Tax credit turismo: approvato il modello per comunicare la cessione

Con Provvedimento del 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni (articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021).

Le cessioni dei suddetti crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando l’apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, precisano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate. 
In alternativa all’ulteriore cessione, precisano ancora le Entrate, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle Risoluzioni n. 47/E (credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator) e n. 73/E (credito d’imposta a favore delle imprese turistiche) del 2023.

Approvate misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: stop a sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali volte, in particolare, alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

L’intervento, si legge sul sito del Governo, si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Tra le principali misure previste:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Contenzioso tributario: in diminuzione i nuovi ricorsi nel IV trimestre 2023

Sul stio internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto trimestrale sul contenzioso tributario relativo al periodo IV trimestre 2023, corredato delle appendici statistiche.

Nel periodo ottobre-dicembre 2023, i ricorsi pervenuti complessivamente presso le Corti di giustizia tributaria sono stati 41.699, dei quali 32.471 in primo grado e 9.228 in appello, registrando quindi una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022 (-26,13%, pari a -14.750 controversie). 
La diminuzione, in particolare, riguarda le nuove controversie sia nel primo (-28,57%) che nel secondo grado di giudizio (-16,04%). 
Il valore complessivo dei nuovi ricorsi, pari a 5,3 miliardi di euro, diminuisce su base annua del 33,55% in primo grado, e del 6,03% in appello.

Sempre nel IV trimestre del 2023 sono state definite complessivamente 59.697 controversie, delle quali 43.713 in primo grado e 15.984 in appello, con una diminuzione tendenziale delle
decisioni depositate pari al 2,90% (-1.782 controversie) rispetto al corrispondente
trimestre del 2022. La diminuzione, in particolare, riguarda le decisioni nel primo grado (-5,52%), mentre si registra un aumento nel grado di appello (+5,07%).

L’errata qualificazione della categoria reddituale non giustifica l’annullamento dell’accertamento

L’errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell’avviso di accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell’avviso. 
La diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza, infatti, non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e, più in particolare, sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo.

Tale erronea classificazione, a parere della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (Sentenza n. 648/2024), non può quindi giustificare l’annullamento dell’avviso di accertamento ma può avere conseguenze solo dal punto di vista della individuazione della pretesa fiscale. Su questo principio la CGT ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso portato all’atteniozne dei giudici baresi ha riguardato un contribuente, che esercitava l’attività di deejay, che era stato erroneamente classificato come imprenditore e non come lavoratore autonomo. 

QuickBilan 2024: guida alla costruzione del bilancio 2023

QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.

La nuova versione 2024 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi. 

CLICCA QUI per scoprire le novità.

Lavori di potenziamento strada urbana di scorrimento con Iva al 10%

Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento che consente il potenziamento infrastrutturale della via, con anche la costruzione di un sottopasso e di un sovrappasso presso la rotatoria, può rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria (art. 16, comma 7 DPR n. 380/2001) la cui realizzazione può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10%.

Benché i lavori di nuova costruzione non siano effettuati nell’ambito urbano in senso stretto (condizione richiesta per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato), conservano comunque la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano e, dunque, possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Per il Bonus mobili vale anche lo scontrino, ma a determinate condizioni

Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale è equivalente alla fattura?

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Come noto, per poter richiedere il Bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL n. 63/2013) è necessario conservare:

  • i documenti che attestano il pagamento dei beni (ricevute bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino fiscale, in particolare, ai fini della detrazione può essere equivalente alla fattura di acquisto solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
In mancanza del codice fiscale, si potrà ottenere la detrazione unicamente se lo scontrino, oltre a riportare i dati sopra riportati, è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o della carta di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il CNDCEC ha pubblicato le nuove versioni dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali ed, in particolare:

  • il modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
  • il modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

I modelli, aggiornati alla normativa vigente, sono proposti come supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale sia dall’organo monocratico quando nominato nelle Srl.

Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale, spiega il CNDCEC, si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

CLICCA QUI per scaricare i documenti.

Definita la percentuale fruibile del bonus acqua potabile 2023

Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il c.d. “bonus acqua potabile”).

Con Provvedimento del 22 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d’imposta nella misura del 6,45% dell’importo richiesto.
Il credito d’imposta fruibile può essere visualizzato dai beneficiari nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La somma è utilizzabile in compensazione tramite F24 (con codice tributo “6975”) ovvero, per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: l’analisi dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento “La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, periti e ausiliari dei consulenti”, che analizza la tematica sotto diversi aspetti, fornendo un quadro completo della materia.
Il documento è a cura della Commissione di studio “C.T.U. civili e penali”.

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