Assegnazione Agevolata Immobili ai Soci 2025: il software per l’analisi di convenienza

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la possibilità per le società di assegnare o cedere beni immobili non strumentali e beni mobili registrati ai propri soci entro il 30 settembre 2025. Tale misura prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata sulle plusvalenze.

Imposta Sostitutiva Agevolata

L’imposta sostitutiva è pari all’8% (10,5% per società non operative nei tre esercizi precedenti) sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore normale o il prezzo di cessione e il costo fiscale dei beni. Per gli immobili, è possibile utilizzare il valore catastale in luogo del valore normale. In caso di cessione, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, quest’ultimo sarà comunque considerato ai fini fiscali.

Vantaggi per Società e Soci

  • Società: imposta sostitutiva agevolata sulle plusvalenze, possibilità di utilizzare il valore catastale per gli immobili.
  • Soci: potenziale riduzione del costo della partecipazione o attribuzione di un utile in natura tassabile come reddito di capitale.

Software “Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025”

AteneoWeb ha sviluppato un software per agevolare il calcolo del carico fiscale e del nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci che beneficiano dell’assegnazione: “Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025”.

Funzionalità del Software

  • Calcolo dell’imposta sostitutiva agevolata (8% o 10,5%).
  • Determinazione del valore normale o catastale degli immobili.
  • Calcolo della plusvalenza tassabile.
  • Stima del nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci.

Acquisto e Pacchetti Sconto

Il software è acquistabile singolarmente su www.ateneoweb.com o a prezzo scontato nel pacchetto “Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025”, disponibile in versione Excelin versione Cloud, che include anche i software: 

  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali

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Richieste di pagamento tasse su profitti da criptovalute: è phishing

Nuova campagna di phishing ai danni dei contribuenti.
A dare l’allerta l’Agenzia delle Entrate, che denuncia l’ennesimo invio di false comunicazioni email volte ad ottenere dalla vittima il pagamento di imposte non dovute, a seguito di operazioni di trading online o su criptovalute.

Le comunicazioni si caratterizzano per la presenza di importi casuali elevati, prospetti di calcolo delle imposte fissate dallo Stato italiano ed eventuali richieste di pagamento anticipato obbligatorio di una percentuale dell’importo da accreditare.
Al contribuente viene richiesto di versare, entro una scadenza stringente, pena sanzioni ed interessi di mora, importi relativi a presuntee imposte dovute allo Stato italiano.
Vengono inoltre specificate le modalità di pagamento tra bonifico bancario e pagamento diretto dal cryptoportafoglio.
Clicca qui per vedere un esempio.

Oltre alle false email, spiegano le Entrate, ai contribuenti potrebbero arrivare anche false comunicazioni telefoniche provenienti sia da numeri italiani che esteri (ad esempio con prefisso +44) e l’invio alla vittima di documenti manipolati ad arte, che si caratterizzano per:

  • Loghi e timbri di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate – Riscossione
  • Prospetti di calcolo e finte cartelle esattoriali
  • Firme di figure apicali, anche di altre Amministrazioni
  • Errori grammaticali, di punteggiatura e omissioni nel testo
  • Minacce di coinvolgimento di un ente preposto al recupero crediti o iscrizione al ruolo
  • Imposizione di scadenze impellenti e senso d’urgenza generale

L’Agenzia delle Entrate raccomanda di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail o documenti analoghi agli esempi sopra riportati, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

La nuova Denuncia di Successione

La denuncia di successione, ufficialmente “dichiarazione di successione”, è un adempimento fiscale obbligatorio per gli eredi in caso di decesso di un congiunto. La dichiarazione permette di comunicare all’Agenzia Entrate il passaggio di proprietà dei beni del defunto agli eredi.

Con il Provvedimento n. 47335/2025 del 13 febbraio 2025 il Direttore dell’Agenzia ha pubblicato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, aggiornato in seguito al decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139. 

