Policlinici universitari: per il bonus assunzioni stabili il codice è ‘7054’

Con Risoluzione n. 15/E dell’11 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, introdotto dall’articolo 25, comma 4-duodecies, del Dl n. 162/2019 con lo scopo di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca.

Il codice tributo, istituito per l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, è “7054”, denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.

Stop agli 85 giorni in più per gli accertamenti del Fisco

La Direzione centrale di Roma dell’Agenzia Entrate ha invitato gli uffici a a non considerare più la proroga di 85 giorni, causa Covid, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L’agenzia delle Entrate recepisce così l’orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l’anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente.

Si ricorda che a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.

Riforma del Fisco: in consultazione le bozze dei testi unici per semplificare il sistema tributario

Fino al prossimo 13 maggio sono disponibili in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale.
I Testi unici, 9 in tutto, vanno a riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario (con esclusione di quelle relative all’Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare), nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali.
In particolare, 4 di questi Testi riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori, gli altri raccolgono le le norme sull’accertamento, sulle sanzioni tributarie amministrative e penali, sulla giustizia tributaria, sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali.

Gli interessati possono inviare le proprie osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive dei testi, entro il 13 maggio 2024. I contributi devono essere inviati seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità.

Precompilata: nuovo canale tra Inps e Entrate per comunicare i dati dei precettori dell’assegno unico e universale

Con atto congiunto del 13 marzo, siglato dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità con cui l’Istituto dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi ai figli a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (AUU).

Per ciascun percettore dell’AUU al quale sia stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l’Inps comunicherà esclusivamente:

  • il codice fiscale del percettore dell’AUU;
  • il codice fiscale dei figli a carico, minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto l’assegno;
  • se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore.

L’Istituto comunicherà inoltre il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.

Le comunicazioni dovranno contenere esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’Inps ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU. La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale.

Per il 2023 non sono invece da comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso minore di ventuno anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento.

Tempo fino al 18 marzo per gli invii della Certificazione Unica 2024

Con Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio l’Agenzia Entrate ha approvato il modello (“ordinario” e “sintetico”) della Certificazione Unica – CU 2024, relativa all’anno 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, oltre al frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.

Si ricorda che entro lunedì 18 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cadeva di sabato) i sostituti d’imposta dovranno:

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la Certificazione Unica 2024 (modello “ordinario”), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi;
  • consegnara la Certificazione Unica 2024 (modello “sintetico”) ai precettori delle somme in essa attestate.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può aspettare invece fino al 31 ottobre 2024, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Il versamento del saldo IVA annuale 2023

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro lunedì 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato).

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 18 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via); a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazione adempimenti tributari” la rateizzazione deve essere completata entro il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2023 potrà essere effettuato entro:

  • il 18 marzo 2024, senza maggiorazione;
  • il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 31 luglio 2024 maggiorando le somme da versare al 1° luglio dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.

Erogazioni ETS: riviste la tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MEF che identifica il prossimo 4 aprile come termine entro il quale trasmettere i dati riguardanti le erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore effettuate nel 2023, ha aggiornato le proprie FAQ sul tema.
Nell’ultime risposta fornita l’Agenzia chiarisce che, al fine di adeguarsi alla normativa relativa agli ETS in continua evoluzione, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia
Di conseguenza, l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus
  • Organizzazione di volontariato
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Il CdM approva decreto per il riordino del sistema della riscossione

Approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per il riordino del sistema nazionale della riscossione.

Gli ambiti di intervento
Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero. 

A partire dal 2025 si introduce l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito. 

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024. 

Si introduce, infine, una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Rifiuto cessione crediti già accettati: come richiederlo

Con la Circolare n. 6 dell’8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura.

In particolare, l’Agenzia risponde in merito a quali soluzioni adottare nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Per i suddetti casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando l’apposito modello, da compilare secondo le relative istruzioni, e da inviare all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Nel caso di firma autografa, deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Da ricordare che la richiesta può riferirsi unicamente a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Inoltre:

  • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24;
  • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

All’esito positivo dell’operazione i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

E-fatture: dal 20 marzo accesso al servizio di contultazione senza espressa richiesta

Dal prossimo 20 marzo operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali potranno accedere al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche senza necessità di preventiva adesione

L’articolo 4-quinquies, comma 4, del DL n. 145/2023 ha infatti rivisto la disposizione secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi, andando quindi ad eliminare la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità per l’Agenzia delle entrate di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con Provvedimento dell’8 marzo viene estesa la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
Viene inoltre previsto:

  • che le fatture elettroniche siano disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
  • che i “dati fattura”, come già avviene per gli operatori economici, siano messi a disposizione in consultazione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

Con lo stesso Provvedimento l’Agenzia delle Entrate estente il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, anche gli enti non commerciali.

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