Superbonus: per la corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta vale la data del bonifico

Può fruire del Superbonus nella misura del 110% il condominio che ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto all’agevolazione entro il 31 dicembre 2023. Questo in quanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Il condominio, avendo effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari nel 2023 e avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023, può quindi accedere al Superbonus nella misura del 110%.

A fornire il chiarimento l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 137 del 20 giugno 2024.

Concordato preventivo biennale: slitta al 31 ottobre 2024 il termine per l’adesione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 86 del 20 giugno, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme provvedono, tra l’altro:

  • ad una revisione del calendario fiscale;
  • ad integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • ad introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • a modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

Due le novità principali  in tema di concordato preventivo biennale:

  • la conferma del 15 luglio come data per il rilascio del software dei forfettari;
  • lo slittamento di 15 giorni della data per aderire al concordato, che passa  dall’attuale 15 ottobre al 31 ottobre 2024.

Concordato preventivo biennale: le condizioni del Garante Privacy sul trattamento dei dati personali

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di concordato preventivo biennale, attuativo dell’art. 9, comma 1, del DL 12 febbraio 2024, n. 13, a condizione che:

a) lo schema di decreto sia integrato prevedendo che il trattamento di dati di cui all’art. 10 del Regolamento sia limitato a quelli riferibili alle condanne (o a sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) per i soli reati di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024, nonché precisando l’ambito di operatività di Sogei S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento per conto di Agenzia delle entrate;

b) la valutazione di impatto sulla protezione dei dati sia integrata prevedendo, prima dell’avvio del trattamento, l’adozione di garanzie e meccanismi adeguati ad assicurare il pieno rispetto del principio di esattezza dei dati;

c) l’allegato 2 alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati sia corretto indicando la cancellazione dei dati al termine del termine di conservazione previsto;

d) un estratto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati sia pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Novità bonus prima casa under 36: pronti i chiarimenti delle Entrate

Il Decreto “Milleproroghe” (DL n. 215/2023), convertito con modificazioni dalla L. n. 18/2024, ha introdotto diverse disposizioni in materia di termini normativi, tra cui la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti “under 36” con un ISEE non superiore a 40.000 euro e il riconoscimento di un credito d’imposta, per gli stessi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. 

Con Circolare n. 14/E del 18 giugno l’Agenzia delle Entrate, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023, ricorda i requisiti per beneficiare della misura, oltre a fornire istruzioni operative agli Uffici riguardo il nuovo termine fissato dal Decreto Milleproroghe e chiarimenti sulle ultime disposizioni introdotte.

Relativamente agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

Per l’accesso all’agevolazione è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui.  A tal proposito, spiegano le Entrate, se il contribuente, alla data di stipula del rogito, non fosse munito di certificazione ISEE in corso di validità, lo stesso può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 2024 riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

Clicca qui per leggere la Circolare.

Entro oggi l’annullamento della dichiarazione precompilata inviata autonomamente

I contribuenti che avessero presentato direttamente via web, dalla propria area riservata, le dichiarazioni modello 730, possono annullarle entro le ore 23.59 di oggi, 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, con avviso pubblicato sul proprio sito internet in data 21 giugno.
La proroga di quattro giorni del termine per annullare il 730/2024 vale anche per annullare il modello 730 + “Redditi correttivo” già trasmesso con o senza F24.

Clicca qui per consultare il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4.
Per tutti i dettagli sulla dichiarazione precompilata 2024 è disponibile la guida dell’Agenzia Entrate, un video esplicativo, oltre al consueto canale di Info e assistenza.

Dichiarazioni 2024: detraibili anche le spese del nutrizionista

Sono detraibili dall’Irpef, senza necessità di prescrizione medica, anche le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da biologi nutrizionisti, nella misura del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Tali spese, infatti, rientrano tra gli oneri sanitari che possono essere inseriti nel modello 730/2024.
Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, in una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.

La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta fiscale o della fattura rilasciata dal professionista sanitario (biologo nutrizionista) dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Clicca qui per accedere alla guida dell’Agenzia Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2024 riguardanti le spese sanitarie.

Deduzioni forfetarie 2024 autotrasportatori: precisazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi

Con Comunicato Stampa n. 74 del 10 giugno il MEF ha reso note le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori, relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Contenzioso tributario: pubblicata la relazione annuale

Sul sito internet del MEF (Dipartimento della Giustizia Tributaria) è stata pubblicata la Relazione annuale sull’andamento del contenzioso tributario e sulle attività delle Corti di giustizia tributaria relativa all’anno 2023.

I dati mostrano una riduzione complessiva delle delle liti tributarie pendenti del 6,2% rispetto all’anno precedente: in primo grado la diminuzione è dello 0,5%, mentre in secondo grado si registra una significativa contrazione delle pendenze pari a -14,4%.
Il flusso dei nuovi ricorsi depositati nei due gradi di giudizio si attesta a 175.288 unità. Raffrontando i dati con l’anno precedente si rileva un importante calo dei ricorsi nel primo grado di giudizio (-5,2%) oltre ad una forte riduzione degli appelli (-10,1%).

La durata media dei giudizi di primo grado e stata pari a 1 anno e 2 mesi, mentre, per il secondo grado, la durata media è stata di 2 anni e 8 mesi.

Clicca qui per i dati in dettaglio.

La stabile organizzazione non dipende dallo status giuridico

A parere degli eurogiudici la configurabilità deriva da diversi fattori, come le caratteristiche tecniche e i mezzi umani con cui la società controllata in altro Stato membro fornisce i servizi o i mezzi.

Non è una stabile organizzazione Iva la partecipata estera che lavora i beni della capogruppo. La costituzione di una entità giuridica autonoma, anche se legata contrattualmente alla sola capogruppo, scongiura la configurabilità di una stabile organizzazione.

Con la sentenza del 13 giugno 2024, relativa alla causa C-533/22, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sull’individuazione, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione appartenente a una capogruppo estera, qualora tale stabile organizzazione sia identificata nei mezzi umani e tecnici riconducibili a entità giuridiche direttamente controllate dalla stessa capogruppo.

Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo per il versamento di imposte e sanzioni

L’articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possano procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
Il comma 80 del citato articolo prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Il comma 81 prevede invece, in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Infine, il comma 84 dispone che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Con Risoluzione n. 30/E del 17 giugno l’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento tramite modello F24, delle somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino, istituisce i seguenti codici tributo:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, per “Anno di riferimento” s’intende quello cui si riferisce il versamento.

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