Ok al Sismabonus anche se completati solo gli interventi ‘strutturali’

Con Risoluzione n. 14 dell’8 marzo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1­-septies, del Dl n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus acquisti”), prevista per le case antisismiche che fanno parte di edifici situati all’interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche nell’ipotesi in cui alla data di acquisto dell’unità immobiliare siano stati completati solo gli interventi “strutturali” sull’edificio oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione, e non anche quelli di “finitura”.
Questo a condizione che l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione asseverata di una o due classi di rischio sismico e che, ­ entro il termine di vigenza dell’agevolazione, sia stipulato l’atto di compravendita.

Tassazione del docente di scuola pubblica che impartisce lezioni private

Con Risposta n. 63 dell’8 maro 2024 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino che svolge abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita Iva, che è titolare di cattedra presso una scuola statale e che, autorizzato dalla propria dirigente scolastica all’esercizio della libera professione, ha intenzione continuare a lavorare in part­-time effettuando lezioni private 5 o 6 volte alla settimana.
Intenzionato a chiudere la partita Iva, l’Istante chiede chiarimenti in merito alle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra. Chiede inoltre se, per l’esercizio di tale attività, sia dovuta solo la tassazione diretta del 15% sui compensi.

Sul punto l’Agenzia entrate chiarisce che lo svolgimento di 5/6 lezioni a settimana configura proprio quel requisito di “abitualità” che prevede l’apertura di una partita Iva
Pertanto, realizzandosi tale requisito, l’Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:

  • continuare ad applicare il regime “forfetario”, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione;
  • applicare il regime “speciale” previsto dalla Legge di Bilancio 2019, con applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione Iva.

Welfare aziendale: nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa

Con la Circolare n. 5/E del 7 marzo l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023).

Il documento, oltre ad occuparsi delle novità fiscali in materia di welfare aziendale, illustra il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. 

Relativamente alle misure fiscali per il welfare aziendale la Circolare esamina le novità introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024, e precisa che, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’art. 51 del Tuir, non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, ma anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. 
Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2024: scadenza al 1° luglio

Con la pubblicazione in Gazzetta Uffiiale (n. 52 del 02-03-2024) del DPCM 26 gennaio 2024 è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), ossia la comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, e nella quale devono indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Qui le principali modifiche apportate al modello.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto e, conseguentemente, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 1° luglio 2024, essendo il 30 giugno un giorno festivo. 

Le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Crisi da sovraindebitamento: dal CNDCEC i modelli di relazione e la modulistica per gestori della crisi e OCC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e la modulistica per gestori della crisi e OCC” che, con lo scopo di supportare da punto di vista operativo e pratico, l’attività degli OCC e del gestore della crisi, propone alcuni modelli di relazione redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, oltre alla modulistica in uso negli OCC per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell’Organismo medesimo.

In particolare, vengono proposti modelli di relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, oltre a un modello di attestazione da rendere ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, con gli opportuni adeguamenti, può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 67 comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Imposte sul reddito delle società: la Cassazione sull’attività di insegnamento erogata da Università non statali

Con Sentenza n. 9709, depositata il 7 marzo 2024, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposta sul reddito delle società, ha affermato che l’attività di insegnamento erogata dalle Università non statali, non costituite sotto forma di società commerciali, deve essere valutata, ai fini del giudizio di prevalenza di cui all’art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, unitamente a tutte le altre attività, anche commerciali, eventualmente svolte dal medesimo ente nel periodo d’imposta di riferimento.

Onlus e Asd: fino al 10 aprile la presentazione delle domande per il 5 per mille

Con Comunicato Stampa del 6 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ricorda che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024 fino al 10 aprile 2024.
Le Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2024 e a le Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Coni non dovranno invece fare nulla.

Come e quanto presentare la domanda
Come anticipato, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate nella finestra temporale che va dal 6 marzo al 10 aprile 2024, così come le Associazioni sportive dilettantistiche, sia quelle di nuova costituzione che quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

Le prime devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd dovranno utilizzare l’applicativo disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, o sul sito della stessa Agenzia.
Sia le Onlus che le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Elenchi provvisori e definitivi
L’Agenzia delle Entrate, entro il 20 aprile 2024, pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il 30 aprile 2024 dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. 
Gli elenchi definitivi saranno invece pubblicati entro il 10 maggio.

Come previsto dal DPCM 23 luglio 2020, spiegano ancora le Entrate, per la presentazione dell’istanza di accreditamento al contributo, gli altri enti beneficiari si devono rivolgere alle amministrazioni competenti, in particolare:

  • gli enti del Terzo settore devono presentare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca;
  • gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.

Giudizio di ottemperanza ed esecuzione sentenze tributarie: il commento all’ordinanza della Cassazione n. 3097 del 2 febbraio

Con l’Ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024 la Corte di Cassazione Civile ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale affermatosi in seguito alla riforma del 2015, secondo il quale il giudizio di ottemperanza è l’unico rimedio esperibile ai fini dell’esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, ai sensi dell’art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive e, conseguentemente, al contribuente è preclusa la possibilità di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile.

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il commento alla suddetta ordinanza, che aggiorna il precedente documento di dicembre 2022.

Rinegoziazione contratto di mutuo per acquisto abitazione principale

In una recente risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui venga rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l’abitazione principale, al fine di modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi, rimanendo invariati sia le parti originarie (banca mutuante e persona mutuataria) sia l’immobile concesso in garanzia.

La detrazione sarà tuttavia limitata alla quota residua del capitale ancora da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto, alla quale potrebbero aggiungersi alcuni oneri correlati (eventuali rate scadute e non saldate, il rateo di interessi relativo al semestre in corso aggiornato al cambio del giorno della conversione, gli oneri derivanti dall’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

E-fattura: le novità sulla rettifica dei file allo SdI nella guida aggiornata delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro, aggiornata al 5 marzo 2024, dove illustra le modalità di rettifica delle comunicazioni inviate via SdI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28, e fornisce indicazioni per la corretta compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

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