Approvato il modello per richiedere il credito d’imposta ‘Zes unica Mezzogiorno’

Con Provvedimento dell’11 giugno l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituito dal DL n. 124/2023 per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l’insediamento di nuove. 
Le imprese che investono o che, in corso d’anno, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere il bonus.

La finestra temporale per la richiesta, che potrà essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA” disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate, si è infatti aperta il 12 giugno e terminerà venerdì 14 luglio.
Le comunicazioni da inviare sono quelle relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.

Tutti i dettagli sulla misura, le istruzioni e le modalità di trasmissione del modello nel Provvedimento.

Sponsorizzazioni sportive: al via le richieste relative al I trimestre 2023

La Legge di bilancio 2023 ha esteso il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro per ogni soggetto richiedente. 

Lo scorso 11 giugno si è aperta la possibilità di presentare le richieste per il credito di imposta, a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023.
Il contributo è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023. 

La piattaforma per l’invio della domanda sarà attiva fino alle 23:59 del 10 agosto 2024.

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
  2. che svolgano attività sportiva giovanile;
  3. soggetti beneficiari i cui ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
  4. l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

CLICCA QUI per accedere alla piattaforma.

Approvati i modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica

Con Decreto direttoriale del 5 giugno 2024 il Ministero del Made in Italy ha approvato i modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del D.D 21 febbraio 2024.

I modelli (pubblicati e disponibili on line) si compongono di 4 parti:
1) informazioni sulle capacità organizzative e tecniche dell’impresa
2) descrizione dei progetti oggetto di certificazione secondo elencazione analitica delle caratteristiche (settore, problema tecnico/scientifico, stato dell’arte del settore, …)
3) ulteriori informazioni (timing delle attività, spese ammissibili, credito maturato, credito compensato)
4) motivazioni tecniche su cui si basa la valutazione di ammissibilità al credito d’imposta (voci predefinite esposte in forma tabellare).

Deduzioni forfetarie autotrasportatori: come compilare la dichiarazione dei redditi

Con Comunicato Stampa del 10 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 pari a 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Il MEF precisa inoltre che l’agevolazione fiscale è valida anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

I codici si riferiscono rispettivamente:

  • alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

GUIDA AL REGIME FORFETTARIO 2024: requisiti, permanenza, analisi di convenienza

Guida al Regime Forfettario 2024 è un manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. La nuova versione è aggiornata al 13 febbraio 2024.

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

In questo manuale troverete utili approfondimenti ed indicazioni operative aggiornate sulle principali tematiche che riguardano il regime forfettario: dai requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato, alla tassazione, all’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, fino ad arrivare all’analisi dei principali vantaggi e svantaggi da considerare ai fini di una precisa analisi di convenienza ad aderire al regime.

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  • Credito imposta ricerca e sviluppo 2023 New!
  • Credito imposta innovazione tecnologica 2023 New!
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  • Deduzione ACE Società di Capitali 2024 (Esercizio 2023)
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  • Le lettere del Profesisonista alla clientela: Richiesta dati modello 730/2024 New!
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Scadenze differenziate per i saldi delle imposte sui redditi 2023

Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

Le scadenze per i soggetti ISA
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede quest’anno che per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, le scadenze sopra indicate per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

  • al 31 luglio 2024;
  • oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

Siglato accordo Italia-Svizzera sul telelavoro frontalieri

Il 6 giugno scorso il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e la consigliera federale, Karin Keller-Sutter, hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui lavoratori frontalieri.

L’Accordo siglato fra l’Italia e la Svizzera disciplina in via definitiva il telelavoro per i frontalieri e prevede che, dal 1° gennaio 2024, questi possano svolgere l’attività presso il proprio domicilio fino al 25% delle ore lavorative senza modifiche per il loro inquadramento fiscale.

Il telelavoro, si legge nel Comunicato pubblicato sul sito del MEF, non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d’imposizione si basa su una dichiarazione d’intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall’Italia nel novembre del 2023.
Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d’intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

Il contribuente dichiarato fallito può impugnare l’atto impositivo

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 11351 del 29 aprile 2024, ha affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo.

Bonus impianti di compostaggio fruibile al 100%

L’articolo 1, commi da 831 a 834, della L. n.234/2021 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Con Provvedimento del 7 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa. 
Dunque, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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