Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria

Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell’ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria

Le predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.

Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate

Tra le misure previste alla Legge di bilancio 2024 in favore di lavoratori, imprese e famiglie anche la compensazione telematica dei crediti Inps e Inail.

A partire dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l’homebanking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.

Sport Bonus, seconda finestra 2023: online l’elenco dei beneficiari

Sul sito del Dipartimento per lo sport è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta Sport Bonus 2023 – seconda finestra per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Qualora questi soggetti riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, possono inviare una email all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

Lo ha reso noto il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato del 13 febbraio.

Alle imprese beneficiarie dello Sport bonus spetta un credito d’imposta, immediatamente utilizzabile, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (indicando il codice tributo “6892”), esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

Il Dipartimento per lo Sport ricorda inoltre che tutti i beneficiari delle erogazioni liberali devono provvedere a comunicare all’Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, oltre a dare adeguata pubblicità delle somme ricevute attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

Riapertura sportello ‘bonus colonnine domestiche’ per le installazioni 2023

Le domande di concessione ed erogazione del “bonus colonnine domestiche”, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2023 e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

A comunicarlo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto direttoriale del 7 febbraio 2024.
Qui il modulo di domanda e qui il modulo per la relazione finale.

Commercialisti: nel Ddl Lavoro criticità evidenti sulle dimissioni volontarie

Nel documento presentato nel corso dell’audizione parlamentare sul Ddl C. 1532-bis recante disposizioni in materia di lavoro, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, pur apprezzando l’introduzione di contromisure correttive finalizzate a rendere nuovamente ammissibili le dimissioni per “fatti concludenti” per contrastare la cattiva pratica dell’assenteismo programmato per ottenere il licenziamento dal proprio datore di lavoro e, conseguentemente, il trattamento NASPI, sottolinea quanto la formulazione dell’art. 9 del Ddl mostri “criticità evidenti circa la scelta degli elementi integranti la nuova fattispecie di dimissioni volontarie“.

Secondo i Commercialisti la sola assenza ingiustificata protratta per oltre cinque giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo non rappresenta un elemento sufficiente a configurare la risoluzione del rapporto di lavoro con imputazione al lavoratore dimissionario
“Il comportamento/inadempimento qualificante la fattispecie delle dimissioni” spiegano ancora i Commercialisti, “dovrebbe configurarsi in modo decisamente più rigoroso, anche al fine di evitare la proliferazione di un pericoloso contenzioso per gli stessi datori di lavoro. Lo schema giuridico dovrebbe ricalcare quello già teorizzato in passato dalla dottrina e accolto dalla giurisprudenza delle dimissioni per fatti concludenti”.

Sempre in materia di dimissioni volontarie i commercialisti chiedono l’abilitazione alla procedura telematica per la presentazione delle dimissioni lavoratore subordinato, per rimediare alla grave disparità di trattamento tra categorie professionali.
In materia, invece, di somministrazione di lavoro, hanno chiesto l’eliminazione dell’emendamento che stabilisce che un’impresa utilizzatrice possa ricorrere senza limiti alla somministrazione di lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per il solo fatto che il lavoratore somministrato sia assunto dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.

‘COSE DA PROFESSIONISTI’: a marzo il nuovo master ACEF

Vi segnaliamo il Master ACEF “Cose da Professionisti: Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione. Sostenibilità”.
In controtendenza rispetto alle ultime edizioni, dove erano stati trattati a tutto campo i cambiamenti in atto nel mondo delle professioni, l’edizione primaverile del Master si propone di “tornare al pratico”, non per negare l’importanza di un approccio strategico alla professione ma, anzi, per calarlo nella realtà quotidiana valorizzandone le componenti che da sempre rappresentano i temi storici di riferimento del Master ACEF: Organizzazione, Tecnologia, Comunicazione e Sostenibilità.

Il Master è rivolto ai professionisti, con l’obiettivo di avviare un progetto di implementazione o di ottimizzazione del modello organizzativo di uno Studio, nel corso del quale saranno condivise esperienze, best practice e strumenti, utili ai colleghi.
Particolare attenzione verrà attribuita ai temi della gestione del rischio professionale e della “professione sostenibile”, senza dimenticare i nuovi strumenti di supporto per l’attività professionale (robotica, business intelligence, intelligenza artificiale, ecc.), ormai parte integrante dei processi operativi degli studi, che saranno oggetto di specifica trattazione.
Ampio spazio verrà inoltre dedicato a mettere in pratica i temi condivisi tramite esercitazioni e lavori di gruppo.

Il Master si terrà nei giorni 5, 12, 19 e 26 marzo 2024, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, e sarà fruibile online, sia in versione live che on demand.

CLICCA QUI per scaricare il programma e per iscriverti.

Richiesta imposte collegate all’accredito di un bonifico estero: è phishing

Ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti, questa volta realizzato tramite false comunicazioni e-mail e tramite servizi di messaggistica (sms, whatsapp, ecc.) che contengono la richiesta di pagamento di imposte non dovute relative all’accredito di un bonifico bancario estero a favore della vittima. Le false comunicazioni riportano il logo dell’Agenzia Entrate, la firma “Agenzia Delle Entrate Italia”, e provengono da un mittente estraneo all’Agenzia delle Entrate (ad esempio da indirizzi Proton Mail).

L’Agenzia Entrate, con avviso pubblicato sul proprio sito internet, oltre a segnalare la propria estraneità rispetto a tali comunicazioni, raccomanda:

  • di non dar seguito alle richieste dei malfattori
  • di non cliccare sui link interni alle e-mail o ai servizi di messaggistica
  • di non fornire dati personali in occasione di telefonate legate a questo tipo di fenomeni
  • di non ricontattare il mittente.

In caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni o messaggi, si può far riferimento alla pagina “Focus sul phishing” o ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o ancora direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

Esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione finanziaria

Con Ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 (recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014), è stata eliminata la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché, “il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell’Amministrazione”.

Rottamazione-quater: le prossime scadenze e l’emendamento al Milleproroghe

Il prossimo 28 febbraio scade il termine per il pagamento della terza rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle. 

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), ricorda l’Agenzia Entrate-Riscossione, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di 5 giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024. 

Il pagamento delle restanti rate del 2024 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. 

N.B. Un emendamento al decreto Milleproroghe prevede la possibilità di pagare le prime due rate già scadute entro il 15 marzo 2024. Previsto anche lo slittamento, sempre al 15 marzo, del termine per il pagamento della terza rata in scadenza il 28 febbraio. 
Nell’emendamento viene inoltre specificato che, ai nuovi termini di scadenza si applicano le disposizioni del comma 244 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede che  i pagamenti siano ritenuti validi e tempestivi se effettuati entro i 5 giorni successivi il termine ordinario di versamento.
Dunque, data la nuova scadenza fissata al prossimo 15 marzo, per pagare e non perdere i benefici della rottamazione è necessario effettuare i versamenti entro il 20 marzo 2024.

Ritenuta d’acconto per agenti e mediatori di assicurazione dal 1° aprile 2024

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti riguardo l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni.

A partire dal 1° aprile 2024, l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto è stato esteso:

  • agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
  • ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta d’acconto è pari al 23% ed è calcolata sul 50% dell’ammontare della provvigione. Tuttavia, se l’agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d’acconto scende al 20% dell’ammontare della provvigione.

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