Il Decreto ‘Salva Casa’ in Gazzetta Ufficiale

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 (c.d. Decreto ‘Salva Casa’), recante disposizioni urgenti in in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 maggio scorso, è entrato in vigore il 30 maggio e contiene misure volte a semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili, e consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche tramite la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Bonus lavoro notturno e straordinario: ridenominato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Con Risoluzione n. 26/E del 20 maggio l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo “1702” per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai senti dell’Art. 1, commi da 21 a 24, della L. n. 213/2023.

Il codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, è stato ridenominato come segue:

“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Quarta rata Rottamazione-quater: per i ‘ritardatari’ 5 giorni di tolleranza

Scade oggi, 31 maggio, il termine per il versamento della quarta rata del piano dei pagamenti relativo alla Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022. La norma prevede comunque i cinque giorni di tolleranza. Di conseguenza, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024.
Le rimanenti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. 

Si ricorda che la scadenza del 31 maggio riguarda anche i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023, indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, che ha previsto la proroga di 3 mesi di termini e scadenze della Definizione agevolata. La scadenza, in questo caso, riguarda la terza rata della Rottamazione-quater.
Anche in questo caso valgono i 5 giorni di tolleranza, dunque il termine ultimo per il versamento cade il prossimo 5 giugno.

A questa pagina tutte le informazioni sulle modalità di pagamento della Definizione Agevolata.

Ecobonus 2024: la piattaforma per la prenotazione degli incentivi operativa dal 3 giugno

Il 25 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM relativo alla rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Per l’anno in corso sono sono state stanziate risorse complessive pari a 1 miliardo di euro. 

La piattaforma per la prenotazione degli incentivi sarà operativa a partire dalle ore 10:00 del prossimo 3 giugno. Sarà possibile inserire le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali).
Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito della pubblicazione in GU del Decreto che rimodulato gli incentivi, ha pubblicato la Circolare del 27 maggio con le indicazioni operative sulla misura.

Donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo

L’atto contenente la donazione dell’usufrutto è soggetto alla tassa fissa di registro.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile nella Sentenza n. 13294 del 14 maggio, richiamando il principio di diritto, già espresso nella Sentenza n. 2980 del 27/02/2003, secondo il quale “In tema di imposta sulle donazioni, in presenza di donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo, deve essere ravvisata la sussistenza di due distinti atti di liberalità, suscettibili di essere separatamente ed autonomamente sottoposti ad imposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 56, secondo comma, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, e, in virtù del rinvio operato dall’art. 55, primo comma, d.lgs. cit., degli artt.20 e 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n.131″.

Cosa prevede il DL semplificazione edilizia e urbanistica approvato dal Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 82 del 24 maggio, ha approvato un Decreto legge che introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, con il duplice scopo di fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo e, allo stesso tempo, di supportare gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo

Le misure introdotte, in particolare, sono volte:

  • a semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica;
  • rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
  • consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Queste le misure nel dettaglio, come riportate sul sito del Governo:

  • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
  • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
  • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
  • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;
  • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
  • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
  • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
  • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche;
  • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

Ravvedimento speciale: come versare le somme dovute per i periodi d’imposta 2022 e precedenti

Nella Circolare n. 11/E del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle modalità di versamento delle somme dovute per il “ravvedimento speciale” dei periodi d’imposta 2022 e precedenti, alla luce di quanto previsto dal Decreto “Milleproroghe” (DL n. 215/2023) e dal Dl n. 39/2024.

L’adesione al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto o della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare. Se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste tre rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Registro corrispettivi non aggiornato: la violazione è ‘sostanziale’

Il mancato aggiornamento del registro dei corrispettivi rappresenta una “violazione sostanziale” a cui è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto può determinare l’omesso versamento dell’Iva o il pagamento di un rimborso non dovuto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 7391 del 19 marzo 2024, nella quale ha chiarito che “tanto l’omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall’art. 23 DPR n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all’esercizio di competenza, devono essere considerate delle “irregolarità sostanziali”, perché rilevanti ai fini della determinazione del “volume di affari” previsto dall’art. 20 DPR cit. e dell’imposta dovuta, ed, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto. 
Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell’anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l’amministrazione di non conseguire il pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (v. anche Cass. n. 11662 del 2001; Cass. n. 2379 del 2006)”.

Via libera al decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 82 del 24 maggio, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Si tratta del decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), i cui ambiti di intervento riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro

La guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contiene tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito.

In tema di rateizzazione ordinaria l’Agenzia ricorda che il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma superiore ai 120mila euro, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare.
Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

Tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande nella guida.

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