Anomalie Isa triennio 2020-2022: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Con Provvedimento del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui sono messi a disposizione dei contribuenti ISA e dei loro intermediari, elementi e informazioni che favoriscono l’assolvimento degli obblighi tributari, l’emersione spontanea delle basi imponibili e la regolarizzazione di eventuali violazioni.

Si tratta degli avvisi dell’Agenzia Entrate che segnalano preventivamente, rispetto alla scadenza, le anomalie Isa rilevate nel triennio 2020-2022, che consentono ai contribuenti di verificare la propria posizione e di mettersi in regola con il Fisco.
Quindi:

  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia, analizzando sia i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  • le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite del proprio intermediario, relative a tali comunicazioni.

I contribuenti potranno accedere alle informazioni consultando il proprio “Cassetto fiscale”.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere alle stesse informazioni, quando disponibili, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

I contribuenti vengono a conoscenza della pubblicazione della comunicazione di anomalia tramite un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del proprio “Cassetto fiscale”, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche.

Fabbricati concessi in comodato gratuito: requisiti per l’esenzione IMU

Con Sentenza n. 712/4 del 30 maggio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha chiarito che il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU solo nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dalla Legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 71), ovvero che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Al via la banca dati delle sentenze tributarie

E’ attivo, in via sperimentale, il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito.
La Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito, gestita dal MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria, è utile alla consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate, emesse a partire dal 2021. Sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Il servizio, liberamente accessibile, intende rappresentare un valido strumento di consultazione pubblica della giurisprudenza tributaria di merito per finalità di studio e ricerca.

Nella circolare delle Entrate le nuove regole sulle compensazioni dei crediti

Con Circolare n. 16/E del 28 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, relative, in particolare, alle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

  • l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
  • l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

Proroga ‘naturale’ del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.

5 per mille 2023: chi è ammesso e chi no

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2023.

Si tratta di quasi 81mila enti, suddivisi per categoria:

  • Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870);
  • Associazioni sportive dilettantistiche (13.306);
  • enti impegnati nella ricerca scientifica (446);
  • enti che operano nel settore della sanità (106);
  • enti dei beni culturali e paesaggistici (177);
  • enti gestori delle aree protette (24);
  • Comuni (7.909).

Gli importi assegnati alle diverse categorie in base alle scelte espresse dai cittadini, per un totale di oltre 520 milioni di euro, saranno così suddivisi:

  • oltre 332 milioni (64%) agli Enti del Terzo Settore e Onlus;
  • oltre 83 milioni (16%) alla ricerca sanitaria;
  • quasi 70 milioni (13%) alla ricerca scientifica;
  • oltre 15 milioni ai Comuni;
  • 17,8 milioni alle Associazioni sportive dilettantistiche;
  • 2,8 milioni agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  • 716mila euro agli Enti gestori delle aree protette.

Imprese che erogano servizi di pubblica utilità: uova funzionalità per l’invio dei codici contratto

Il Dl n.119/2018 ha introdotto, all’articolo 1 del Dl n. 127/2015, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (come società che forniscono energia elettrica, acqua, o gas), di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Con Provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia Entrate, in attuazione del citato comma 6-quater, ha previsto che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunichino all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati, al posto del codice fiscale, per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. La comunicazione, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, deve essere trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

Con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori ed di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali, con il recente Provvedimento del 27 giugno l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la comunicazione sia effettuata esclusivamente tramite il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la cui data di attivazione sarà resa nota sul sito della stessa Agenzia.

Spetta al contribuente la prova sull’esistenza e la natura del costo

La prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità incombe, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, sul contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 16364 del 12 giugno 2024.

Superbonus 110% salvo se, a seguito di fattura scartata, si procede ad un nuovo invio entro i 5 giorni

Con Risposta n. 140 del 24 giugno l’Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus e chiarisce che:

  • la fattura inviata allo SdI, dallo stesso successivamente scartata, e nuovamente inviata in versione corretta entro i cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa. L’emissione della nuova fattura, infatti, non inficia la validità della data di primo invio allo SdI, e questo rente possibile applicare il Superbonus nella misura del 110%;
  • laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell’operazione ed una successiva di trasmissione allo SdI), laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

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