Valido il Pvc acquisito d’ufficio con richiesta del primo giudice

L’integrazione istruttoria, anche se avvenuta irritualmente, per l’inscindibilità dei fascicoli di parte e d’ufficio, entra nel processo di secondo grado e può essere utilizzata in appello ai fini del decidere.

In tema di contenzioso tributario, ove un documento venga acquisito attraverso un ordine giudiziale di esibizione, nel susseguente giudizio d’appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell’agevolazione probatoria, la parte può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo, in quanto il documento è già entrato nel fascicolo d’ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa, e del giudice, che può utilizzarlo per la decisione.

Mimit: presentato il nuovo piano Ecobonus per il 2024

Nel corso del Tavolo Automotive per la presentazione dei contenuti del DPCM di rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Ecobonus), a cui hanno partecipato i rappresentati delle aziende che producono veicoli in Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali della filiera, delle Regioni e di Anfia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha illustrato le principali novità dell’Ecobonus 2024 e il programma degli incentivi previsti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in ambito domestico.

Delle risorse complessive stanziate dall’Ecobonus (950 milioni di euro), 793 milioni sono destinati alle auto, 35 milioni a ciclomotori, motocicli, quadricicli, 53 milioni ai veicoli commerciali leggeri, 20 milioni all’usato di auto e 50 milioni per un programma sperimentale di noleggio a lungo termine.

È previsto, inoltre, un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale di appartenenza del veicolo rottamato e la possibilità di rottamare anche le Euro 5. Nel 2024 il contributo massimo ottenibile, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5.000 a 13.750 euro.
 
“Questo nuovo Piano degli incentivi per il settore automotive poggia su tre pilastri: lo svecchiamento del parco auto italiano, uno dei più vecchi in Europa; il sostegno alla domanda delle persone con redditi più bassi; il rilancio della produzione di veicoli in Italia. Questo approccio si basa sulla convinzione che sia necessario un profondo cambiamento di rotta rispetto agli anni precedenti” – ha affermato il ministro Adolfo Urso – “Più sostenibilità ecologica, con uno sguardo alla sostenibilità sociale, vista la particolare attenzione riservata alle famiglie a basso reddito e alle imprese della filiera nazionale, parte fondamentale del nostro Made in Italy”.

Ricordiamo che la piattaforma per la prenotazione dell’Ecobonus, tramite la quale è possibile inserire le prenotazioni 2024 per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, è attiva dallo scorso 23 gennaio.

Come si utilizza la Piattaforma Cessione crediti: la guida delle Entrate aggiornata al 2024

Come noto, per determinate tipologie di spese per interventi edilizi è stata introdotta la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà:

  • di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione;
  • di utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, ha predisposto un’apposita procedura web, la “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

Nel recente aggiornamento di gennaio 2024 della guida dedicata, l’Agenzia illustra in dettaglio il funzionamento della procedura. Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Iscrizione all’AIRE: le novità della Legge di bilancio 2024

L’articolo 1, commi 242 e 243 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) hanno introdotto alcune importanti disposizioni in materia di obblighi anagrafici.

In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero, dall’altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell’interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.

In particolare, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa “piena” è ora compresa tra i 100 e i 500 euro. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Introdotte anche misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
L’accertamento e all’irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il successivo comma 243 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2024 prevede uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

Ddl beneficenza: sanzioni fino a 50.000 euro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 66 del 25 gennaio ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, finalizzato ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

I produttori dei beni e i professionisti che li commercializzano e li promuovono saranno obbligati ad esplicitare:

  • il soggetto destinatario dei proventi;
  • le finalità a cui questi sono destinati;
  • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
Produttori e professionisti saranno inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi sono previste sanzioni da 5.000 fino a 50.000 euro, il cui 50% sarà destinato ad attività solidaristiche.

Rimangono escluse campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

Approvato il modello CU 2024: scadenze e novità

Con Provvedimento n. 8253 del 16 gennaio 2024 , del direttore dell’Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica – CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Nella versione aggiornata della CU, infatti, si segnalano tra le altre cose:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

Al via la dichiarazione annuale Iva 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l’invio della dichiarazione Iva annuale 2024, relativa al periodo d’imposta 2023. 
Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Dopo l’approvazione e pubblicazione dei modelli Iva e Iva Base 2024 e delle relative istruzioni, avvenuta con Provvedimento del 15 gennaio, e delle specifiche tecniche, approvate con successivo Provvedimento del 26 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche i software per la compilazione ed il controllo.

Il primo consente la consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2024 e della dichiarazione modello Iva Base 2024 da presentare in via autonoma. Tramite una serie di domande il software determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. 

Il secondo, invece, permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Gestori piattaforme digitali: differito al 15 febbraio l’invio dei dati 2023

Con Provvedimento del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento, al prossimo 15 febbraio, del termine per la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2023 da parte dei gestori di piattaforme digitali, ai sensi del Dl n. 32/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva “Dac 7”), relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale tra Stati, e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

Le modalità ed i termini entro cui i Gestori di Piattaforma dovevano trasmettere le previste comunicazioni erano state definite con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2023, che aveva individuato, quale termine ultimo per l’invio, il 31 gennaio 2024. Ma, a seguito di segnalazioni da parte di diversi gestori residenti e non residenti in merito a difficoltà tecniche e interpretative che avrebbero influito sul rispetto delle scadenze di comunicazione in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine al 15 febbraio 2024.
La proroga riguarda unicamente i dati per l’anno 2023, dunque rimane fissato, quale termine ordinario per effettuare la comunicazione, il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.

Il provvedimento pubblicato interviene, inoltre, sulle modalità di invio delle comunicazioni, che possono essere effettuate direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del DPR n. 322/1998.

Concordato preventivo: la plusvalenza da cessione marchio d’impresa rileva ai fini Irap

La plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 27 del 31 gennaio 2024, diretta ad una società soggetta a una procedura di concordato preventivo liquidatorio, che chiedeva chiarimenti in merito all’eventuale rilevanza ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa.

Scuole: la Legge di bilancio rinnova il contributo per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche

E’ l’Articolo 1, commi 320 e 321, della Legge di bilancio 2024 a prevederlo. Ritorna infatti, ma con modalità diverse rispetto al passato, il contributo dedicato alle scuole per gli abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, questa volta allargato anche alle pubblicazioni in formato digitale.

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo fino al 90% della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo.

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