Omessa comunicazione all’ENEA e decadenza Ecobonus. La Cassazione torna su un precedente orientamento

L’omessa preventiva comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’elenco delle spese di riqualificazione energetica, è causa di decadenza dal della detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 15178 del 30 maggio che, in contrasto con una propria recente sentenza (n. 7657 del 21 marzo 2024), si è allineata al precedente orientamento espresso con l’Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022.

Tassazione separata per l’indennità risarcitoria all’ex-lavoratrice

Con Risposta n. 130 del 6 giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ha natura risarcitoria e deve essere tassata separatamente l’indennità risarcitoria corrisposta da una società all’ex lavoratrice, a seguito di una sentenza che ha accertato l’illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito.

Le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, precisano infatti le Entrate, hanno una valenza sostitutiva del reddito non conseguito dal lavoratore e devono pertanto essere assoggettate a tassazione separata.

False richieste di pagamento imposte per operazioni di trading online o su criptovalute

L’Agenzia delle Entrate comunica di una recente campagna di phishing realizzata attraverso false comunicazioni e-mail con il fine di ottenere dalla persona il pagamento di imposte non dovute a seguito di operazioni di trading online o su criptovalute.

Le e-mail, apparentemente provenienti da un indirizzo pec dell’Agenzia delle Entrate, si caratterizzano principalmente per la presenza di importi casuali elevati, prospetti di calcolo delle imposte fissate dallo Stato italiano e richieste di pagamento anticipato obbligatorio di una percentuale dell’importo da accreditare.

In particolare, viene richiesto alle vittime di versare, entro una deadline stringente, gli importi relativi a fantomatiche imposte dovute allo Stato italiano, tra l’altro in criptovaluta su un Wallet.

Clicca qui per vedere un esempio.

Potrebbero far parte della campagna di phishing anche false comunicazioni telefoniche provenienti sia da numeri italiani che esteri e l’invio di documenti manipolati , che si caratterizzano per:

  • Loghi di Agenzia Entrate
  • Prospetti di calcolo e finte cartelle esattoriali
  • Firme di figure apicali, anche di altre amministrazioni
  • Errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni nel testo
  • Minacce di coinvolgimento di un ente preposto al recupero crediti o iscrizione al ruolo
  • Imposizione di deadline e senso d’urgenza.

L’Agenzia delle Entrate, totalmente estranea questa tipologia di comunicazioni, raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e, in caso di ricezione di e-mail o documenti fasulli, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

Dichiarazioni telematiche IMU: nuove versioni dei moduli di controllo

Con due distinti comunicati del 3 giugno 2024 il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha reso nota la disponibilità delle nuove versioni dei moduli di controllo delle dichiarazioni telematiche IMU (ENC, IMPi, EC-PF).

In particolare, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, al percorso “Help/Installa Nuovo Software/Controlli Dichiarazioni Varie” sono disponibili:

  • la versione 3.5.1 del 3/06/2024 relativa al modulo: Modulo Controlli IMU ENC (codice fornitura: TAS00);
  • la versione 3.2.1 del 3/06/2024 relativa al modulo Modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 

Relativamente alle dichiarazioni telematiche IMU ENC è stato corretto il controllo sul numero d’ordine presente nel quadro A della dichiarazione.
Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico”, non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata. 

In merito, invece, alle dichiarazioni telematiche IMU- IMPi EC-PF è stato corretto il controllo di congruenza tra numero d’ordine, progressivo immobile e indicatore di continuità.
Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata. 

In entrambi i casi viene consigliato di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.

Atti di recupero per indebita cessione crediti: individuato l’ufficio competente

La competenza di emanazione dell’atto di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lett. g, DPR n. 600/1973) spetta, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.

A stabilirlo la stessa Agenzia Entrate con Provvedimento del 5 giugno 2024. Nelle ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge, precisano le Entrate, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del DPR n. 600/1973. 
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedibile l’invio di una CU errata o presentata oltre i termini ordinari

In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU) è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E del 31 maggio, ritenendo superate le indicazioni fornite con la Circolare n. 6/E del 2015.

Se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Bando della regione Emilia Romagna per il sostegno allo sviluppo delle startup innovative

Con delibera n. 910 del 27 maggio 2024, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il Bando per il sostegno allo sviluppo delle startup innovative che intende supportare lo sviluppo, il consolidamento e l’insediamento nel territorio regionale di startup innovative di rilevanza strategica per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi produttivi individuati nella Strategia di Specializzazione Intelligente 2012-2027, attraverso il sostegno a piani di investimento lungo tutta la catena del valore, dalla idea generation, alla accelerazione fino allo scale-up.

Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese che risultano registrate alla data di presentazione della domanda nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015) presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Gli interventi ammessi devono essere finalizzati alla realizzazione di piani imprenditoriali di investimento caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e/o innovativo, finalizzati a:

  • sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni generati da know-how, conoscenze e competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche competenze, esperienze dei fondatori
  • valorizzazione economica di risultati derivanti da attività di ricerca e sviluppo e/o di trasferimento tecnologico realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca pubblici e privati operanti in ambito nazionale e internazionale,
  • adozione e implementazione di modelli di business e/o di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e/o l’implementazione di nuovi modelli di business.

Le risorse complessive per finanziare i progetti sono di 5 milioni di euro, di cui una quota pari a euro 2.000.000 è riservata al finanziamento di progetti presentati da imprese operanti nei settori delle Industrie culturali e creative e innovazione nei servizi.

Il contributo verrà concesso a fondo perduto fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a euro 150.000. La misura del contributo può essere incrementata di 10 e/o 5 punti percentuali nei casi previsti dall’articolo 3 del bando.

Le domande possono essere presentate dalle ore 13 del 25 giugno fino alle ore 13 del 11 settembre 2024 esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020.

Dichiarazioni 2024: la rateizzazione delle spese sanitarie

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le guide tematiche sulle agevolazioni fiscali della dichiarazione 2024, aggiornate alle novità normative e ai documenti di prassi.

Nella guida relativa alle spese sanitarie, ad esempio, sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.

Relativamente alla rateizzazione delle spese sanitarie (Rigo E6), l’Agenzia ricorda che, se le spese sanitarie (ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili), indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3, superano complessivamente i 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

La scelta di rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3.

Se i contribuenti nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 6.
Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 ed euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento integrativo.

Rateizzazione spese mediche: documentazione da conservare
Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non deve richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.
Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

Tax credit cinema: online gli elenchi dei beneficiari

Con tre decreti direttoriali del 30 maggio il Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) ha pubblicato gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica e orf, per la produzione tv/web e per la  produzione esecutiva delle opere straniere;
  • delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica e orf, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
  • delle richieste relative all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici e all’idoneità al credito d’imposta.

I decreti direttoriali contengono l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta.
Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.

La Dg Cinema e Audiovisivo ricorda che la pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Imposta bollo su fatture elettroniche: pronti i codici tributo per il recupero da controlli

Con Risoluzione n. 28/E del 31 maggio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto MEF del 4 dicembre 2020:

  • “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
  • “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
  • “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.

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