Riforma fiscale: abrogazione dell’Ace dal 1° gennaio 2024

Tra le novità in materia di Irpef introdotte dal DL n. 216/2023, analizzate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio, anche l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).

L’ACE, l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Ciò premesso, l’art. 5 del Dl n. 216/2023, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

Legge di Bilancio 2024: gli interventi su Tax free shopping, Ivie e Ivafe

L’Articolo 1, comma 77 della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, riduce, da 154,95 euro a 70 euro, il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA (cessioni “tax free shopping”).
Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Il comma 91, invece, rivede in aumento la tassazione di attività e patrimoni immobiliari detenuti fuori confine.
Più precisamente viene elevata, dallo 0,76 all’1,06%, l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, e del 2 al 4 per mille annuale, a decorrere dal 2024, dell’aliquota IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Riforma fiscale 2024: chiarimenti sulle novità in materia di Irpef e detrazioni da lavoro dipendente

Prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio, fornisce istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale, che prevede la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3.
Per il solo anno 2024, dunque, per la determinazione dell’Irpef l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28mila e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi 50mila euro. 

Ulteriori novità riguardano la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Previsto l’aumento di 75 euro (da 1.880 a 1.955 euro), sempre per il solo anno 2024, della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Con questa modifica viene dunque ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito
escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

La modifica, viene chiarito nella Circolare, riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, restando quindi ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il c.d. reddito di riferimento), si deve tenere conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario;
  • della quota di agevolazione Ace.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Imposta sostitutiva sulle mance: ‘1838’ il codice tributo quando a versare è il contribuente

L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con Risoluzione n. 11/E del 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo “1838”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione dei redditi.

Imposta sostitutiva sulle cripto-attività soggetti residenti: pronti i codici tributo per versare

Con Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, introdotta dalla Legge di bilancio 2023.

I nuovi codici tributo sono:

  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Con la stessa Risoluzione del 6 febbraio viene inoltre ridenominato, come segue, il codice tributo “1727” per i pagamenti a titolo di saldo: “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

La Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento fiscale basato sul redditometro

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2024.

Evasione fiscale: nel 2023 recupero record. 24,7 miliardi di euro nelle casse dello Stato

Nuovo record di recupero dell’evasione fiscale.
Ammontano infatti a 24,7 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023 grazie all’attività svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, registrando 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%). 
Del totale, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco, e sono così ripartiti: 11,6 miliardi da versamenti diretti, 4,2 miliardi da attività di promozione della compliance e 3,8 miliardi da cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
Gli altri 5,1 miliardi, invece, derivano da misure straordinarie come “rottamazione” delle cartelle (4,3 miliardi), definizione delle liti pendenti (586 milioni) e “pace fiscale” (245 milioni). 

Sale anche il gettito spontaneo: le somme versate spontaneamente dai cittadini nel 2023 per i principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, indirette, regionali e comunali) ammontano a 536,2 miliardi, con un aumento di 26,6 miliardi rispetto al 2022 (+5%). 

Questi sono solo alcuni dei dati sui risultati di recupero dell’evasione fiscale raggiunti nel 2023, presentati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo scorso 5 febbraio presso la sede della stessa Agenzia.

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PTT: al via il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari di primo grado

Con notizia del 1 febbraio il Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF ha informato di nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado nel Processo Tributario Telematico (PTT).
Sono state infatti implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, per consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

Il Dipartimento chiarisce che per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO – ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra cui quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare.
Allo steso modo, al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

Il Dipartimento per la Giustizia Tributaria rimanda a questa sezione del sito di Assistenza ai servizi online del Dipartimento della giustizia tributaria per i dettagli operativi relativi alle nuove funzionalità introdotte.

Dichiarazioni dei redditi tardive entro il 28 febbraio 2024

Entro il prossimo 28 febbraio 2024, i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che non avessero ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022, potranno avvalersi del termine di 90 giorni per l’invio “tardivo”.

La “dichiarazione tardiva”, ossia quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (30 novembre 2023 per i redditi 2022) viene sanzionata ma evita di ricadere nelle conseguente previste in caso di “dichiarazione omessa”.

Le dichiarazioni in scadenza lo scorso 30 novembre 2023 e presentate a decorrere dal  29 febbraio 2024 saranno considerate “omesse”.

Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni: aggiornata la guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”, aggiornata a gennaio 2024, che illustra l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, effettuata dagli uffici, e finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. 
Il controllo può essere di due tipi:

  • automatico: si applica a tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria;
  • formale: si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio e consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione l’Agenzia Entrate, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, invia a quest’ultimo una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi, con l’invito a fornire, eventualmente, chiarimenti o a produrre documenti.

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato e di controllo formale delle dichiarazioni, possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario). Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nella guida pubblicata tutte le informazioni utili su come comportarsi per evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o come regolarizzare producendo informazioni sconosciute al Fisco.

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