Investimenti ‘Transizione 4.0’: compensazione momentaneamente sospesa

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare.

Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile l’Agenzia delle Entrate, in attesa della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il quale sono definite le modalità di comunicazione, sospende l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Nuovo calendario dichiarativo per modello Redditi, Irap e 770

Il decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali.
Tra queste, la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello “Redditi”), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ad opera dell’articolo 11 del Decreto Adempimenti, sui quali è intervenuto successivamente l’art. 38 del DL n. 13/2024, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Nella Circolare n. 8 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2024 e seguenti, alla luce delle suddette modifiche normative,
fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
Li riportiamo di seguito, come esposti nella tabella riassuntiva presente nel documento.

PERIODI
D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI
DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA
(MODELLO 770)
  • Persone fisiche
  • Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR
  • Soggetti IRES
Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2023

– in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (Atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)

 

 

 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

 

(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– entro il 31 ottobre 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2024

– in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

 

 

 

 

 

(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

 

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2025 e
successivi

– in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.,

– dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 

(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

Comunicazione del Titolare Effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la ‘sospensione’ dell’adempimento

Il TAR del Lazio ha dichiarato “infondati” tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 riguardante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché di atti e provvedimenti collegati.

L’istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l’11 dicembre 2023.

Venuta meno la sospensione, resta ora da definire in che modo possa riprendere la procedura per la comunicazione dei titolari effettivi da parte di chi non avesse ancora provveduto.

Riforma fiscale: dalle Entrate istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi

Il Decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto diverse novità in tema di dichiarazioni dei redditi.
Tra queste, l’ulteriore semplificazione della procedura di presentazione del modello 730, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dalla campagna dichiarativa 2024. 
Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. 
I contribuenti interessati, tramite un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate. Queste informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

Snelliti e semplificati anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. 

Nella Circolare n. 8/E dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli uffici sulle suddette misure. Quattro paragrafi dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

La protocollazione delle fatture di acquisto

Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:

  • numerate progressivamente (protocollate)
  • e registrate in modo che fosse assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicurando in tal modo l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.

Con l’avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Il D.L. 119/2018 ha quindi abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l’art.13 del D.L. 119/2018 che contiene nuove “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti”  ha apportato le seguenti modifiche all’art.25 del D.P.R. 633/1972:

  1. al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17»;
  2. al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito» sono soppresse.

Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle “autofatture” transitate dallo SdI.

Agenzia Entrate: i promemoria su rimborsi e scadenze arrivano sull’App IO

Ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali: l’Agenzia delle Entrate ti avvisa con un messaggio personalizzato sull’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Oltre ai messaggi delle amministrazioni locali e nazionali accreditate al servizio, d’ora in poi riceverai anche quelli del Fisco.

In particolare con l’applicazione, installata su smartphone o tablet, l’Agenzia Entrate ti potrà inivare messaggi relativi a questioni fiscali, come ad esempio i rimborsi in arrivo, le scadenze dei contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate, oltre ad informazioni sulle abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata.

L’app IO è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. 

Processo tributario telematico: aggiornati gli applicativi informatici

A seguito delle novità relative all’attuazione della riforma del contenzioso tributario, realizzata con il DL n. 220/2023, il MEF (Dipartimento della Giustizia tributaria) ha adeguato gli applicativi informatici presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti.

In particolare, sono implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

  • l’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.

Le modifiche, che fanno parte del primo ciclo di aggiornamenti sul sistema informativo del contenzioso tributario, sono state introdotte con lo scopo di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Atti da registrare in termine fisso: modalità semplificata per il pagamento dell’imposta bollo

Il Decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri,nella seduta n. 76 del 9 aprile, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.

In materia di imposta bollo si introduce, relativamente agli atti da registrare in termine fisso, una modalità semplificata di pagamento dell’imposta, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto. 
Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Inoltre, si dispone l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

False comunicazioni su rimborsi fiscali: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti

E’ in atto l’ennesima campagna di phishing, ai danni dei contribuenti, che sfrutta il tema dei rimborsi fiscali per ottenere informazioni personali delle vittime.
A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate con avviso del 9 aprile.

Le comunicazioni e-mail, in particolare, hanno come mittente un indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate, e come oggetto “Rimborso fiscale ITXXXXXXXXXX”.
Nel corpo del messaggio è presente il riferimento ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale, oltre ad un link “Accedi al modulo web di rimborso”, che rimanda ad un portale contraffatto.
Nel testo, caratterizzato da un senso d’urgenza generale, sono inoltre presenti errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni.

Cliccando sul link presente nel corpo dell’e-mail si viene indirizzati ad un falso modulo di rimborso elettronico, che sfruttando in parte l’aspetto del portale dell’Agenzia delle Entrate, cerca di ingannare gli utenti invogliandoli ad inserire i propri dati personali.

L’Agenzia delle Entrate, nel dichiarasi totalmente estranea a questo tipo di messaggi, raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione in caso di ricezione di questo tipo di email. Raccomanda inoltre di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

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