Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.

Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2024.

Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

Precompilata Iva 2024: da oggi gli invii

Al via la Precompilata Iva per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. 
Da oggi, 15 febbraio, è possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta con addebito diretto sul proprio conto o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Per visualizzare la dichiarazione annuale precompilata dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici, occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva”.

Il servizio è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023, ossia i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Tra questi rientrano anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

Le novità di quest’anno
Tra le novità della Precompilata Iva 2024 la possibilità di annullare la dichiarazione Iva trasmessa per errore o anche correggere le eventuali imprecisioni dei dati inseriti nella precompilata inviata, trasmettendo una dichiarazione correttiva o integrativa, sempre tramite applicativo web. Inoltre, i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi dei registri predisposti dall’Agenzia troveranno anche i dati integrati nei registri Iva precompilati.
Altre novità riguardano le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024:

  • i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili;
  • i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Bonifici istantanei entro 10 secondi in tutta l’Unione europea: approvato il nuovo Regolamento

Lo scorso 7 febbraio gli europarlamentari hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta l’Unione Europea, che quindi non dovranno attendere per lungo tempo il denaro proveniente dai bonifici bancari.
Banche e prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovranno infatti garantire che i bonifici vengano immediatamente processati.
Un bonifico istantaneo dovrà quindi essere processato, indipendentemente dal giorno o dall’ora, e il denaro arrivare sul conto del beneficiario entro 10 secondi. Il pagatore riceverà inoltre la conferma dell’esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato, sempre entro dieci secondi.
Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, dovranno comunque applicare le norme per i conti bancari che già hanno la possibilità di effettuare operazioni in euro. Sarà prevista una deroga all’effettuazione del bonifico entro dieci secondi, se effettuati al di fuori dell’orario lavorativo.
I costi applicati alle operazioni di bonifico istantaneo in euro non potranno essere superiori a quelli applicati alle operazioni di trasferimento di credito “non istantanee” in euro.
Inoltre, i PSP dovranno disporre di misure di individuazione e prevenzione delle frodi solide e aggiornate, al fine di evitare che i bonifici passino sul conto sbagliato a causa di frodi o errori. I PSP che operano nell’UE dovranno quindi immediatamente, senza costi o oneri aggiuntivi, fornire un servizio per verificare l’identità del destinatario, e dovranno consentire ai loro clienti di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro.

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. 
I PSP situati nell’area dell’euro avranno 9 mesi per essere pronti a ricevere bonifici istantanei in euro e 18 mesi per inviarli. 
Gli Stati membri avranno 12 mesi per apportare modifiche alla direttiva sui servizi di pagamento e alla direttiva sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento.

Riforma fiscale: adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF

Con Circolare n. 2/E del 6 febbraio l’Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).
Il documento, tra l’altro, si sofferma sull’adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale ai nuovi scaglioni e alle aliquote dell’Irpef, ad opera dell’Art. 3 del decreto.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede il differimento al 15 aprile 2024, del termine entro il quale ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avranno quindi tempo fino al prossimo 15 aprile per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef.
Nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il suddetto termine, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Il comma 2 dell’Art. 3 differisce invece, al 15 maggio 2024, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri intermediari, dovranno trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.

Il successivo comma 3, prevede che anche i Comuni, per l’anno 2024, modifichino con propria delibera, come previsto per le addizionali regionali, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024.

Modifiche Contenzioso tributario: aggiornate le Avvertenze dei ruoli dell’Agenzia delle entrate

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 220 ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario abrogando, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione.
Inoltre, l’articolo 1, lett. d) del Decreto, ha introdotto nell’art. 14 del DL n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

Pertanto, con Provvedimento direttoriale del 9 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato:

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate (allegati da 2 a 5), eliminando i riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • il testo delle Avvertenze (allegati 2 e 4), introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;
  • il testo delle Avvertenze (allegati 2 e 4) nella parte relativa alla RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA, sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;
  • il testo delle Avvertenze (allegato 2) relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

Riallineamento fiscale: l’errore in dichiarazione non rettificabile con ravvedimento o remissione in bonis

Con Risposta n. 42 del 9 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società che, per errore, nella dichiarazione dei redditi abbia optato per un regime diverso da quello già prescelto, non può rettificare l’opzione né con il ravvedimento operoso né con la remissione in bonis, se ha poi tenuto con il versamento in F24 un comportamento coerente con l’opzione originaria.
Nel caso oggetto dell’interpello la società, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, aveva erroneamente optato per il riallineamento dei valori ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir in luogo di quella effettivamente scelta (riallineamento previsto dall’articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160/2019).

L’adesione al regime perfezionata con il pagamento dell’imposta sostitutiva, ha chiarito l’Agenzia Entrate, non può essere corretta, ma e possibile recuperare la maggiore somma versata presentando istanza di rimborso ex art. 36 DPR n. 602/1973 entro i termini dal medesimo previsti (48 mesi dal versamento).

Deducibilità contributi di previdenza complementare per lavoratori di prima occupazione

Con Risposta n. 30 del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino che è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nel 2013, dove si è iscritto alla forma di previdenza obbligatoria presso l’Inps in tale anno, senza però aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare. Successivamente trasferitosi in Austria, ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, si è iscritto alla previdenza obbligatoria e ha aderito ad una forma di previdenza complementare. Dal 1° giugno 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare.

Relativamente al calcolo dell’extra deducibilità l’Agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all’estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione, va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all’Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del articolo 10, comma 1, lett. e­-bis) del TUIR, dunque, nel caso di specie, a partire dall’anno 2023.

Al via le domande per il bonus una tantum edicole: domande fino all’8 marzo

Con un Avviso pubblicato sul portale istituzionale il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che si è aperta, lo scorso 8 febbraio, la finestra temporale entro la quale è possibile presentare le domande per il contributo una tantum alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Bonus una tantum edicole 2023” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite SPID, CNS e CIE.
Devono essere firmate digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES.

Il termine ultimo per l’invio delle domande (una sola domanda per impresa richiedente) è l’8 marzo 2024.
Per assistenza, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria mette a disposizione il manuale utente della procedura. E’ possibile inoltre contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, o inviare le eventuali richieste di informazioni all’indirizzo email credito.edicole@governo.it.

Il dipendente che utilizza i dati del datore di lavoro per emettere fatture false è debitore dell’Iva

Il dipendente che utilizza i dati del suo datore di lavoro per emettere fatture false è debitore dell’importo delle imposte in esse indicato. Ciò vale a condizione che il datore di lavoro, soggetto passivo di tale imposta, abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta nel controllare le condotte del dipendente.

Il chiarimento arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-442/22, che chiarisce che l’Iva non può essere dovuta dall’emittente apparente di una falsa fattura quando questi sia in buona fede e l’amministrazione tributaria conosca l’identità della persona che ha realmente emesso la fattura di cui trattasi. In una situazione del genere, è quest’ultima persona ad essere debitrice dell’IVA.
Per essere considerato in buona fede, ha precisato ancora la Corte, il datore di lavoro è tenuto a dar prova della diligenza ragionevolmente dovuta nel controllare le condotte del suo dipendente e, così facendo, nell’evitare che i suoi dati siano utilizzati per emettere fatture false.

Riforma dell’Irpef: modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali per il 2024

Nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216/2023. 
In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il Decreto ha previsto, tra l’altro, la rimodulazione delle detrazioni d’imposta.

L’articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione:

  • agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie);
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020).

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.