Credito d’imposta investimenti nelle ZLS fruibile al 100%

Con Provvedimento del 10 febbraio l’Agenzia dele Entrate ha approvato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti, effettuati dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), ai sensi dell’articolo 13 del Dl n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. 
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito fruibile, da utilizzare in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell’Agenzia Entrate su cessazione e decadenza

In occasione di Telefisco 2025 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle cause di cessazione e decadenza in situazioni come successioni ereditarie, operazioni societarie e trasferimenti d’azienda:

  • Successione Ereditaria. In caso di morte dell’imprenditore individuale aderente al CPB, il concordato cessa automaticamente, anche se gli eredi proseguono l’attività. L’Agenzia Entrate ha chiarito che il cambio di soggetto giuridico (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 13/2024) determina l’interruzione del rapporto contrattuale fiscale.
  • Donazione. Durante il periodo concordatario anche il trasferimento gratuito dell’azienda comporta la cessazione del CPB, in quanto si verifica una variazione soggettiva.
  • Conferimenti. Le operazioni di conferimento (crediti, partecipazioni o liquidità) tra società aderenti al CPB provocano la cessazione bilaterale degli effetti (art. 21, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. n. 13/2024), indipendentemente dal ruolo di conferente/conferitario. Quindi i conferimenti nel primo anno impediscono l’accesso al CPB (art. 11, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 13/2024) e i conferimenti successivi all’adesione comportano la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 13/2024).
  • Cessione di ramo d’azienda. La cessione di ramo d’azienda, sebbene non espressamente disciplinata, è considerata dall’Agenzia Entrate equiparata ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale (circolare n. 18/2024). L’Agenzia ha altresì specificato che l’entità del ramo ceduto è irrilevante e che la cessazione del CPB si verifica quindi anche in caso di cessioni minime.

Ricordiamo che la decadenza dal CPB comporta l’annullamento dei benefici accordati, tra cui l’eventuale ravvedimento speciale, ma restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Si raccomanda quindi la massima attenzione a porre in essere operazioni che potrebbero dar adito di essere interpretate dall’Agenzia Entrate come causa di decadenza.

Mancato invio dichiarazione di variazione catastale per interventi con Superbonus: come rimediare

Con Provvedimento del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate definisce il contenuto e le modalità tramite le quali la stessa Agenzia invia le comunicazioni ai contribuenti in caso di mancato invio della dichiarazione di variazione catastale degli immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus.

Nel Provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, e le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia Entrate al domicilio del contribuente, tramite PEC o raccomandata, contengono:

  • il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Le stesse comunicazioni sono messe a disposizione anche nel cassetto fiscale del contribuente.

I destinatari delle comunicazioni possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994, beneficiando così delle sanzioni ridotte, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Detrazione auto per disabili: ammessa anche in caso di permuta dell’usato

Con Risoluzione n. 11 del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente aveva acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso e parte con bonifico bancario, può fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull’intero prezzo del veicolo (nel rispetto del limite di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), se in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore, ossia dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il “valore” dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il “valore” compensato).

Credito d’imposta ZLS: ‘7038’ il codice tributo per l’F24

Arriva con Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta istituito dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024 in favore delle imprese che, dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, hanno effettuato investimenti nelle Zone logistiche semplificate per acquisire beni strumentali destinati a strutture produttive ivi ubicate.

Il codice tributo è “7038”, denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile sarà visibile nel cassetto fiscale dei beneficiari, che potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.
 
I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

  • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

Niente imposta di registro sulla proroga di un contratto di locazione con cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate, in una delle recenti risposte fornire sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che, anche per la proroga di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della cedolare secca, come per la prima registrazione e la risoluzione, non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.
La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione, ma non sulle cessioni del contratto.

L’imposta di registro per la proroga è invece dovuta nel caso in cui non si eserciti l’opzione della cedolare secca, e può essere versata per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente o con il modello F24 Elementi identificativi.

Rimborso dei versamenti diretti ammesso anche per errori volontari: sentenza CGT Umbria

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’istanza di rimborso di un versamento indebito può essere presentata non solo in caso di errore materiale, ma anche quando l’obbligo di pagamento risulti inesistente, in tutto o in parte, indipendentemente dal fatto che l’errore derivi da una scelta volontaria del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate richiamando l’orientamento della Cassazione sul tema (tra cui la sentenza n. 15211 del 30 maggio 2023).

Nel caso di specie, una fondazione bancaria aveva richiesto il rimborso della maggiore IRES versata, ritenendo di avere diritto alla riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 601/1973, allora vigente. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sosteneva che il rimborso non fosse ammissibile, in quanto la contribuente aveva autonomamente applicato l’aliquota ordinaria in dichiarazione.

Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 385 L. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1 comma 182 della L. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La riduzione prevista dall’art. 1 comma 182 della L. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

Esenti Iva le importazioni di beni destinati ad esami, analisi o prove

Con Risposta n. 19 del 3 febbraio l’Agenzia delle Entrate, pur ammettendo l’assenza nell’ordinamento italiano di una formale norma di recepimento della direttiva 2009/132/CE in materia di importazione di prototipi privi di valore commerciale e non destinati alla vendita, conferma che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’Iva, in sostanziale continuità normativa con gli articoli 1 e 2 del DM n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.

L’applicazione di tale regime rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli articoli da 73 a 78 della citata direttiva, e quindi: ­ 

  • i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni; ­
  • sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
  • l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
  • gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Le medesime importazioni, precisa ancora l’Agenzia, sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

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