No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della ‘novità’

Con Risposta ad interpello n. 109 del 21 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d’imposta 4.0 per l’acquisto, da parte di una Società, di un bene strumentale (nello specifico un impianto) già utilizzato dall’acquirente sulla base di un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L’Agenzia, dopo attenza analisi, ha affermato che la Società non può fruire del Credito d’imposta 4.0 per l’acquisto del suddetto bene strumentale in quanto, il suo previo noleggio, comporta che lo stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente. Nel caso in esame, verrebbe infatti a mancare l’imprescindibile requisito della “novità” del bene oggetto d’investimento.

Dichiarazioni 2024: aperto il canale per l’invio dei modelli precompilati

Possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. 
Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione dei redditi, disponibile dallo scorso 30 aprile in consultazione, i contribuenti possono ora entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. 

Per l’invio del modello Redditi Persone fisiche c’è tempo fino al 15 ottobre 2024 mentre, se si sceglie il modello 730, la scadenza è il prossimo 30 settembre.

Tra le novità di quest’anno, la nuova modalità di compilazione semplificata del 730.
Coloro che hanno i requisiti per presentare il modello possono infatti scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. 
Altra novità, la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, per aiutare i contribuenti ad orientarsi online, mette a disposizione una guida, oltre ad un video sul proprio canale YouTube e il sito dedicato “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo: ridenominato il codice tributo

L’articolo 1, commi da 21 a 23, della Legge di Bilancio 2024 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il successivo comma 24 dell’articolo 1 della citata legge prevede che il sostituto d’imposta compensi il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 20/E del 20 maggio, ha ridenominato il codice tributo, istituito con precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, per permettere ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia Entrate.

Questo il codice tributo ridenominato:
“1702”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”

Dai Commercialisti uno strumento per la gestione degli incarichi di revisione legale

Nell’area riservata agli iscritti del nuovo sito del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato pubblicato un tool per la gestione degli incarichi di revisione legale, disponibile in via sperimentale, che può costituire una valida guida per l’attività da svolgere e una base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro posto in essere.
Lo strumento, spiega il CNDCEC, permette di migliorare l’efficienza e la produttività del lavoro di audit, agevola lo svolgimento di compiti ripetitivi e consente di ottimizzare il tempo oltre che di ridurre le probabilità di commettere errori. La semplificazione di formule, di calcoli complessi e dell’analisi di elevati volumi di dati, attraverso l’uso di funzioni e macro, è essenziale per migliorarne la precisione e l’efficienza.

In questa prima fase di utilizzo e sperimentazione saranno accolti suggerimenti e contributi, che potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:
report.revisionelegale@commercialisti.it

Ritardo del volo per carenza di addetti al carico bagagli: sentenza Corte di giustizia UE sull’obbligo di compensazione dei passeggeri

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-405/23 ha chiarito che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che “il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all’articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.

Notifica valida se lo scopo è raggiunto e la motivazione è per relationem

Non lascia dubbi e non deve essere preceduta da avviso bonario la cartella recapitata in seguito al controllo automatico della dichiarazione da cui emergono somme non pagate o versate parzialmente.

Legittima la sentenza d’appello motivata per relationem, se il giudice dà conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ossia della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, a condizione che dalla lettura di entrambe le decisioni possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

Con l’ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024, la quinta sezione della Corte di cassazione, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria e confermando la decisione dei giudici tributari di secondo grado, ha enunciato diversi e interessanti principi di diritto.

Fondo cinema e audiovisivo 2024: pubblicato il decreto di riparto delle risorse

Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) è stato pubblicato il Decreto n. 145 del 12 aprile 2024, che ripartisce le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, disponibili per l’anno in corso, in base a quanto previsto dalla Legge Cinema (legge 14 novembre 2016, n. 220).

Più in dettaglio, il fondo 2024 è così ripartito:

  • Tax credit (artt. 15-20): euro 412.703.707,50
  • Contributi automatici (artt. 23 e 24): euro 21.321.000
  • Contributi selettivi (art. 26): euro 84.300.000
  • Contributi alla promozione (art. 27): euro 136.829.000
  • Finalità di cui all’articolo 27, comma 1, lettera i): euro 20.881.042,50
  • Potenziamento circuito sale (art. 28): euro 20.000.000

Relativamente agli incentivi fiscali le risorse assegnate per l’anno 2024 sono così finalizzate:

a) euro 181.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese di produzione:

  • euro 60.000.000,00 per la produzione di opere cinematografiche;
  • euro 109.000.000,00 per la produzione di opere televisive e opere web;
  • euro 12.000.000,00 per la produzione di opere audiovisive a contenuto videoludico;

b) euro 35.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese di distribuzione;
c) euro 25.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico;
d) euro 12.000.000,00 per finalità relative alle industrie tecniche e della post-produzione;
e) euro 110.000.000,00 per il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta cinematografica;
f) euro 40.000.000,00 per il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;
g) euro 9.703.707,50 per il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: online l’Albo dei certificatori

Sul sito internet Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. 

Allegato al Decreto direttoriale del 15 maggio scorso (Allegato 1) il Ministero ha infatti pubblicato il primo elenco degli idonei all’iscrizione all’Albo dei certificatori, selezionandoli tra le domande pervenute al 30 aprile 2024, ossia dei soggetti autorizzati ad attestare il tipo di intervento effettuato dai richiedenti il bonus.

Operativa anche la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Attraverso lo stesso portale, a partire dal 5 giugno sarà possibile, per i certificatori, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Entro il mese di maggio il Mimit renderà disponibili il modello di certificazione da utilizzare, oltre alle linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Per informazioni o chiarimenti è possibile utilizzare l’indirizzo email certificazionicreditors@mimit.gov.it, attivato appositamente dal Ministero.

Enti filantropici: documento di analisi sugli schemi di bilancio

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici (Assifero), ha pubblicato il “Documento di ricerca in materia di Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore – Peculiarità degli Enti Filantropici”.

Il Codice del Terzo settore, infatti, ha riconosciuto formalmente la figura degli enti filantropici quali “enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

Gli enti filantropici iscritti nel RUNTS, destinando risorse sul territorio per lo svolgimento di attività di interesse per le comunità di riferimento, hanno un peso rilevante all’interno del Terzo settore. Le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività originano principalmente da contributi pubblici e privati, erogazioni liberali e lasciti testamentari, rendite finanziarie e patrimoniali.
Le tipicità di questi enti, si legge nel Comunicato stampa congiunto, comportano anche modelli gestionali particolari e la necessità di prevedere nell’ambito della rendicontazione finanziaria, specifiche accortezze espositive e informative, per raggiungere un livello di trasparenza sempre più alto.

Il Consiglio Nazionale e Assifero hanno quindi formulato alcune proposte di integrazione tecniche delle norme vigenti per la redazione del bilancio d’esercizio, con lo scopo, da un lato di supportare già oggi gli operatori del settore, dall’altro di fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Organismo Italiano di Contabilità motivi di riflessione da sviluppare in sede di aggiornamento delle disposizioni contabili.

Remunerazione aggiuntiva farmacie: rilevanza ai fini Ires e Irap

La Remunerazione Aggiuntiva 2023 riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 107 del 16 maggio.

La Remunerazione Aggiuntiva 2023, spiegano le Entrate, è stata introdotta solo al termine del regime emergenziale ed è esclusivamente “connessa” all’esperienza maturata durante il periodo epidemiologico.
Tali elementi inducono quindi a ritenere che, la stessa, non sia erogata in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid­19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l’articolo 10­-bis del Dl n. 137/2020, che prevede che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID­19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

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