Elementi di incoerenza 730/2024 con esito a rimborso

Con Provvedimento del 17 giugno l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso.

Costituiscono elementi di incoerenza:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari

Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per la Flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, L. n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento. 

Quindi:

  • è possibile applicare l’istituto della rateazione;
  • è possibile differire il pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • è possibile versare la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti Isa che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.

Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Concordato preventivo biennale: pronto il software per i contribuenti ISA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno (Suppl. Ordinario n. 24) è stato pubblicato il Decreto MEF di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB), in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula, per i contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).
Con il software “Il tuo ISA 2024 CPB” ogni contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), dichiarando i dati degli ISA e altri dati specifici per il Concordato.
Per i soggetti in regime forfettario il software di calcolo verrà rilasciato solo a metà luglio.

E’ possibile aderire all’istituto e concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile IRAP:

  • se si esercita attività d’impresa, arti o professioni;
  • se si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
  • se non si hanno debiti tributari (riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o hai estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

L’Agenzia Entrate ha pubblicato anche una brochure per i contribuenti ISA che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi.

Società benefit: focus su caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 6° numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità, dal titolo “Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione“.

La Società Benefit, riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la Legge di stabilità 2016, rappresenta un modello di business sostenibile, giuridicamente riconosciuto, che si sta diffondendo nel panorama economico italiano. 
Questo tipo di società, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, consegue anche finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l’ambiente. L’agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l’attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un’ottica multistakeholder.

Nel nostro paese il fenomeno delle Società Benefit è in costante crescita: al 31 dicembre 2023 sono infatti 3.619, e rappresentano l’1,23 per mille del totale delle società registrate (nel 2020 erano lo 0,27 per mille). 
Non si tratta solamente di una visione etica d’impresa, si legge nell’abstract del documento, ma di un modello di gestione che definisce target concreti, misurabili secondo standard di rendicontazione sulla sostenibilità, verificabili e migliorabili nel tempo. La crescente attenzione verso questo innovativo modo di fare impresa si colloca nel più complesso concetto di sviluppo sostenibile e di longevità dell’azienda, dove gli obiettivi economici vengono integrati con aspetti ambientali e sociali. In un contesto normativo e competitivo in costante evoluzione, emergono luci e ombre.

CLICCA QUI per leggere l’analisi del CNDCEC.

Bonus una tantum edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento dell’Informazione e l’Editoria e stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del Bonus una tantum edicole, previsto dal Fondo straordinario – anno 2023.
In data 6 giugno è stato infatti emanato il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei beneficiari cui e riconosciuto il contributo.

Il contributo è è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti
attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:

  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
  • apertura domenicale pari almeno al 50% delle domeniche su base annua;
  • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
  • attivazione di uno o più punti vendita addizionali.

Nell’elenco pubblicato i beneficiari sono individuati attraverso il codice identificativo della domanda di accesso, rilasciato al momento della presentazione della stessa.
I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES o IRPEF, tramite accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande di accesso all’agevolazione.

Imposte su plusvalenze da cessione immobile con Superbonus: fuori la vendita della ‘prima casa’

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto modifiche alla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni a titolo oneroso di immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.
L’articolo 1, commi da 64 a 67, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Con Circolare n. 13/E del 13 giugno l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali introdotte dalle disposizioni sopra citate, chiarisce che la nuova ipotesi di plusvalenza riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» e di quelli «che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

Clicca qui per leggere la Circolare.

Bonus impianti di compostaggio: c’è il codice tributo per l’F24

Con Risoluzione n. 29/E del 12 giugno l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, previsto dalla Legge di bilancio 2022, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Si tratta del codice tributo “6860”, denominato “Credito di imposta impianti di compostaggio – articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Si ricorda che l’Agenzia Entrate, con Provvedimento del 7 giugno scorso ha stabilito che i beneficiari del bonus possono fruire del 100% del contributo richiesto.

Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini

Come previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012, i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, a meno che non presenti nell’elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille per l’anno finanziario 2024 oltre il termine di scadenza del 10 aprile.

Anomalie dichiarazione Iva: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

In arrivo le comunicazioni delle Entrate sulle anomalie riscontrate nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2023.

Con Provvedimento del 12 giugno l’Agenzia, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, fornisce le informazioni utili al contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o l’abbia presentata senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, per regolarizzare la propria posizione.

In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (dal 30 aprile 2024), beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), o potrà presentare una integrativa, versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997).

Cassazione: imponibile il rimborso delle ‘spese di accesso’ dei medici delle Asl

Con la recente Sentenza n. 12075 del 6 maggio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha confermato un precedente orientamento secondo il quale il “rimborso spese di accesso”, previsto dall’articolo 35 del Dpr n. 271/2000, che prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte”, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. 
Di conseguenza, ha chiarito la Cassazione, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 del Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.

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