Nella circolare delle Entrate le nuove regole sulle compensazioni dei crediti

Con Circolare n. 16/E del 28 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, relative, in particolare, alle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

  • l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
  • l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Proroga ‘naturale’ del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.

5 per mille 2023: chi è ammesso e chi no

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2023.

Si tratta di quasi 81mila enti, suddivisi per categoria:

  • Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870);
  • Associazioni sportive dilettantistiche (13.306);
  • enti impegnati nella ricerca scientifica (446);
  • enti che operano nel settore della sanità (106);
  • enti dei beni culturali e paesaggistici (177);
  • enti gestori delle aree protette (24);
  • Comuni (7.909).

Gli importi assegnati alle diverse categorie in base alle scelte espresse dai cittadini, per un totale di oltre 520 milioni di euro, saranno così suddivisi:

  • oltre 332 milioni (64%) agli Enti del Terzo Settore e Onlus;
  • oltre 83 milioni (16%) alla ricerca sanitaria;
  • quasi 70 milioni (13%) alla ricerca scientifica;
  • oltre 15 milioni ai Comuni;
  • 17,8 milioni alle Associazioni sportive dilettantistiche;
  • 2,8 milioni agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  • 716mila euro agli Enti gestori delle aree protette.

Imprese che erogano servizi di pubblica utilità: uova funzionalità per l’invio dei codici contratto

Il Dl n.119/2018 ha introdotto, all’articolo 1 del Dl n. 127/2015, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (come società che forniscono energia elettrica, acqua, o gas), di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Con Provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia Entrate, in attuazione del citato comma 6-quater, ha previsto che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunichino all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati, al posto del codice fiscale, per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. La comunicazione, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, deve essere trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

Con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori ed di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali, con il recente Provvedimento del 27 giugno l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la comunicazione sia effettuata esclusivamente tramite il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la cui data di attivazione sarà resa nota sul sito della stessa Agenzia.

Spetta al contribuente la prova sull’esistenza e la natura del costo

La prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità incombe, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, sul contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 16364 del 12 giugno 2024.

Superbonus 110% salvo se, a seguito di fattura scartata, si procede ad un nuovo invio entro i 5 giorni

Con Risposta n. 140 del 24 giugno l’Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus e chiarisce che:

  • la fattura inviata allo SdI, dallo stesso successivamente scartata, e nuovamente inviata in versione corretta entro i cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa. L’emissione della nuova fattura, infatti, non inficia la validità della data di primo invio allo SdI, e questo rente possibile applicare il Superbonus nella misura del 110%;
  • laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell’operazione ed una successiva di trasmissione allo SdI), laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

ISA periodo d’imposta 2023: chiarimenti e istruzioni nella circolare delle Entrate

Con Circolare n. 15/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2023.

La Circolare, che contiene istruzioni operative rivolte agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione, passa in rassegna le norme intervenute nell’ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA, anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), illustrando le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Ongni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di un’importante attività di aggiornamento, per garantire allo strumento la capacità di “cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono”.
L’attività di aggiornamento, in particolare, ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.

Nella seconda parte del documento, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, l’Agenzia Entrate fa una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare.

Al via la maxi deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef.
Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, potranno quindi beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

L’agevolazione, in particolare, è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Questi soggetti, per il periodo d’imposta 2024, potranno beneficiare di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

L’agevolazione spetta a condizione che i suddetti soggetti abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). 
Possono, dunque, avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Tutti i dettagli nella Relazione illustrativa al Decreto.

Dichiarazioni Imu entro il 1° luglio con i nuovi modelli

Agli sgoccioli la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni IMU relative all’anno 2023.
Entro il 1° luglio (il 30 giugno, termine ordinario, cade di domenica):

  • i possessori di immobili per i quali sono intervenute delle variazioni oggettive e soggettive rilevanti per il calcolo dell’imposta dovuta, sconosciute al Comune, devono inviare l’apposito modello Imu/Impi;
  • gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente in quanto utilizzato per lo svolgimento della propria attività, dovranno inviare il modello Imu/Enc.

Entrambi i modelli sono stati approvati dal Dipartimento delle finanze con DM del 24 aprile 2024, e devono essere presentati al Comune in cui si trovano gli immobili dichiarati.

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata dai soggetti passivi che possiedono e utilizzano gli immobili utilizzati per finalità non commerciali in modalità cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni significative ai fini dell’imposta.
La dichiarazione IMU/IMPi è da presentarsi esclusivamente per via telematica se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in quanto occupati abusivamente.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Qui il modello da utilizzare, le istruzioni e le specifiche tecniche.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata dagli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività non commerciali o istituzionali, comprese quelle di assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica e culturali.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni significative ai fini dell’imposta. 
Il modello dichiarativo IMU ENC deve essere utilizzato anche dagli ENC che possiedono un immobile utilizzato solo in parte per attività non commerciali, trattandosi di immobili che fruiscono di un’esenzione parziale. 
La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata con cadenza annuale.

Qui il modello da utilizzare, le istruzioni e le specifiche tecniche.

Valida la notifica della cartella esattoriale direttamente all’erede

In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

Pertanto, ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 12964 del 13 maggio, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973 non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all’erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all’erede.

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