Rimborso da 730 anche con pagamento diretto da parte dell’Agenzia

Il Decreto Legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024 ha introdotto la facoltà, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, di presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730 richiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia Entrate, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

I contribuenti che compilano il modello 730 potranno quindi scegliere di percepire direttamente da parte dell’Agenzia Entrate, in un’unica soluzione, l’importo a credito emerso dalla dichiarazione. La novità potrebbe essere interessante soprattutto per i contribuenti con un credito elevato e impiegati in aziende con pochi dipendenti e con scarsa capienza IRPEF; in questi casi, in passato, si riscontrava il frazionamento del rimborso in diverse rate da luglio a dicembre e addirittura, seppur eccezionalmente, con l’impossibilità di rimborsare l’intero credito entro la fine del periodo d’imposta.

Chi decidesse di optare per il rimborso diretto dall’Agenzia Entrate, dovrà essere barrata l’apposita casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” all’interno del Modello 730/2024 nella sezione “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Nuovo termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

L’Agenzia  Entrate con il provvedimento n. 169262, pubblicato il 9 marzo 2024, ha aggiornato i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022, relativi al riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli utilizzi in compensazione indebiti del credito.

I nuovi termini relativi alla richiesta di regolarizzazione per il credito d’imposta ricerca e sviluppo sono :

  • 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura;
  • 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in un’unica soluzione o per il versamento della prima rata;
  • 16 dicembre 2025, scadenza per il versamento della seconda rata;
  • 16 dicembre 2026, scadenza per il versamento della terza ed ultima rata.

IMU al proprietario dell’immobile in caso di mancato pagamento dell’inquilino

L’Imu è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell’immobile, per cui è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Non sono quindi tenuti al versamento il comodatario, l’affittuario, l’utilizzatore o l’occupante dell’immobile. 

Di conseguenza, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere contra legem, qualora non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente, le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario

Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (Sentenza n. 307 del 6 marzo 2024).
Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, la CGT della Toscana ha chiarito che in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore a dover versare l’imposta, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Detraibili le spese per il rilascio del certificato di ‘buona e robusta costituzione’

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ricorda che sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), in quanto rientrano tra le spese mediche generiche.

Le detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Bonus edicole 2023: domande fino al 15 aprile 2024

E’ aperto fino alle 17 del 15 aprile 2024 il canale telematico per presentare le domande di accesso al contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per le spese sostenute nel 2022. A renderlo noto un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il bonus è previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 agosto 2023, che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. Per le disposizioni applicative occorre fare riferimento al decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023 e alla circolare n. 1/2024 del dipartimento stesso.

Si ricorda che il tetto massimo spendibile è di 6 milioni di euro nel rispetto del regolamento Ue de minimis vigente. In caso di risorse insufficienti il contributo sarà erogato in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con riferimento al locale commerciale utilizzato per l’attività agevolabile, ai fini Imu, Tasi, Tari, Cup (il tributo che ha sostituito Cosap e Tosap), canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi Pos e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’Iva.

Al riguardo, la circolare n. 1/2024 precisa che qualora il Cup non fosse stato ancora istituito e applicato nel 2022 dal Comune o altro ente nel cui territorio è situata l’edicola, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per Tosap o Cosap.

Possono presentare le domande l’edicolante stesso o il legale rappresentante dell’impresa.

La modalità di presentazione è per via telematica, tramite l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite Spid, Cns e Cie.

Ogni impresa può trasmettere una solo domanda, firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, è possibile presentare, per tutto il periodo di apertura dello sportello, una nuova domanda che annulla la precedente.

Per completezza va ricordato che, come precisato dal dipartimento con la circolare n. 1/2024, le imprese che hanno già usufruito del contributo una tantum a favore delle edicole, previsto sempre dall’articolo 2 del Dpcm 10 agosto 2023 ma, in questo caso, comma 1, per le spese sostenute nel 2022, relative all’acquisto o al noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos, e altri costi per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, non possono inserire le stesse somme nella domanda per l’accesso al contributo in commento previsto dal successivo comma 2.

Per ricevere assistenza durante l’accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura per la presentazione telematica dell’istanza oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Inoltre, eventuali quesiti o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella di posta dedicata credito.edicole@governo.it.

Riversamento crediti d’imposta ‘R&S’: aggiornato il software di trasmissione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata (1.1.0 del 02 aprile 2024) del software “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. 
L’aggiornamento fa seguito al provvedimento della stessa Agenzia  del 29 marzo che, oltre a nuovi termini per l’accesso alla procedura di riversamento e ad approvare il modello, prevede l’introduzione della revoca di una istanza validamente presentata.

Il software consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl n. 145/2013 (Decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Aggiornate anche le procedure di controllo, che consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Rimborso chilometrico per medico ‘fuori sede’ soggetto a tassazione

Le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione in quanto percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.

Nella Sentenza n. 2124 del 22 gennaio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che, tale rimborso  previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.

Superbonus: i Commercialisti chiedono di risolvere le criticità del decreto

In una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede di superare alcune criticità presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, che ha apportato importanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare relativamente alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate
Tali modifiche, infatti, rischiano di penalizzare i contribuenti.

Pur prendento atto delle delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, i commercialisti seganlano alcune rilevanti criticità, tra cui, in primis, lo stop all’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. La disposizione secondo i Commercialisti è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede. 

“L’istituto della remissione in bonis”, spiega il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio, “è stato introdotto proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

Le altre novità fiscali del nuovo Decreto Legge

Il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d’imposta, sono state introdotte delle misure per il monitoraggio di transizione 4.0. ai fini della fruizione dei:

  • crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
  • e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti,
  • la presunta ripartizione negli anni del credito
  • e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un “aggiornamento” definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023. Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le disposizioni urgenti in materia fiscale invece stabiliscono che il nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto dei Contribuenti come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del 30 aprile 2024.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

 

Ricerca e sviluppo: nuovo modello per il riversamento dei crediti indebitamente utilizzati

Con Provvedimento del 29 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura previsti dall’articolo 5, comma 1-bis del Dl n. 145/2023, ha approvato il nuovo modello di domanda per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, aggiornando anche le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.
La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata. 
La revoca dell’istanza sostituiva, precisano le Entrate, non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una nuova istanza.

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