Piano Transizione 5.0: credito d’imposta per investimenti nel biennio 2024-2025

E’ in vigore dal 1 maggio la legge di conversione del Decreto PNRR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile (Supplemento Ordinario), e recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le disposizioni in materia di investimenti l’Art. 38 del Testo coordinato del DL n. 19/2024, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, prevede l’istituzione del Piano Transizione 5.0, che riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta, fino al 35% degli investimenti effettuati.

Diritto al godimento della casa donata, inopponibile ai creditori del donatario

L’impegno, assunto dal figlio, di far vivere i genitori nell’immobile ricevuto in donazione, è un onere di carattere modale che non presenta in alcun modo natura di corrispettivo.

In un atto di donazione di immobile, l’obbligazione assunta dal figlio donatario nei confronti dei genitori donanti, che prevede la concessione in godimento della stessa casa per tutta la vita dei genitori, non è opponibile ai creditori procedenti e all’aggiudicatario del bene, non potendo rientrare fra i diritti reali. È errata la conclusione del giudice di merito che aveva ritenuto applicabili le disposizioni che disciplinano la locazione, non considerando invece, la totale assenza di corrispettività nell’impegno preso dal donatario. È in sintesi la conclusione dell’ordinanza n. 4357/2024 della Cassazione.

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Sospensione comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre. Nuovi chiarimenti delle Entrate

Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) in attuazione della Delega fiscale. 
Nel documento l’esame delle nuove misure è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti

Relativamente a quest’ultima novità si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei periodi dell’anno che vanno dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre
Rientrano tra gli atti interessati dalla novità:

  • le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni;
  • gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. 

La previsione, chiariscono le Entrrate, non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

L’Agenzia chiarisce inoltre che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza, tali da richiedere una deroga al suddetto regime di sospensione:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Definizione agevolata dei pvc: pronto il modello per comunicare l’adesione

Il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del D.lgs n. 218/1997 e recentemente introdotto in attuazione della riforma dell’accertamento (Dlgs n. 13/2024) consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile.
Il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può quindi scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte.
Aderendo a tale istituto, infatti, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (1/3 del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a 1/6 del minimo

Rientrano nell’istituto le violazioni in materia di:

  • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • Iva
  • Contributi previdenziali
  • Irap
  • Ivie
  • Ivafe
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi.

Per aderire il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché l’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate. La comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile, va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Vai alla sezione dedicata.

Contraddittorio preventivo: in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF che definisce i casi di esclusione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua, ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente. 
Si tratta degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Restano ferme le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario. 

Recupero del credito d’imposta inesistente e non spettante: sentenza CGT Liguria

L’inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. 
Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, alla luce delle considerazioni, già espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34419 del 2023, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo non dimostrata l’inesistenza del credito d’imposta in base alla sola circostanza che lo stesso non fosse indicato nel quadro RU. 

Posto infatti che l’inesistenza del credito debba esser agevolmente rilevabile, ha chiarito la CGT ligure, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito “non spettante”, con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall’ art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l’emissione del relativo atto di recupero.

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CFC: definite le regole per optare per il regime sostitutivo

L’articolo 3 del Dl n. 209/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC (il regime disciplinato dall’articolo 167 del TUIR) prevedendo, nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’accesso al trattamento speciale, l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna.
L’opzione ha durata di tre anni a partire dal periodo in cui è stata espressa l’adesione ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.

L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata, calcolato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Nel Provvedimento del 30 aprile l’Agenzia delle Entrate definisce:

  • l’ambito di applicazione;
  • le modalità di esercizio, revoca e cessazione dell’efficacia dell’opzione;
  • la determinazione dell’utile contabile netto e liquidazione dell’imposta;
  • gli utili delle controllate assoggettati a imposta sostitutiva;
  • gli effetti sul monitoraggio dei valori fiscali.

Approvate le modifiche agli ISA 2024

Approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle FInanze le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (Isa 2024), approvati con Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 28 febbraio 2024.

Il Decreto MEF del 29 aprile 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.
Gli interventi correttivi riguardano esclusivamente il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Le risultanze dell’applicazione degli ISA, integrati con le modifiche approvate, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo articolo 9-bis.

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