Dichiarazioni 2024: approvati i modelli definitivi

Con distinti provvedimenti datati 28 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la campagna dichiarativa 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.

Si tratta, in particolare dei modelli:
730 e specifiche tecniche;
Redditi Pf
Redditi Sp;
Redditi Sc;
Redditi Enc;
Consolidato nazionale e mondiale;
Irap;
specifiche tecniche del 770, approvato con provvedimento dello scorso 26 febbraio.

Ricordiamo che, per le dichiarazioni “Redditi”, Irap e il Cnm, il termine di presentazione è stato spostato dal decreto sul concordato preventivo, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, al 15 ottobre 2024.

Criminalità ambientale: il Parlamento eruopeo approva Direttiva che prevede nuovi reati e sanzioni

Con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni il Parlamento europeo ha approvato, in via definitiva, nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale.

La nuova Direttiva, concordata con il Consiglio il 16 novembre 2023, prevede nuovi tipi di reati contro l’ambiente, tra cui:

  • il commercio illegale di legname;
  • l’esaurimento delle risorse idriche;
  • le gravi violazioni della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche;
  • l’inquinamento provocato dalle navi.

Introdotti anche i cosiddetti “reati qualificati”, ossia quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all’ecocidio, come ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo.

Le sanzioni previste per i nuovi reati
Prevista la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno, per i reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d’impresa.
Più in dettaglio:

  • per i cosiddetti reati qualificati, il massimo è di 8 anni di reclusione;
  • per quelli che causano la morte di una persona 10 anni;
  • per tutti gli altri 5 anni.

I trasgressori dovranno risarcire il danno causato e ripristinare l’ambiente danneggiato, oltre a possibili sanzioni pecuniarie. 
Per le imprese l’importo cambierà a seconda della natura del reato: potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro. 
Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

Il cosiddetto “Decreto Sanzioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

Adesione alla Rottamazione-quater e divieto di compensazione: i chiarimenti delle Entrate

Nella Risposta n. 54 del 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i ruoli sospesi a seguito dell’adesione alla “rottamazione-quater” non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione di cui all’articolo 31 del DL n. 78/2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

Relativamente ai ruoli che impediscono la compensazione, precisano ancora le Entrate richiamando la Circolare n. 13/2011, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.

Entro il 18 marzo 2024 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

‘Piano Transizione 5.0’: nuove risorse per le imprese che investono in digitale e green

Il Decreto-legge PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 71 del 26 febbraio, tra le varie misure introdotte prevede l’istituzione, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del “Piano transizione 5.0”, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.

Il Piano, che stanzia risorse pari a 6,3 miliardi di euro in aggiunta a quelle già previste dalla Legge di bilancio (6,4 miliardi), vuole sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione digitale e green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

In particolare, alle imprese verrà concesso un credito d’imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. 
Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).
Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato: “Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”.

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto ‘Agevolazioni fiscali in edilizia’

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio la Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, il decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia”. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto alla sua approvazione originaria, è entrato in vigore il 28 febbraio e si compone di 4 articoli:

  • articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia;
  • articolo 2 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
  • articolo 3 – Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • articolo 4 – Entrata in vigore.

Qui il testo del DL n. 212/2023, ripubblicato con note.

Nuovo albo CTU: unica autotertificazione per l’iscrizione al portale

Da qualche giorno i Portale Unico dei CTU consente ai richiedenti l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti).

Con informativa del 26 febbraio, a firma del presidente Elbano de Nuccio e diretta agli Ordini territoriali della categoria, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha messo disposizione degli iscritti un facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che i CTU potranno utilizzare a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale. 
Il modello, che potrà essere allegato in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o dei documenti richiesti, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, preferibilmente con firma digitale, ai fini del caricamento sul Portale.

Pubblicato il modello 770/2024 in versione definitiva

Con Provvedimento del 26 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, che i sostituti d’imposta devono utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti, oltre alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Nel modello 770/2024 confluiscono inoltre le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Tra le novità del modello 770/2024:

  • la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr;
  • la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV;
  • la colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Il Modello 770/2024 deve essere presentato per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024 dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA: requisiti

L’Art. 10 del DL n. 13/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio, chiarisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, comma 3, D. Lgs. 50/2017, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. 
Non rientrano nel suddetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

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