani il termine per l’invio delle istanze

Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Il termine per l’invio delle istanze, che deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il software Zes Unica, disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate, scade domani, 12 luglio. L’invio può essere effettuato direttamente dal beneficiario o da un soggetto incaricato.

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione: i chiarimenti delle Entrate

Con Circolare n. 16/E del 28 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, relative, in particolare, alle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

  • l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
  • l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Nel documento l’Agenzia Entrate dornisce indicazioni anche in merito al ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.
Il contribuente incorso nell’inibizione alla compensazione, infatti, può avvalersi nuovamente della relativa facoltà a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduca a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

Entrate tributarie gennaio-maggio 2024 in aumento del 9,7%

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stato pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie, con la nota tecnica e le relative appendici statistiche.
Nel periodo gennaio-maggio 2024 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica risultano pari a 210.784 milioni di euro (+18.711 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, +9,7%). 
La tendenza in crescita delle entrate è in larga parte trainata dall’andamento delle imposte dirette (+13.791 milioni di euro), mentre risulta più contenuto l’aumento registrato dalle entrate derivanti dalle imposte indirette (+4.920 milioni di euro).

Nel mese di maggio le entrate tributarie sono state pari a 44.013 milioni di euro (+2.847 milioni di euro, +6,9%), a fronte di una dinamica positiva sia delle imposte dirette (+857 milioni di euro, +4,5%) sia delle imposte indirette (+1.990 milioni di euro, +9,0%).

Clicca qui per l’analisi in dettaglio.

Global miminum tax: modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale

Con Decreto Mef (Dipartimento delle Finanze) del 1 luglio 2024 sono state individuate le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT) prevista nell’articolo 18 del Dl n. 209/2023. L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15%.

L’articolo 4, in particolare, è dedicato alla determinazione dell’imposta minima nazionale.
Ai sensi del comma 1, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, il computo della base imponibile avviene, in ogni esercizio, in maniera conforme alle Regole GloBE (trasfuse nel Titolo II e nelle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo). 
Tuttavia, a differenza delle Regole GloBE, l’imposta minima nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi da parte di qualsiasi controllante (UPE, IPE o POPE) del gruppo multinazionale o nazionale, salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo che è disegnato per assicurare la neutralità fiscale agli investitori di minoranza delle entità di investimento o delle entità assicurative d’investimento. 
Inoltre, ai fini dell’imposta minima nazionale, non valgono i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo, che sono disciplinati nell’articolo 10 del presente decreto.

Si possono detrarre le spese sanitarie sostenute all’estero?

Ai fini della detrazione Irpef, le spese sanitarie sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle sostenute in Italia
Anche per queste spese, infatti, è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per quelle sostenute in Italia.

Per poter usufruire della detrazione le prestazioni specialistiche devono essere effettuate da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria ed è necessario che dal documento di spesa (ricevuta o fattura rilasciata dallo specialista) risulti la prestazione resa.

Inoltre, per i documenti redatti in una lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente nel caso di documenti in inglese, francese, tedesco e spagnolo. E’ invece necessaria una traduzione giurata in caso di documentazione in altre lingue.

Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

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