Cooperative: la relazione unitaria del Collegio sindacale sotto la lente dei Commercialisti

Sul sito internet del CNDCEC è stato pubblicato un approfondimento, dal titolo “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, a supporto dei Commercialisti che rivestono il ruolo di componente del Collegio Sindacale in questo tipo di Società, nel quale sono illustrati i contenuti obbligatori e “consigliati” della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative, in merito al bilancio di esercizio.

Il documento, oltre a fornire un inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative, contiene una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione, emanati dal CNDCEC, a cura della Commissione “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.

Corsi formazione obbligatori per l’ablitazione alla professione forense esenti da Iva

Con Risposta n. 82 del 28 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale ai fini Iva dei corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”.

I suddetti corsi, chiariscono le Entrate, rientrano nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto Iva, in quanto la società ha ottenuto l’accredito dal Consiglio nazionale forense, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo.
Dunque, sono esenti da Iva.
In base alla documentazione e alle informazioni rese dalla Società, infatti, possono ritenersi sussistenti in capo alla stessa i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione.

Superbonus: nuovi chiarimenti sull’annullamento accettazione cessione crediti da comunicazione errata

Nell’area del proprio sito internet dedicata al Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti relativi, questa volta, all’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti da Comunicazione errata.

L’Agenzia precisa che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Dopo aver chiesto l’annullamento della Comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024, per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora effettuato.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, si provvederà a dare informazione agli interessati.

Le Entrate ricordano infine che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022;
  • nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.

L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione. 

Commercialisti: in vigore il nuovo codice deontologico

Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico è entrato in vigore il 1° aprile 2024. 

Modifiche di rilievo: 

  • nell’articolo 3 viene inserito il comma 3 che prevede che  Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 4 viene inserito il comma 4 che prevede che  Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 8 viene aggiunto il comma 6 (nel testo previgente tale previsione era contenuta nel comma 5)  che prevede che L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale e non lo esonera dalle ulteriori attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamentari per l’esercizio degli incarichi professionali assunti, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
  • il comma  2 dell’articolo 31 impone al professionista di illustrare al tirocinante i contenuti anche del codice deontologico e di cosegnarne una copia
  • l’articolo 36 prevede che il tirocinante deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di “Praticante Dottore Commercialista” o “Praticante Esperto Contabile”

In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dell’articolo 37 del testo previgente, e cioè “Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.”

  • l’articolo 39 specifica meglio i rapporti con i mezzi di comunicazione e social network, prevedendo che  l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti 
  • l’articolo 42 aggiunge un nuovo divieto, cioè quello di  accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nell’ordinamento professionale e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne la loro attività
  • riformulato interamente  l’articolo 44 sulla pubblicità  è in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.

 

E’ invece praticamente inalterato il testo dell’articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attività mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dell’incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nell’interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 15  Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonché adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Così come opportunamente è stato inserito il comma 5 e 6  all’art. 19 Al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dall’inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER incentivate): uno studio del Notariato

Il recente Studio n.38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In particolare le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:

  • la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell’energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell’art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
  • il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell’art. 6 TIAD, attuativo dell’art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
  • il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell’art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021.

Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

Definiti i codici tributo per restituire i crediti indebitamente compensati dai sostituti d’imposta

Con Risoluzione n. 18/E del 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale (Art. 15, comma 1, lettera a) Dl n. 175/2014).

I codici tributi istituiti sono i seguenti:

  • “7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
  • “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
  • “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

Tax credit turismo: approvato il modello per comunicare la cessione

Con Provvedimento del 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni (articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021).

Le cessioni dei suddetti crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando l’apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, precisano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate. 
In alternativa all’ulteriore cessione, precisano ancora le Entrate, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle Risoluzioni n. 47/E (credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator) e n. 73/E (credito d’imposta a favore delle imprese turistiche) del 2023.

Contenzioso tributario: in diminuzione i nuovi ricorsi nel IV trimestre 2023

Sul stio internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto trimestrale sul contenzioso tributario relativo al periodo IV trimestre 2023, corredato delle appendici statistiche.

Nel periodo ottobre-dicembre 2023, i ricorsi pervenuti complessivamente presso le Corti di giustizia tributaria sono stati 41.699, dei quali 32.471 in primo grado e 9.228 in appello, registrando quindi una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022 (-26,13%, pari a -14.750 controversie). 
La diminuzione, in particolare, riguarda le nuove controversie sia nel primo (-28,57%) che nel secondo grado di giudizio (-16,04%). 
Il valore complessivo dei nuovi ricorsi, pari a 5,3 miliardi di euro, diminuisce su base annua del 33,55% in primo grado, e del 6,03% in appello.

Sempre nel IV trimestre del 2023 sono state definite complessivamente 59.697 controversie, delle quali 43.713 in primo grado e 15.984 in appello, con una diminuzione tendenziale delle
decisioni depositate pari al 2,90% (-1.782 controversie) rispetto al corrispondente
trimestre del 2022. La diminuzione, in particolare, riguarda le decisioni nel primo grado (-5,52%), mentre si registra un aumento nel grado di appello (+5,07%).

L’errata qualificazione della categoria reddituale non giustifica l’annullamento dell’accertamento

L’errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell’avviso di accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell’avviso. 
La diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza, infatti, non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e, più in particolare, sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo.

Tale erronea classificazione, a parere della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (Sentenza n. 648/2024), non può quindi giustificare l’annullamento dell’avviso di accertamento ma può avere conseguenze solo dal punto di vista della individuazione della pretesa fiscale. Su questo principio la CGT ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso portato all’atteniozne dei giudici baresi ha riguardato un contribuente, che esercitava l’attività di deejay, che era stato erroneamente classificato come imprenditore e non come lavoratore autonomo. 

Approvate misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: stop a sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali volte, in particolare, alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

L’intervento, si legge sul sito del Governo, si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Tra le principali misure previste:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.