La sostenibilità nelle assemblee societarie (paper di Bankitalia)

Banca d’Italia ha pubblicato il paper “La sostenibilità nelle assemblee societarie in Francia, Germania e Italia” che indaga se e con quali modalità gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Governance, ESG) siano stati affrontati nelle assemblee svolte nel 2021 e nel 2022 dalle principali società quotate non finanziarie con sede in Francia, Germania e Italia.

L’esame ha riguardato i testi assembleari al fine di individuare le domande, le richieste di integrazione dell’ordine del giorno e le controproposte (forum right) sollevate dagli azionisti, nonché le risposte fornite dalle società. L’analisi per il 2021 ha preso in esame l’intero campione di società, mentre per il 2022 si è concentrata sulle imprese dei settori maggiormente esposti al rischio di transizione climatica e agli effetti delle tensioni geopolitiche sull’offerta di energia.

I fattori ESG sono emersi in tutte le assemblee dei tre principali Paesi dell’area dell’euro, seppure con accenti differenziati; gli interventi degli azionisti hanno riguardato principalmente la politica ambientale della società, compresi i piani di transizione, l’allineamento agli accordi internazionali sul clima e gli effetti delle attività aziendali sull’ambiente.

Per gli aspetti sociali, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla parità di genere, sul rispetto dei diritti umani, sulla tutela delle condizioni di salute e salariali.

Per il governo societario è stato ricorrente l’interesse per il rispetto della parità di genere negli organi di gestione e per le modalità di svolgimento dell’assemblea.

Questa notizia è tratta  dal sito internet ethike.net, network interprofessionale per un’etica dello sviluppo sostenibile.

Tax credit sale cinematografiche: online l’elenco dei beneficiari

Con 3 differenti Decreti direttoriali datati 29 febbraio il Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) ha pubblicato gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste di credito d’imposta relative ai costi di funzionamento, agli investimenti nelle sale cinematografiche e alle industrie tecniche.
I decreti, che riportano l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta, costituiscono comunicazione di riconoscimento del bonus, pertanto i beneficiari non riceveranno le singole comunicazioni di riconoscimento tramite Pec.

Nell’avviso pubblicato il 1° marzo la Direzione generale Cinema e audiovisivo ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.
Gli elenchi contenuti nei decreti, viene ancora precisato, non contengono le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali. Le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Zfu sisma Centro Italia: il Milleproroghe estende l’esonero contributivo al 2024

L’articolo 17-ter del Decreto Milleproroghe (Dl n. 2015/2023), convertito con la legge n. 18/2024 dello scorso 23 febbraio, ha riconosciuto, anche per il 2024, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in seguito all’istituzione della Zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016.

Con Messaggio n. 927 del 4 marzo l’Inps fornisce istruzioni in merito alle modalità di fruizione dele agevolazioni.
L’Istituto ricorda innanzitutto che l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni è il Ministero delle Imprese e del made in Italy.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

Le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).

In merito alla modalità di fruizione delle agevolazioni, precisa infine l’Inps, restano confermate le indicazioni operative fornite nella Circolare n. 48/2019.

Erogazioni liberali ETS: le comunicazioni entro il 4 aprile

Il Provvedimento del 4 marzo dell’Agenzia Entrate:

  • recepsce le novità introdotte dal decreto del MEF 1° marzo 2024, secondo cui le comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 devono essere trasmesse entro il 4 aprile 2024;
  • prevede che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali da parte degli enti tenuti all’invio sia effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431/2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento.

Il suddetto termine del 4 aprile per l’invio delle comunicazioni, di conseguenza, posticipa all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.

5 per mille 2024: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il contributo 2024. 

Il decreto “Anticipi” ha infatti stbilito che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all arelativa Anagrafe continuino ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (DPCM 23 luglio 2020). Per questi enti, quindi, resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Nell’elenco pubblicato sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, precisano le Entrrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano). 

Composizione negoziata: accesso agevolato anche per il 2024

Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU il 28 febbraio 2024, è stata confermata fino al 31 dicembre 2024, per chi vuole accedere all’istituto della Composizione Negoziata della Crisi, la possibilità di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza.

Tale facoltà era stata prevista in principio solo per un periodo di tempo limitato e consiste sicuramente in una semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore.

I tempi tecnici necessari per l’ottenimento delle certificazioni fiscali e previdenziali sono difficilmente inferiori ai 30/45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, ad eccezione del Mod RDI, che l’Agenzia Entrate-Riscossione è in grado di rilasciare in tempi di gran lunga contenuti. Questo, ovviamente, contrasta con le esigenze di celerità nell’accesso alla Composizione Negoziata della Crisi.

Comunicazione cessioni crediti bonus edilizi: aggiornati software e specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti del software e delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica delle opzioni per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi (spese anno 2024).

Si tratta, in particolare:

  • delle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • del software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus, che permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e permette la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
    Il software, che può essere usato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari, è stato aggiornato in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle suddette specifiche tecniche.

Decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale: credito d’imposta per imprese che investono in tecnologie innovative

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo il Decreto Legge n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’Articolo 38 prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0”, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative, al fine di sostenerne il processo di transizione digitale ed energetica.
Si tratta di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. 

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

Le modalità attuative del suddetto credito d’imposta saranno stabilite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Concordato preventivo biennale: approvati modello e specifiche tecniche

Con due distinti provvedimenti datati 29 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato, oltre ai 175 modelli ISA:

  • il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (Mod. Cpb) per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione;
  • le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica del modello.

Il modello Cpb è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2024.
Deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, da dichiarare con i modelli REDDITI 2024.
Il modello Cpb può essere trasmesso direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione.

Al concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 con lo scopo di favorire la razionalizzazione e la partecipazione al procedimento accertativo, possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Approvati 175 modelli ISA

Con Provvedimento del 28 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli (unitamente alle relative istruzioni) con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA), da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.
Approvate anche, con separato provvedimento, le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei modelli. 

Soggetti tenuti alla presentazione dei modelli ISA
I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicati nella Tabella 1 allegata alle “Istruzioni parte generale”, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi.

Devono essere presentati anche dai contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30R dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA (Titolo V-bis del DPR n. 633/1972).

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