Tax credit imballaggi eco e riciclati: c’è il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Con Risoluzione n. 12/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, ai sensi dell’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ed utilizzando il codice tributo “7065”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

5 per mille Onlus: come fare per comunicare l’IBAN di accredito

L’Agenzia delle Entrate, nell’area tematica “5 per mille” del proprio portale, è stata aggiunta, in coda ad ogni elenco, un’informativa sulla procedura che le Onlus ammesse al beneficio devono seguire per comunicare le coordinate bancarie ai fini dell’accredito sul conto corrente.

Le Onlus interessate devono fornire, tramite il rappresentante legale, il proprio IBAN:

  • tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
  • compilando l’apposito modello.

Quest’ultimo può essere presentato unicamente:

  • come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
  • presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

Cosa accade se non si dispone di un conto corrente
Le Onlus che non comunicato le proprie coordinate bancarie o che non dispongono di un proprio conto corrente devono indicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il quale l’Agenzia collabora proprio per l’erogazione del beneficio ai destinatari scelti dai contribuenti, di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.

Commercialisti: proroga per cessione del credito e sconto in fattura

Il Consiglio Nazionale ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023. 
Con Comunicato stampa del 20 febbraio il CNDCEC aveva reso noto di aver già ricevuto conferme relativamente alla proroga del termine “presumibilmente” al 4 aprile 2024.

Il 22 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con il quale ha disposto e confermato la suddetta proroga al 4 aprile 2024.

Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023. 

Tra le misure riguardanti l’imposta di registro il documento chiarisce in merito all’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici.
L’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal Dlgs. n. 36/2021.
L’Agenzia Entrate ritiene che nel regime di esenzione sianno da ricomprendere, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 36/2021, anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

Benefici ‘prima casa’ in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023. 

Tra le misure concernenti l’imposta di registro la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l’articolo 2 del Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Le novità in campo Iva della Legge di Bilancio 2024

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023. 
Il documento, in particolare, fornisce istruzioni operative in merito a IVA, Ivafe e imposta di registro.

Tra le novità in campo Iva la legge di bilancio (articolo 1, commi 45, 46, 77 e 93) ha introdotto varie disposizioni, tra cui:

  • l’innalzamento al 10% (dal precedente 5%) delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile;
  • l’esclusione dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta dei seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22%. Per tali beni era precedentemente prevista l’aliquota ridotta al 5%;
  • la proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024;
  • lo sgravio dell’Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea. Prevista, inoltre una riduzione, da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa), del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2024), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta.

Infine, la Circolare analizza l’estensione della procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli che provengono da questi territori. 

Niente Art-bonus per le erogazioni liberali dell’Ente filantropico che promuove iniziative in favore di una fondazione teatrale

Con Risposta n. 44 del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate si rivolge ad un Ente filantropico del terzo settore iscritto al RUNTS e senza scopo di lucro, che promuove iniziative volte a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale, e che chiede di poter beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).

Dopo attenta analisi, e dopo aver acquisito il parere del Ministero dell Cultura, l’Agenzia Entrate chiarisce che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall’ente filantropico, che promuove iniziative a favore di una fondazione teatrale, per il sostegno delle sue attività, non possono beneficiare dell’Art-bonus.

Sebbene la Fondazione teatrale possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’Istante (Ente filantropico), spiegano le Entrate, “non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell’Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione teatrale”. Quest’ultima “è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall’Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi“. 
“Nemmeno le attività poste in essere statutariamente dall’Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale”, precisano ancora le Entrate. Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell’Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione teatrale.

La Cassazione respinge la questione di legittimità sulla deducibilità parziale dell’Irap

In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale per ritenuta violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’art. 6, commi 1 e 2, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell’imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020 in ordine alla deducibilità dell’IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.

Il chiarimento è contenuto nella Sentenza n. 34923 della Corte di Cassazione, Sezione V Civile.

Dal 18 marzo le domande per il Bonus psicologo 2023

Lo Comunica l’Inps nella Circolare n. 34 del 15 febbraio, nella quale fornisce anche indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Il Bonus psicologo, ricordiamo, è il contributo introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
La Legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La finestra temporale per la presentazione dela domanda per il 2023 si aprirà il prossimo 18 marzo per chiudersi al 31 maggio 2024.

Entro il 29 febbraio il conguaglio IMU 2023

Il comma 71, art. 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) chiarisce in merito all’esenzione IMU per immobili utilizzati per scopi non commerciali.

La norma, in particolare, prevede l’esenzione dall’Imposta municipale unica per gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto.
Gli immobili si intendono:

  • “posseduti”, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le suddette attività, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati”, quando strumentali alle destinazioni sopra descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. 

I successivi commi 72 e 73 della Legge di bilancio prevedono rispettivamente che:

  • limitatamente all’anno 2023, sono considerate tempestive, e dunque efficaci, le delibere comunali e di approvazione delle aliquote e delle tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nel portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 15 gennaio 2024
  • l’eventuale conguaglio, dovuto dal contribuente, tra l’imposta municipale propria (IMU) e quella versata entro il 18 dicembre 2023, dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie, ossia presentando apposita istanza all’Ente locale competente. 

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