Investimenti Transizione 4.0: come utilizzare il codice sospeso ‘6936’ per i crediti non interessati dal blocco

Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024.

Considerato che tale codice tributo è utilizzato anche per la fruizione di crediti d’imposta di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057 della L. n. 178/2020, che non sono interessati dal blocco, con una Risposta del 16 aprile l’Agenzia chiarisce come è possibile mantenere l’operatività del codice al fine di utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105, che si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, spiegano le Entrate, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Visure catastali e ispezioni ipotecarie a pagamento ora accessibili in ‘area riservata’

I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie a pagamento, gratuite per gli immobili di proprietà o altri diritti reali di godimento, devono ora accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate ed autenticarsi tramite Spid, Cie o Cns.

I due servizi, in particolare, sono sempre raggiungibili dalle pagine a consultazione libera, ma cliccando sui pulsanti “Visura catastale telematica” e “Accedi al servizio Ispezione ipotecaria telematica”, si viene ora automaticamente indirizzati all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, che richiede l’autenticazione.

Dopo l’accesso, cliccando sulla voce “servizi” del menu nella parte alta della pagina, si accede al gruppo “Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”, dove è possibile richiedere le visure catastali e le ispezioni ipotecarie a pagamento. 

Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione

Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’articolo 1, comma 63, della legge n. 213/2023. E’ prevista, tuttavia, una riduzione al 21% “per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Dunque:

  • nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
  • nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.

Insegnante e lezioni private: obbligo di partita iva

Risposta all’interpello n. 63/2024

Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra presso una scuola statale, aveva aperto una partita iva per l’attività di lezioni private di lingua straniera. Ora, ottenuta la cattedra con impiego part time, intende impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Ante assunzione di cattedra per le lezioni private venivano emesse fatture in regime forfetario. Intenderebbe ora chiudere la partita iva, atteso che ai sensi della Legge 145/2018 (articolo 1 commi da 13 a 16) per le lezioni private è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva (di irpef e addizionali) del 15% per i docenti titolari di cattedra, con obbligo di comunicazione all’amministrazione di appartenenza per la verifica di situazioni di incompatibilità (salvo opzione da parte dell’insegnante per l’applicazione dell’irpef e addizionali nei modi ordinari). 

L’Agenzia delle Entrate precisa che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo, concorre invece a determinare la situazione economica ai fini ISEE, ferma restando la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef e addizionali nei modi ordinari. Ai fini IVA l’Agenzia rileva che qualora l’attività venga svolta in modo abituale  e non occasionale, i corrispettivi vanno assoggettati ad iva. Considerato che l’interessato ha indicato che intende svolgere 5/6 lezioni a settimana, secondo l’agenzia è confermata lo svolgimento della stessa con carattere di abitualità, mantenendo la partita iva di cui è già in possesso ed applicando il 15% di imposta sostitutiva (da forfetario), con obbligo di fatturazione oppure in alternativa applicare l’imposta sostitutiva del 15% di cui alla legge 145/2018 con obbligo di fatturazione in regime di esenzione iva ai sensi articolo 10 n. 20 del DPR 633/72 (salvo dispensa per operazioni esenti ai sensi ex art. 36 bis del DPR 633/72).

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Il contributo:

  • è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del DL n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
  • è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del Dl n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Clicca qui per tutti i dettagli.

Bilanci di liquidazione: in consultazione la bozza del principio contabile OIC 5

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5, lo standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione.
L’OIC 5, che è stato profondamente innovato, ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria predisposti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile.

Gli aggiornamenti apportati nascono dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore. Le modifiche, si legge nel Comunicato Stampa del 9 aprile, hanno preso atto dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione delle liquidazioni societarie ed introducono un cambio di paradigma nello standard contabile.
La nuova versione dell’OIC 5 è quindi orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.

La bozza del principio è in consultazione fino al 31 luglio 2024. I commenti dovranno essere inviatiall’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06.69766830.

L’innovazione come requisito per il riconoscimento del credito d’imposta R&S

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio 2024, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di  premiare la creatività del sistema imprenditoriale. 
Se l’attività di ricerca, come nel caso di specie, ha riguardato esclusivamente la creazione di algoritmi ad integrazione dei software delle varie macchine utensili, deve essere considerata come correlata al software di natura ordinaria e, dunque, in base a quanto disposto dal Manuale di Frascati, non può avere natura di attività di ricerca e sviluppo.

Richiesta dati per il modello 730/2024: lettera del Professionista alla clientela

Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2024.

Il documento contiene:

  • una lettera generica di presentazione e che invita il cliente a fissare in tempo utile un appuntamento in studio per la consegna dei documenti. Contiene anche uno scadenziario;
  • una check list/nota di consegna documenti da inserire in copia nella cartellina individuale intestata ad ogni singolo contribuente;
  • un’autocertificazione per concessione all’altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

CLICCA QUI per accedere al documento.

 

Il documento fa parte delle Lettere del Professionista alla Clientela che, insieme alle Circolari per la Clientela sono uno strumento utile, efficace ed economico per informare il Cliente. 

La lettera, inoltre, appartiene a SimpleProf, l’abbonamento annuale che nasce dall’esperienza di Professionisti come soluzione semplice, intuitiva ed immediata a ricorrenti problemi quotidiani.

Con SimpleProf hai sempre a disposizione, su tutti i tuoi device (smartphone compresi) un lungo elenco di Applicazioni cloud, oltre a Formulari, Lettere alla clientela e circolari, Modulistica fiscale e rassegna di prassi Agenzia Entrate e INPS.

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ISA e concordato preventivo: modalità e specifiche per l’acquisizione degli ulteriori dati

Con Provvedimento del 12 aprile sono definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Al fine di determinare il punteggio di affidabilità relativo agli ISA ed elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025, infatti, per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreto di approvazione, che l’Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Con lo stesso provvedimento del 12 aprile sono approvate anche le relative specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono le ulteriori informazioni.

Vengono inoltre definite:

  • la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati;
  • le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Parità di genere certificata: domanda per l’esonero contributivo entro il 30 aprile

Ricordiamo che entro il 30 aprile 2024, i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 possono accedere all’esonero dell’1% dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Sul sito internet www.inps.it – nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è disponibile il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN_2023”, al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

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