Locazioni brevi: nella Circolare delle Entrate le novità su cedolare secca e intermediari

L’articolo 1, comma 63 della Legge di bilancio 2024 ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi, disciplinata dall’articolo 4 del Dl n. 50/2017. 
Con Circolare n. 10 del 10 maggio l’Agenzia Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali introdotte, ferme restando, per quanto compatibili, le istruzioni già fornite con precedente Circolare n. 24/2017.

In merito alle novità su cedolare secca e affitti brevi la Circolare chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca si applica al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. 
Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. 
La nuova aliquota del 26%, viene precisato nel documento, si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

Introdotte anche semplificazioni per gli intermediari.
Questi soggetti, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. 
Il locatore, da parte sua, dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

Nella Circolare anche le regole per gli intermediari non residenti.

Viene chiarito che gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

5 per mille 2024: pubblicato l’elenco definitivo delle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco definitivo delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2024, oltre all’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024 aggiornato all’8 maggio 2024.

Il primo rappresenta un aggiornamento dell’elenco pubblicato in data 18 aprile, e recepisce le correzioni degli errori anagrafici che sono state segnalate agli uffici, entro lo scorso 30 aprile, dai legali rappresentanti delle organizzazioni interessate.

Il secondo è un aggiornamento dell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024 dello scorso 4 marzo.

Acquisizione CU 2024: le modalità alternative ai servizi online

Con la Circolare n. 63 del 7 maggio l’Inps illustra le attività svolte annualmente, in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica (CU) e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nel documento l’Istituto chiarisce anche le modalità di acquisizione della Certificazione Unica alternative, per i cittadini impossibilitati ad utilizzare i servizi online.
Per assicurare il più ampio livello di accesso al servizio l’Istituto ha infatti previsto una serie di ulteriori canali tramite i quali acquisire la Certificazione Unica 2024, che sono:

  • rilascio cartaceo della Certificazione Unica tramite richiesta alle Strutture territoriali dell’Istituto;
  • spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata;
  • avvalendosi di Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
  • spedizione della Certificazione Unicaalla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero.

Tutti i dettagli nella Circolare Inps.

Si’ alla cedolare secca anche se il conduttore è un’impresa

La cedolare secca si può applicare al contratto di locazione a uso abitativo, anche quando l’inquilino è una società o un’impresa che affitta la casa per i propri dipendenti.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, che, nella Sentenza n. 12395, pubblicata il 7 maggio 2024, ha espresso il seguente principio di diritto:
“In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.

Lo stop alla cedolare secca non è per tutti. Confedilizia sulla recente sentenza della Cassazione

“Con la sentenza n. 12395”, depositata il 7 maggio scorso, “la Corte di Cassazione mette la parola fine a una diatriba in essere dal 2011“.
Così si legge nel Comunicato pubblicato da Confedilizia sul proprio sito internet.

La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi contenuta nel decreto legislativo n. 23/2011, spiega l’Associazione, stabilisce che solo ai locatori è impedito – per poter usufruire del regime sostitutivo – di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni
Invece, l’Agenzia delle Entrate porta avanti ormai da 13 anni, e nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto, la tesi secondo la quale tale vincolo operi anche nei confronti dei conduttori.

Confedilizia, che auspica che la recente pronuncia della Cassazione “ponga termine a un contenzioso durato sin troppo”, ha sostenuto già dal 2011 che l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria fosse infondata, non rispondendo né al contenuto letterale della norma, che non pone limiti nei confronti del conduttore, né alla ratio della stessa, che vorrebbe agevolate fiscalmente tutte le locazioni ad uso abitativo da parte di soggetti Irpef.

Aiuti di Stato non registrati: come mettersi in regola con il Fisco

Con Provvedimento del 7 maggio l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con le quali l a stessa Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.
Tali informazioni consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e le modalità per regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Decreto IRES-IRPEF: si allargano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, opera una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Tra le novità in ambito fiscale, il Decreto amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono infatti esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, in attesa dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

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Modelli di ricorso contro accertamento per ‘operazioni inesistenti’

Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione. 

Abbiamo pubblicato due documenti, redatti dal Dott. Attilio Romano, che propongono una traccia di ricorso in ipotesi di avviso di accertamento nei casi sia di rilievi riguardanti l’effettivo trasferimento di beni, che di contestazioni in merito alla veridicità della realizzazione di servizi.

Oltre ad affrontare il tema specifico, ed individuare gli elementi cartolari probatori da allegare al ricorso idonei a dimostrare l’effettività delle operazioni intercorse tra i soggetti contraenti, tra le eccezioni preliminari all’avviso di accertamento (emesso a seguito di PVC) sono stati altresì dedotti i seguenti vizi dell’atto impositivo:
1. Difetto di sottoscrizione dell’atto;
2. Violazione della norma contenuta nell’art. 41-bis, D.P.R. n. 600/73;
3. Difetto di motivazione.

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