Violazioni sulle dichiarazioni: ravvedimento speciale entro il 31 maggio

Il “Decreto Milleproroghe” (DL n. 215/2023), come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha esteso l’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Sono escluse dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). 
In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La stessa scadenza del 31 maggio è valida per usufruire della riapertura dei termini, prevista dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Dl n. 39/2024), per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
Possono beneficiare di questa ulteriore finestra temporale sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. 
La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

Nella Circolare n. 11/E del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni sulle novità introdotte dai due decreti, chiarisce anche le modalità di calcolo delle somme dovute, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

Investimenti ‘Transizione 4.0’: riattivati i codici dei tax credit

Con Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione riguardanti l’ammontare complessivo degli investimenti “Transizione 4.0”, che le imprese intendono effettuare ai fini dei relativi crediti di imposta.

Con la Risoluzione n. 25/E del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando nel modello F24 i codici tributo segnalati nella Risoluzione della stessa Agenzia n. 19/E del 12 aprile 2024 e, come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. 
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Si ricorda che i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile (codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940) erano stati sospesi in base a quanto previsto dal Dl n. 39/2024. Con la Risoluzione n. 25 del 15 maggio vengono invece riattivati. 

31 maggio 2024: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2024

Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2024.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Mediazione e negoziazione assistita: codice tributo per il credito d’imposta concesso all’avvocato

Con Risoluzione n. 24/E del 14 maggio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Si tratta del codice tributo “7070”, denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Crediti d’imposta procedimenti di mediazione civile e commerciale: pronti i codici tributo

Con Risoluzione n. 23/E del 14 maggio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti di imposta concessi, nell’ambito di procedimenti di mediazione civile e commerciale (art. 20 – DL n. 28/2010), quando le parti raggiungono l’accordo.

Si tratta dei seguenti codici tributo

  • “7067”, denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • “7068”, denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • “7069”, denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

da esporre, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sezioni Unite: si’ al rimborso Iva per lavori di ristrutturazione su beni di terzi

L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’ IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta.

L’importante principio di diritto è stato espresso dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024.

Se le operazioni sono inesistenti, l’Iva è sempre indeducibile

Nel caso di azioni astrattamente imponibili, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta dal cessionario o committente, anche quando la stessa è stata assolta tramite reverse charge.

Se un soggetto passivo assolve l’Iva tramite reverse charge su fatture ricevute, ma relative a operazioni oggettivamente inesistenti, deve restituire l’imposta. Ciò in quanto, anche se effettuata con l’inversione contabile, la detrazione dell’Iva è illegittima. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 84/02/2024 dello scorso 4 marzo.

Redditi dei terreni: le novità del Decreto IRPEF-IRES

Il Decreto di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES), approvato dal CdM in esame preliminare nella seduta n. 79 del 30 aprile, va a modificare la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario che, attualmente, è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. 

Con la nuova disciplina si includeranno anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo. Saranno infatti comprese:

  • le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti. La parte eccedente del reddito rientrerà nel calcolo del reddito d’impresa);
  • le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.

Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

Superbonus: per lo sconto integrale vale la data indicata in fattura

Ai fini del Superbonus, per l’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura, applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del “Superbonus 110%”.

Il chiarimento è stato fornito  dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio, dove viene ulteriormente precisato che, laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023, e a seguito di avvenuto scarto nuovamente inoltrata nei 5 giorni successivi allo stesso, ­la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.

Monitoraggio fiscale: comunicazione trasferimenti esteri. Indicazioni operative

Con Provvedimento del 9 maggio l’Agenzia delle Entrate effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del DL n. 167/1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento. 
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 ha provveduto a modificare la norma, includendo negli obblighi di monitoraggio fiscale le cripto attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Nel provvedimento pubblicato l’Agenzia delle Entrate, oltre a recepire l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5mila euro, definisce anche le informazioni da inviare.

Il provvedimento dispone anche che, ai fini delle regole del monitoraggio fiscale, si adottino le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Dlgs n. 231/2007.

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