Le principali novità riguardano:

  • Autoliquidazione dell’imposta di successione: i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta possono autoliquidarla, semplificando il processo e velocizzando i tempi.
  • Tassazione dei trust: introdotte nuove modalità di tassazione per i trust istituiti per testamento, con possibilità di pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa e opzione per il pagamento dell’imposta di successione al momento della presentazione della dichiarazione.
  • Nuove modalità di tassazione dei tributi speciali: aggiornamenti sulle modalità di tassazione dei tributi speciali relativi ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.
  • Sistema sanzionatorio tributario: recepiti aggiornamenti relativi al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
  • Riorganizzazione del quadro EI: riorganizzato il quadro contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie per le volture catastali.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. È possibile presentare la dichiarazione online attraverso il sito dell’Agenzia Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, notaio, ecc.).

Patti di famiglia e tassazione delle ‘attribuzioni compensative’. Chiarimenti delle Entrate

Con Risoluzione n. 12 del 14 febbraio l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Alla luce dei chiarimenti forniti l’Agenzia invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti applicando le indicazioni sopra riportate.

Svalutazione titoli sospesa anche nel 2024

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il Documento Interpretativo 11 – aggiornato per i bilanci 2024 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

L’aggiornamento del documento fa seguito alla pubblicazione, in data 23 settembre 2024, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto l’esercizio 2024 l’applicazione della norma sulla valutazione dei titoli non immobilizzati, senza introdurre novità sotto il profilo tecnico contabile per le società OIC.

Il documento prevede che in nota integrativa sia data informativa circa le modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato nonché le motivazioni che hanno portato a considerare la perdita temporanea.

Imposta di successione: approvato il nuovo modello dichiarativo

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 14 febbraio, ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, aggiornato secondo le ultime disposizioni normative.

In particolare, il modello dichiarativo e le relative istruzioni per la compilazione sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel DL n. 139/2024 per permettere ai contribuenti interessati di procedere direttamente all’autoliquidazione dell’imposta di successione, al posto di quella effettuata dall’Agenzia delle entrate.
A questo scopo, è stata inserita una specifica sezione nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF).

Altri adeguamenti
Relativamente alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, invece che nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali.
Vengono attuate anche le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.

Nel nuovo modello, inoltre, sono state recepite le novità in merito al sistema sanzionatorio tributario, relative al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipo- catastali e degli altri tributi autoliquidati.
Infine, il modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

Società cancellata dal Registro Imprese: i soci rispondono dei debiti?

Con Sentenza n. 3625 del 12 febbraio le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono espresse in materia di responsabilità dei soci per il debito tributario dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese, ed hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:

  • “Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
  • questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;
  • la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.”

Rimborso versamenti diretti anche se conseguenti ad errore volontario: Sentenza GGT Umbria

L’istanza di rimborso chiesta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973 a titolo di maggiore Ires indebitamente versata, può essere presentata, oltre che nel caso di errore materiale, anche in quello di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente.

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, la contribuente, una fondazione bancaria, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES indebitamente versata, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per godere della riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ratione temporis vigente.

Superbonus: sconto in fattura anche senza fattura diretta tra general contractor e condominio

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per lavori agevolati con il Superbonus può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un general contractor) che, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a “lavori già effettuati”.
Resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ciò posto, il condominio committente che abbia affidato i lavori a un’impresa general contractor, che a sua volta si è avvalsa di appaltatori, potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, se il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 26 del 12 febbraio.

Agevolazione prima casa e donazione abitazione preposseduta con ‘clausola di premorienza’

Con Risposta n. 27 del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione con clausola di premorienza è considerata valida ai fini del rispetto dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, disciplinata dalla lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986 in quanto, al momento dell’acquisto della nuova abitazione, il donante non risulta più titolare dell’immobile donato, soddisfacendo così le condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale.

La donazione, difatti, è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto.

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