Rimborso chilometrico per medico ‘fuori sede’ soggetto a tassazione

Le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione in quanto percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.

Nella Sentenza n. 2124 del 22 gennaio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che, tale rimborso  previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.

Superbonus: i Commercialisti chiedono di risolvere le criticità del decreto

In una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede di superare alcune criticità presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, che ha apportato importanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare relativamente alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate
Tali modifiche, infatti, rischiano di penalizzare i contribuenti.

Pur prendento atto delle delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, i commercialisti seganlano alcune rilevanti criticità, tra cui, in primis, lo stop all’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. La disposizione secondo i Commercialisti è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede. 

“L’istituto della remissione in bonis”, spiega il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio, “è stato introdotto proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

Le altre novità fiscali del nuovo Decreto Legge

Il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d’imposta, sono state introdotte delle misure per il monitoraggio di transizione 4.0. ai fini della fruizione dei:

  • crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
  • e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti,
  • la presunta ripartizione negli anni del credito
  • e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un “aggiornamento” definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023. Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le disposizioni urgenti in materia fiscale invece stabiliscono che il nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto dei Contribuenti come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del 30 aprile 2024.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

 

Ricerca e sviluppo: nuovo modello per il riversamento dei crediti indebitamente utilizzati

Con Provvedimento del 29 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura previsti dall’articolo 5, comma 1-bis del Dl n. 145/2023, ha approvato il nuovo modello di domanda per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, aggiornando anche le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.
La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata. 
La revoca dell’istanza sostituiva, precisano le Entrate, non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una nuova istanza.

Cooperative: la relazione unitaria del Collegio sindacale sotto la lente dei Commercialisti

Sul sito internet del CNDCEC è stato pubblicato un approfondimento, dal titolo “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, a supporto dei Commercialisti che rivestono il ruolo di componente del Collegio Sindacale in questo tipo di Società, nel quale sono illustrati i contenuti obbligatori e “consigliati” della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative, in merito al bilancio di esercizio.

Il documento, oltre a fornire un inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative, contiene una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione, emanati dal CNDCEC, a cura della Commissione “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.

Corsi formazione obbligatori per l’ablitazione alla professione forense esenti da Iva

Con Risposta n. 82 del 28 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale ai fini Iva dei corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”.

I suddetti corsi, chiariscono le Entrate, rientrano nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto Iva, in quanto la società ha ottenuto l’accredito dal Consiglio nazionale forense, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo.
Dunque, sono esenti da Iva.
In base alla documentazione e alle informazioni rese dalla Società, infatti, possono ritenersi sussistenti in capo alla stessa i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione.

Superbonus: nuovi chiarimenti sull’annullamento accettazione cessione crediti da comunicazione errata

Nell’area del proprio sito internet dedicata al Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti relativi, questa volta, all’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti da Comunicazione errata.

L’Agenzia precisa che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Dopo aver chiesto l’annullamento della Comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024, per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora effettuato.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, si provvederà a dare informazione agli interessati.

Le Entrate ricordano infine che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022;
  • nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.

L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione. 

Commercialisti: in vigore il nuovo codice deontologico

Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico è entrato in vigore il 1° aprile 2024. 

Modifiche di rilievo: 

  • nell’articolo 3 viene inserito il comma 3 che prevede che  Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 4 viene inserito il comma 4 che prevede che  Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 8 viene aggiunto il comma 6 (nel testo previgente tale previsione era contenuta nel comma 5)  che prevede che L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale e non lo esonera dalle ulteriori attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamentari per l’esercizio degli incarichi professionali assunti, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
  • il comma  2 dell’articolo 31 impone al professionista di illustrare al tirocinante i contenuti anche del codice deontologico e di cosegnarne una copia
  • l’articolo 36 prevede che il tirocinante deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di “Praticante Dottore Commercialista” o “Praticante Esperto Contabile”

In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dell’articolo 37 del testo previgente, e cioè “Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.”

  • l’articolo 39 specifica meglio i rapporti con i mezzi di comunicazione e social network, prevedendo che  l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti 
  • l’articolo 42 aggiunge un nuovo divieto, cioè quello di  accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nell’ordinamento professionale e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne la loro attività
  • riformulato interamente  l’articolo 44 sulla pubblicità  è in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.

 

E’ invece praticamente inalterato il testo dell’articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attività mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dell’incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nell’interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 15  Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonché adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Così come opportunamente è stato inserito il comma 5 e 6  all’art. 19 Al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dall’inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER incentivate): uno studio del Notariato

Il recente Studio n.38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In particolare le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:

  • la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell’energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell’art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
  • il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell’art. 6 TIAD, attuativo dell’art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
  • il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell’art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021.

Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

Definiti i codici tributo per restituire i crediti indebitamente compensati dai sostituti d’imposta

Con Risoluzione n. 18/E del 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale (Art. 15, comma 1, lettera a) Dl n. 175/2014).

I codici tributi istituiti sono i seguenti:

  • “7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
  • “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
  • “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

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