Rimborso spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva dei figli

Con Risposta n. 144 del 3 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l’attività sportiva svolta dai figli dei dipendenti, possono rientrare nell’esclusione prevista dell’articolo 51, comma 2, lettera f­-bis) del Tuir, e sono quindi escluse da imposizione fiscale, solo se svolte nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”

Nella fattispecie in esame la società aveva dichiarato che, nell’ambito di iniziative di welfare aziendale, intendeva erogare rimborsi ai dipendenti per le spese per attività sportive svolte dai figli all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici, ma il soggetto erogatore del servizio, sarebbe sempre stata l’associazione sportiva che erogava corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale).
Nel caso in esame, dunque, l’attività sportiva non risultava essere svolta nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”. 

L’intimazione post cartella non vuole motivazioni ad hoc

È sufficiente un suo richiamo poiché l’atto precedente contiene già gli elementi che consentono al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. 

L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall’articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10692 dell’11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l’intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.

CNDCEC: nuovi chiarimenti sulla liquidazione degli onorari

Con il Pronto Ordini n. 51 del 1 luglio 2024 il CNDCEC ha risposto a due quesiti in materia di liquidazione di onorari degli iscritti.

Con il primo quesito è stato chiesto se possa costituire comportamento concludente in ordine all’accettazione di un preventivo, avente ad oggetto i compensi per l’attività di “asseverazione di crediti edilizi”, la condotta del cliente che, dopo aver ricevuto via e-mail il detto preventivo, senza accettarlo formalmente, abbia affidato all’iscritto varie pratiche di asseverazione e abbia provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo.

Sul punto il CNDCEC ha chiarito che, in linea di principio, è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui può annoverarsi anche l’affidamento dell’incarico successivamente alla ricezione di un preventivo. Tuttavia, l’indagine di fatto sui comportamenti del cliente non può che essere rimessa, caso per caso, all’Ordine.

Con il secondo quesito è stata richiesta quale condotta debba tenere l’Ordine nell’ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall’iscritto risultano conformi ai parametri di cui al D.M. 140/2012, mentre per altre no, essendo indicati compensi più elevati.

Il CNDCEC ha premesso che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell’interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
DI conseguenza l’Ordine, rilevata l’incongruità rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto D.M. e, di conseguenza, emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall’iscritto. Ciò, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera.

Tax credit imprese operanti nei piccoli Comuni sardi: 7033 è il codice tributo per l’F24

Con Risoluzione n. 34/E del 2 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Sardegna, previsto dall’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma n.3 del 9 marzo 2022, con lo scopo di sostenerne lo sviluppo.
Si tratta del codice tributo “7033” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3”.

Il servizio per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito di imposta è stato regolato con la convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia Sarda delle Entrate del 10 giugno 2024, in base alla quale l’Agenzia Sarda delle Entrate trasmette all’Agenzia entrate l’elenco dei dati dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, e le eventuali variazioni.

I beneficiari possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dall’Agenzia Sarda delle Entrate, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Trascrizioni dei sequestri conservativi: trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria

Con Risoluzione n. 33/E del 2 luglio l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica in merito al corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dei predetti artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.

L’Agenzia, in particolare, ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 2, del TUIC. Trattandosi di «formalità […] richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri», tali fattispecie rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIC. In tali casi, infatti, sussistono i presupposti richiesti da tale norma, tenuto conto della natura del soggetto richiedente la formalità (Corte dei Conti) e della sussistenza di un diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese (ente in favore del quale viene richiesta la formalità).

Dunque, concludono le Entrate, le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello “Stato-persona”, che in quanto tali godono dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del TUIC, possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso TUIC
Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.

Bonus colonnine di ricarica: contributi per privati e condomìni a partire dall’8 luglio

Al via dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 il “Bonus colonnine domestiche”, l’incentivo promosso dal Mimit e gestito da Invitalia che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni.
La domanda potrà essere presentata attraverso l’apposita piattaforma informatica.

Il contributo riguarda gli acquisti e le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

I contributi in conto capitale coprono l’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica (ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è:

  • di 1.500 euro per gli utenti privati;
  • di 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Maggiori approfondimenti nelle FAQ sul tema.

Anomalie Isa triennio 2020-2022: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Con Provvedimento del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui sono messi a disposizione dei contribuenti ISA e dei loro intermediari, elementi e informazioni che favoriscono l’assolvimento degli obblighi tributari, l’emersione spontanea delle basi imponibili e la regolarizzazione di eventuali violazioni.

Si tratta degli avvisi dell’Agenzia Entrate che segnalano preventivamente, rispetto alla scadenza, le anomalie Isa rilevate nel triennio 2020-2022, che consentono ai contribuenti di verificare la propria posizione e di mettersi in regola con il Fisco.
Quindi:

  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia, analizzando sia i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  • le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite del proprio intermediario, relative a tali comunicazioni.

I contribuenti potranno accedere alle informazioni consultando il proprio “Cassetto fiscale”.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere alle stesse informazioni, quando disponibili, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

I contribuenti vengono a conoscenza della pubblicazione della comunicazione di anomalia tramite un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del proprio “Cassetto fiscale”, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche.

Fabbricati concessi in comodato gratuito: requisiti per l’esenzione IMU

Con Sentenza n. 712/4 del 30 maggio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha chiarito che il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU solo nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dalla Legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 71), ovvero che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

Al via la banca dati delle sentenze tributarie

E’ attivo, in via sperimentale, il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito.
La Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito, gestita dal MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria, è utile alla consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate, emesse a partire dal 2021. Sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Il servizio, liberamente accessibile, intende rappresentare un valido strumento di consultazione pubblica della giurisprudenza tributaria di merito per finalità di studio e ricerca.

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