APS: non soggette a tassazione le quote di iscrizione e per la fruizione delle attività annuali

L’articolo 148 del Tuir può trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps è associata.

Nella Risposta n. 115 del 24 maggio l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le quote annuali di iscrizione versate dagli iscritti (non associati) alle Associazioni per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte, e le quote versate dai medesimi soggetti per partecipare alle attività educative annuali, rientrano tra i proventi non commerciali di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, in quanto entrambi i versamenti riguardano attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. 

In particolare, le quote di iscrizione rientrano tra le entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti. L’irrilevanza reddituale riguarda sia la quota di iscrizione annuale all’Aps propriamente intesa, sia la parte del versamento che l’Aps, in base a quanto rappresentato, raccoglie e trasferisce all’Aps nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto.
I corrispettivi specifici versati dagli iscritti per fruire delle attività educative dell’Aps, invece, rientrano tra i proventi che possono fruire della de­commercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir.

Dalle Entrate una guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento

Una delle prime linee di intervento che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha previsto nel percorso di potenziamento dei servizi e di semplificazione delle modalità di fruizione degli stessi da parte dei contribuenti, è quella relativa al pagamento dei debiti.
Tra le possibilità a disposizione dei contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme, da versare in più rate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’Agenzia entrate-Riscossione, tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

Clicca qui per accedere al documento.

Anche il detentore dell’immobile può fruire della detrazione per interventi edilizi

Nella Risposta n. 112 del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolativi può fruire della detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16–bis del TUIR), a condizione:

  • che si trovi in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.  

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.

Tali condizioni, spiegano le Entrate, risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale e che risulti da un documento con data certa.

Emanato l’atto di indirizzo che ferma l’entrata in vigore del nuovo redditometro

E’ stato emanato l’atto di indirizzo del Vice Ministro dell’economia e delle finanze in relazione alla sospensione dell’efficacia del D.M. 7 maggio 2024 in materia di accertamento sintetico.
Il testo, emanato in seguito all’annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 23 maggio, è stato pubblicato sul sito del MEF (Dipartimento delle Finanze).

Nel documento viene “ribadita l’opportunità, rilevata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come ampiamente riportato da organi di stampa, di modificare il contenuto normativo del quinto comma dell’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 al fine di rendere più esplicita la sottointesa volontà di concentrare il ricorso all’applicazione dell’istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare”.

Rigettato l’appello di un socio contro l’avviso di accertamento della società

In una recente sentenza (n. 916/4 del 26 marzo 2024) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha rigettato l’appello presentato da un socio contro un avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
La decisione si basa sul principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 441 del 10 gennaio 2013, secondo cui un socio di una società di capitali non ha alcuna legittimazione ad agire in proprio contro l’avviso di accertamento dei maggiori redditi formalizzato a carico della società.

I giudici calabresi hanno chiarito che il socio può intervenire a tutela delle proprie ragioni solo nel caso in cui l’ente impositore emetta un distinto e specifico avviso nei suoi confronti, relativo all’accertamento di maggiori utili societari percepiti in seguito alla distribuzione degli stessi.

Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio

Il GSE ha attivato una nuova funzionalità semplificata che prevede l’invio dei moduli tramite portale, invece dell’invio dei moduli tramite PEC (vedi Al via la procedura per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0).

Previa registrazione e accesso all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti di imposta per le due tipologie di investimento:

  • Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
  • Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it.

730/2024: l’Agenzia Entrate aggiorna il cronoprogramma di Caf e professionisti abilitati

Si è ufficialmente aperta la stagione dichiarativa e l’Agenzia delle Entrate, per agevolare il compito dei CAF, degli intermediari e dei sostituti d’imposta, ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative ai modelli 730 e 730-4 del 2024.
Nello specifico, per semplificare le operazioni di controllo e verifica dei modelli presi in carico da questi soggetti, l’Agenzia ha aggiornato il cronoprogramma delle attività che devono svolgere nell’anno in corso, oltre ad alcune scadenze e procedure relative al flusso dei 730-4/2024.

Le FAQ sono aggiornate al 22 maggio 2024.

Bilanci ETS: il CNDCEC pubblica la relazione dell’organo di controllo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.
Il modello si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza, cosiddetti “parchi fotovoltaici”, realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, devono essere considerati a tutti gli effetti come beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che, astrattamente, gli stessi siano rimovibili ed installabili in altro luogo.

A enunciare il principio di diritto la Corte di Cassazione, Sezione V Civile (Sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024), che, sulla base dei criteri emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, ritiene corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni, quale quella in esame, nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.

Aggiornati i coefficienti per IMU e IMPi 2024 dei fabbricati D

È stato emanato il Decreto 8 marzo 2024, con il quale il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha aggiornato, per l’anno 2024, i coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
Si tratta degli immobili a destinazione speciale, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.

Questi i coefficienti di aggiornamento:

ANNO

COEFFICIENTE

ANNO

COEFFICIENTE

2024

1,02

2002

1,76

2023

1,04

2001

1,80

2022

1,17

2000

1,86

2021

1,21

1999

1,89

2020

1,22

1998

1,92

2019

1,22

1997

1,96

2018

1,24

1996

2,03

2017

1,25

1995

2,09

2016

1,25

1994

2,15

2015

1,26

1993

2,20

2014

1,26

1992

2,22

2013

1,26

1991

2,26

2012

1,29

1990

2,37

2011

1,33

1989

2,47

2010

1,35

1988

2,58

2009

1,36

1987

2,80

2008

1,42

1986

3,01

2007

1,47

1985

3,23

2006

1,51

1984

3,44

2005

1,55

1983

3,66

2004

1,64

1982

3,87

2003

1,70

 

 

 

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