Commercialisti: il nuovo codice deontologico in cosnultazione fino al 10 marzo

Nella seduta del 22 febbraio 2024 il CNDCEC ha approvato la proposta di nuovo codice deontologico della professione, che è stata posta in pubblica consultazione, al fine di acquisire eventuali osservazioni degli iscritti, dei Consigli degli Ordini e dei Consigli di disciplina, prima di procedere alla sua definitiva approvazione entro il mese di marzo.

Eventuali  osservazioni potranno essere inviate, entro il 10 marzo 2024, all’indirizzo mail
consultazionecodicedeontologico2024@commercialisti.it.

Nell’Informativa n. 22 del 26 febbraio, indirizzata ai Presidenti dei dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Presidente dei Commercialisti invita a diffondere il testo tra gli iscritti e al Consiglio di disciplina.

Il mansionario dei ‘lavoratori sportivi’ è on line

È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il decreto emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 1-ter, del d.lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

L’elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.

Approvato il Decreto ‘Sanzioni’: gli ambiti di intervento

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 70 del 21 febbraio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo (c.d. Decreto “Sanzioni”) che, in attuazione della legge delega per la Riforma fiscale, provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Il Decreto, in particolare, interviene in tre ambiti principali:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Tassa sugli extraprofitti delle banche: istruzioni per il versamento e codici tributo

Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento del margine d’interesse, introdotta dall’articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. Decreto “Asset”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2023.

Nel documento vengono fornite le istruzioni operative agli Uffici in merito:

  • all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
  • alla determinazione della base imponibile;
  • alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
  • alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
  • alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
  • alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le ?imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

Con precedente Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria, che sono:

  • “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″
  • “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″
  • “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Dichiarazione redditi 2023 tardiva: ravvedimento entro il 28 febbraio

Domani, 28 febbraio, è il termine ultimo entro il quale i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e quelli che pur non essendo obbligati hanno scelto tale modalità, che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2023 o anche la dichiarazione Irap e il modello Cnm entro il 30 novembre scorso, possono rimediare alla mancata presentazione della dichiarazione tramite ravvedimento operoso.

La regolarizzazione prevede il versamento della sanzione ridotta, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione, tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo 8911.

Pubblicato Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Per maggiori informazioni:

Bonus edilizi: oltre due settimane in più per l’invio dei dati su interventi condominiali

Slitta al 4 aprile, dal precedente 16 marzo, il termine per l’invio al Fisco, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali, destinati a confluire nella precompilata 2024. 
La proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.
Il nuovo termine è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 21 febbraio, con il quale viene previsto anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

Con il Provvedimento, in particolare, vengono aggiornate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022, per allinearle alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Più in dettaglio, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del “Superbonus”, è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%. 
Rimosso, invece, ogni riferimento al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata. 
Le specifiche tecniche sono state aggiornate anche per recepire la proroga al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del DL n. 34/2020).

Legge di bilancio: aumenta l’aliquota Ivafe dal 2024

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023.

L’articolo 1, comma 91, lettera b) della Legge di Bilancio 2024 eleva al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Sono soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, residenti in Italia. Si tratta dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

A partire dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l’IVAFE dovuta è, pertanto, stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo.

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione

Con la Risposta ad interpello n. 47 del 21 febbraio l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la fattispecie del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).

L’Agenzia, confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non abbia funzione esterna e, quindi, una propria soggettività giudridica, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. 
In alternativa la capogruppo medesima, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, può emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del DPR n. 633/1972.

Bonus edilizi: al 4 aprile il termine per le comunicazioni per le opzioni di cessione crediti e sconto in fattura

Con Provvedimento del 22 febbraio l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione crediti e sconto in fattura legate ai bonus edilizi, dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

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