Definizione agevolata incentivi conto energia: soppresso il codice tributo 8200

Soppresso il codice tributo “8200”, istituito con Risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, per il versamento tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) delle somme dovute per la definizione agevolata di cui all’articolo 36, comma 2, Dl n. 124/2019, ossia per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica stabilite dal Gestore dei servizi elettrici (Gse).
La definizione si perfezionava con la presentazione del modello di comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Essendo quindi decorsi i termini per fruire della definizione agevolata l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 24 giugno scorso, ha soppresso il codice tributo 8200.

Compensazione crediti INPS e INAIL

La legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione dei crediti INPS e INAIL con termini differenziati.

Per tutti i datori datori di lavoro (non agricoli), alternativamente:

  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito
  2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva
  3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito.

Per i datori di lavoro agricoli la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che registrato negli archivi dell’Ente.

EPPI: pronta la causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti

Con Risoluzione n. 32/E del 24 giugno l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causare contributo “E037”, utile per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dovute dagli iscritti all’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

In sede di compilazione dell’F24 la causale “E073”, denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”, è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Adeguamento rimanenze di magazzino: approvati i coefficienti di maggiorazione

Con la pubblicazione del Decreto del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

Ai fini dell’applicazione dei suddetti coefficienti, i soggetti che nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023 hanno svolto attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  • per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.

Contenzioso tributario: i dati del I trimestre 2024. Aumentano i ricorsi di primo grado

Sul sito internet della Giustizia tributaria è stato pubblicato il rapporto sul contenzioso tributario relativo al periodo gennaio-marzo 2024, insieme alle appendici statistiche.

Nel primo trimestre di quest’anno i ricorsi pervenuti complessivamente presso le Corti di giustizia tributaria (CGT) sono stati 68.708, 57.890 dei quali in primo grado e 10.818 in appello, in aumento rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2023 (+29,54%, pari a +15.667 controversie). 
Si registra, in particolare, un significativo incremento delle nuove controversie nel primo grado (+38,05%) e una leggera diminuzione nel secondo (-2,61%).

La crescita dei ricorsi di primo grado, si legge nella sintesi del rapporto, è correlata al ripristino dell’ordinario termine di costituzione in giudizio di 30 giorni dalla notifica del ricorso per le liti con valore fino a 50 mila euro, rispetto al termine precedentemente consentito dall’istituto della mediazione, abrogato dal 2024, che posticipava la costituzione in giudizio al decorrere dei 90 giorni previsti per la mediazione.

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Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 94 e 95) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:

  • obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail.
  • esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia Entrate può:
    • sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 37, comma 49-ter, Dl n. 223/2006)
    • comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (articolo 37, comma 49-quater, Dl n. 223/2006)
  • obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).

Compensazione credito da Super Ace senza obbligo visto di conformità

Con Risposta n. 139 del 21 giugno, fornita ad una società concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del lotto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile compensare, tramite modello F24, le somme a debito dovute a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate (debito di “carattere non fiscale”), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, acquisiti a mezzo di “cessione del credito”.
Nella stessa risposta, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito da SuperAce non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui tale credito è indicato.

Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024

Con Decreto direttoriale del 19 giugno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle per la concessione ed erogazione dei contributi relativi al Bonus colonnine domestiche, destinato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box), nel limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L’attività di controllo ha ad oggetto:

  • l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati;
  • il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

Sono pignorabili i compensi dovuti dai clienti? La Cassazione chiarisce

Il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.
E’ infatti solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.

A richiamare i suddetti principi la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nell’Ordinanza n. 16475 del 13 giugno 2024.

Invariata la detrazione Irpef per frequenza corsi universitari non statali

Per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute.
La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 1577 (pubblicato nella GU del 30 gennaio 2024, n. 24), è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2023. Il Decreto ha confermato gli importi già in vigore per l’anno precedente, che sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Maggiori informazioni nella guida dell’Agenzia delle Entrate. 

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