QuickBilan 2024: guida alla costruzione del bilancio 2023

QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.

La nuova versione 2024 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi. 

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Lavori di potenziamento strada urbana di scorrimento con Iva al 10%

Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento che consente il potenziamento infrastrutturale della via, con anche la costruzione di un sottopasso e di un sovrappasso presso la rotatoria, può rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria (art. 16, comma 7 DPR n. 380/2001) la cui realizzazione può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10%.

Benché i lavori di nuova costruzione non siano effettuati nell’ambito urbano in senso stretto (condizione richiesta per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato), conservano comunque la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano e, dunque, possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Per il Bonus mobili vale anche lo scontrino, ma a determinate condizioni

Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale è equivalente alla fattura?

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Come noto, per poter richiedere il Bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL n. 63/2013) è necessario conservare:

  • i documenti che attestano il pagamento dei beni (ricevute bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino fiscale, in particolare, ai fini della detrazione può essere equivalente alla fattura di acquisto solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
In mancanza del codice fiscale, si potrà ottenere la detrazione unicamente se lo scontrino, oltre a riportare i dati sopra riportati, è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o della carta di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il CNDCEC ha pubblicato le nuove versioni dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali ed, in particolare:

  • il modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
  • il modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

I modelli, aggiornati alla normativa vigente, sono proposti come supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale sia dall’organo monocratico quando nominato nelle Srl.

Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale, spiega il CNDCEC, si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

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Definita la percentuale fruibile del bonus acqua potabile 2023

Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il c.d. “bonus acqua potabile”).

Con Provvedimento del 22 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d’imposta nella misura del 6,45% dell’importo richiesto.
Il credito d’imposta fruibile può essere visualizzato dai beneficiari nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La somma è utilizzabile in compensazione tramite F24 (con codice tributo “6975”) ovvero, per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: l’analisi dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento “La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, periti e ausiliari dei consulenti”, che analizza la tematica sotto diversi aspetti, fornendo un quadro completo della materia.
Il documento è a cura della Commissione di studio “C.T.U. civili e penali”.

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Bonus genitori separati: ultimi giorni per le domande

In scadenza la possibilità di presentare domanda all’Inps per ottenere il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La finestra temporale per l’invio delle domande si chiuderà, infatti, il prossimo 31 marzo. La misura è finanziata dal Fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno.

Il bonus, fino ad un importo massimo di 800,00 euro mensili e per un massimo di 12 mensilità, spetta al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), nell’ipotesi in cui quest’ultimo, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni, oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019. 

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Bonus pubblicità 2024: la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta entro il 2 aprile

Con provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la proroga, al 2 aprile, del termine per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. Il termine previsto del 31 marzo, infatti, coincide con la domenica di Pasqua e il 1° aprile è un giorno festivo.

Il ricorso alla proroga si è reso necessario al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.

Il c.d. Bonus pubblicità è disciplinato dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017 e dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (articolo 25-bis Dl n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.
L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile

L’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma  5 dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
A questi soggetti si applicano quindi, dal prossimo 1° aprile, le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024.

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L’Agenzia Entrate chiarisce anche che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

Pagamento tributi su ‘conto corrente unico’ per tutti gli atti di aggiornamento catasto

Con il provvedimento del 30 luglio 2015 l’Agenzia delle entrate, al fine di semplificare la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente dai medesimi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale.

Con Provvedimento del 21 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha esteso tale possibilità, precedentemente riservata solo agli atti tecnici di aggiornamento catastale, a tutti gli atti finalizzati all’aggiornamento del Catasto per i quali siano state approvate le relative specifiche tecniche.

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