Approvati i nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC

Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i nuovi Modelli di dichiarazione IMU.
Si tratta, in particolare, dei modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC. Approvate inoltre le relative istruzioni e specifiche tecniche.
La dichiarazione IMU, ricorda il Dipartimento delle Finanze, deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in tale ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Le scadenze
La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Indagini bancarie: la mancata esibizione dell’autorizzazione non incide sulla validità dell’accertamento

Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

Dal 1° maggio nuova procedura identificazione merci ai fini Iva

Con Avviso del 23 aprile l’Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio saranno operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione dell’aliquota IVA delle merci, da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla Circolare 32/E del 2010. 

Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il nuovo modello

I richiedenti l’accertamento tecnico dovranno compilare il modello in tutti i campi richiesti, fornendo una descrizione dettagliata della merce e allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute in modalità differenti rispetto a quelle indicate.

Sponsorizzazioni sportive 2022: pubblicato il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta

Sul stio internet del Dipartimento per lo Sport, a seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, è stato pubblicato il primo elenco dei soggetti che, nel 2022, hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

Destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, ai quali è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ed indicando il codice tributo 6954.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Una volta ultimati ulteriori allineamenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, precisa il Dipartimento per lo Sport, sarà pubblicato un secondo elenco di beneficiari. 

Dichiarazioni 2024: aggiornate le schede dell’8 per mille con l’opzione contro le dipendenze

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le schede per la scelta dell’8 per mille dell’Irpef, con l’inserimento, nel riquadro relativo alla destinazione allo Stato, dell’opzione “6 – Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.
Di conseguenza, dono stati aggiornati anche i modelli, con le relative istruzioni, della Certificazione unica 2024, del 730/2024 e di Redditi Persone fisiche 2024.
Il contribuente quindi, in caso decidesse di destinare un contributo a favore dello Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, quest’anno potrà scegliere, tramite un codice specifico, oltre alle finalità di fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati e beni culturali, anche quella relativa al “recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.

Accesso al regime premiale ISA 2023: individuati i livelli di affidabilità fiscale

Con Provvedimento datato 22 aprile l’Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dal Dl n. 50/2017 (articolo 9-bis, comma 11) che, come modificato dall’art. 14 del Decreto Adempimenti, ha previsto:

  1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1. vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
      70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
  • nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Clicca qui per leggere il provvedimento.

Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.
Questo tipo di spese, infatti, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro) ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica
e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

Operazioni inesistenti per il Fisco, prova contraria al contribuente

Gli elementi presuntivi attestanti l’apparenza oggettiva dei movimenti possono fondare l’accertamento e devono essere complessivamente valutati dal giudice di merito.

Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Nel caso in esame, il giudice di merito, con motivazione del tutto astratta, svaluta il valore dei diversi elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, questo principio viene confermato con la pronuncia n. 3488 del 7 febbraio 2024, emessa dalla suprema Corte.

Commercialisti: in vigore il nuovo codice delle sanzioni

E’ in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. 
Il testo segue l’approvazione, avvenuta nelle scorse settimane, del nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state ora declinate anche in termini di sanzioni.

Le principali novità riguardano innanzitutto le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. E’ prevista la censura per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia).

Prevista inoltre la sospensione fino ad un anno nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.

In tema di obbligo di assicurazione è invece prevista:

  • la sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza;
  • la censura per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta. 

Relativamente alle violazioni deontologiche, nel caso di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.
Inoltre, si applica:

  • la sospensione fino a tre mesi per il professionista che chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi;
  • la sospensione fino ad un anno per chi suggerisce comportamenti fraudolenti;

Prevista invece la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali.

Infine, in merito alle critiche a mezzo social, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

Corte UE: la ‘citycard’ è un buono multiuso ai fini Iva

Ai fini Iva, la “citycard” venduta al turista può considerarsi come un “buono”, non rilevando il fatto che il titolare non possa usufruire di tutti i servizi proposti.
L’emissione di tale strumento, inoltre, non può essere qualificata come “fornitura di un servizio unitario”, tenuto conto della diversità dei servizi proposti e degli operatori economici terzi che intervengono in qualità di prestatori.
Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 28 aprile 2022 (causa C 637/2020).

Più precisamente, secondo la Corte UE, l’articolo 30-bis della direttiva sull’Iva (2006/112/Ce) deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un “buono”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. 
Tale strumento costituisce inoltre un “buono multiuso”, ai sensi della stessa disposizione, ogni volta che l’Iva dovuta su tali servizi non è nota al momento dell’emissione di quest’ultimo.

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